La legge antiusura

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Le vittime dell'usura non sono più sole: la nuova legge ed una rete di organismi (Associazioni, Fondazioni, Enti pubblici) garantiscono un sostegno a chi intende sottrarsi a questa pratica.

Per difendersi, occorre conoscere procedure, soggetti, indirizzi.

Da pochi anni vige la prima legge italiana compiutamente dedicata alla repressione del fenomeno dell'usura: la Legge 7 marzo 1996 numero 108 ”Disposizioni in materia di usura“.

Gli obiettivi perseguiti dal legislatore si possono così sintetizzare: un deciso intervento repressivo; la prevenzione del fenomeno; un puntuale sistema di controllo dei mediatori creditizi; la ricerca di sistemi alternativi di tutela, di natura civilistica.

Con la Legge 108 /96, oltre alle fondamentali modifiche che hanno interessato la fattispecie di reato, sono stati previsti interventi economici a favore dei Confidi e delle Associazioni e Fondazioni antiusura e iniziative di solidarietà nei confronti degli usurati disposti a sottrarsi ai vincoli di omertà e intimidazione; la legge ha inoltre introdotto strumenti tesi ad agevolare la riabilitazione dei debitori protestati e forme minimali di controllo per le attività tuttora prive di una specifica regolamentazione, istituendo un apposito fondo.

Il reato è genericamente configurato in presenza della dazione o della promessa di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo della prestazione di denaro o altra utilità. Viene riprodotta la distinzione tra usura e mediazione usuraia. É fissato in maniera esplicita il tasso diinteresse usurario (vedi pagg. 24/27). Qualsiasi prestazione di denaro o altra utilità a tassi superiori al limite calcolato è considerata usuraria sulla base di una presunzione di legge. Viene così introdotto anche un elemento oggettivo per la presunzione del reato di usura in sostituzione dell'elemento soggettivo connesso con lo sfruttamento dello stato di bisogno della vittima previsto nella precedente normativa.

La legge separa il momento della prevenzione da quello della repressione del fenomeno dell'usura.

A tali fini sono stati istituiti:

il Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura che concede contributi economici a favore dei Confidi, che abbiano all'uopo costituito appositi fondi speciali, e delle Fondazioni e Associazioni antiusura. La distinzione tra soggetti beneficiari risponde all'esigenza di ripartire l’azione di prevenzione rivolta alle imprese da quella relativa ai privati; in particolare, i fondi istituiti presso i Confidi agevolano la concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese, mentre le Fondazioni e le Associazioni operano a favore delle famiglie;

il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura che eroga mutui senza interessi (di durata non superiore a 5 anni) a quelle vittime dell'usura che svolgono attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.

Successivamente la Legge 44/99 ha provveduto alla unificazione della gestione dei due Fondi destinati alle vittime dell'usura e delle estorsioni, favorendo la semplificazione delle procedure per l’attribuzione dei contributi.

È stata, inoltre, introdotta una regolamentazione dell'attività di mediazione creditizia che, in quanto funzionalmente collegata alla concessione di finanziamenti, può talvolta costituire un veicolo per favorire il realizzarsi di condotte usuraie. In tale ottica, la legge prevede l’istituzione di un apposito Albo dei soggetti ai quali è riservato l’esercizio di tale attività, tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi; chiunque svolga l’attività di mediazione senza essere iscritto nell’Albo è perseguito penalmente.

Nell’ordinamento bancario sono presenti ulteriori presìdi a tutela dei mercati finanziari; in particolare sono perseguibili penalmente l’abusiva attività bancaria e finanziaria

9 Novembre 2007 · Loredana Pavolini




Commenti e domande

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Una risposta a “La legge antiusura”

  1. massimo ha detto:

    Io sono un xe vittima dell’usura i miei aguzzini sono stati condannati lasciandomi con una bella cifra di debiti ,nella sfortuna ho avuto la doppia sfortuna di non sapere che c’erano dei fondi dello stato.Dalla sentenza penale he gia’ passato piu’ di un anno ora siamo al processo civile ho qualche possibilita’ che lo stato mi aiuti e se si come?

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