La garanzia per i prodotti acquistati – tutto quello che il consumatore deve sapere

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Chi compra corre meno rischi, o almeno così dovrebbe essere. Il decreto legislativo numero 206/2005 ha infatti stabilito che per ogni tipo di prodotto, per ogni bene di consumo mobile (elettrodomestici, auto, abbigliamento, mobili, pc, telefoni, condizionatori, prodotti alimentari, etc.) l'acquirente ha diritto a una garanzia della durata di due anni che può far rivalere in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulta difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicità.

Eppure le controversie fra consumatore e venditore non sono poche; eppure molto spesso il cliente non conosce a fondo i propri diritti e il venditore ne approfitta fingendo di non sapere quali sono le sue responsabilità e beffando l'acquirente inesperto.

E così non sono pochi i casi denunciati di telefonini in garanzia solo per sei ore di conversazione o di accessori (come auricolari del telefono o parabrezza del motorino) esclusi dalla garanzia. Per non parlare di lavatrici che si rompono appena arrivate a casa e di venditori che scaricano la responsabilità sul centro assistenza; quando poi arriva il tecnico pretende del denaro non solo per la chiamata ma anche per la riparazione. E a rimetterci è sempre l'acquirente che non sa che per la riparazione del guasto in garanzia non deve sborsare nemmeno un centesimo.

I pochi casi citati sono solo la punta dell'iceberg, ma bastano a dimostrare come il tema delle garanzie post-vendita è tra i più caldi, tra quelli dove c'è maggiore disinformazione, dove il quadro di diritti e doveri non risulta troppo definito e dove si celebrano quotidiani soprusi. Proviamo quindi a fare un po' di chiarezza.

In primis, è bene sapere che secondo il sopracitato decreto del 2005, il periodo di garanzia di un prodotto scatta alla consegna del prodotto stesso e dà diritto, entro due anni dall'acquisto e a seconda dei casi, alla riparazione o sostituzione, restituzione del prezzo o della somma pagata. Diritto che, sempre secondo quanto legiferato, il cliente deve far rivalere sul venditore, senza farsi abbindolare dalla storiella secondo la quale la responsabilità di un prodotto difettoso ricade sul produttore ed è dunque a quest'ultimo che bisogna rivolgersi.

D'altra parte, se si guarderà lo scontrino si vedrà che il nome presente non è quello della casa produttrice, ma quello del venditore; sarà quindi lui a dover rispondere dell'eventuale difetto del prodotto se ci si accorge che lo stesso presenta delle anomalie. Inoltre, in tal caso, bisognerà rivolgersi al venditore entro due mesi dal momento in cui si è scoperto il difetto.

In particolare, il decreto stabilisce che se il difetto si manifesta entro i primi sei mesi dall'acquisto, si presuppone che lo stesso sussistesse già alla consegna del prodotto, quindi, qualora il venditore non fosse d'accordo, l'onere della prova spetterà a lui che dovrà dunque dimostrare l'originaria integrità del bene. Viceversa, se il difetto si manifesta dopo i primi sei mesi sarà il cliente a doverlo dimostrare, indicando la data in cui lo ha scoperto.

Per far valere il proprio diritto alla garanzia, è importante che l'acquirente conservi lo scontrino a dimostrazione dell'acquisto effettuato. Anche su quest'aspetto non mancano però le furbizie da parte di commercianti che si rifiutano di rispettare alla garanzia nel caso in cui il consumatore smarrisca lo scontrino. Per evitare di cadere nel tranello, è bene sapere che anche tutti gli altri documenti attestanti l'acquisto (la ricevuta di pagamento della carta di credito, lo scontrino del bancomat, la stessa confezione del prodotto) possono essere utilizzati come prova alternativa e danno dunque diritto alla garanzia.

Forse nessuna Direttiva europea, come quella sulle garanzie post-vendita, ha avuto così scarsa applicazione ed è stata tanto preda di un continuo ostruzionismo informativo da parte di venditori e produttori che, confidando sulla inesperienza dei consumatori, stravolgono la legge. La costante violazione delle regole è indegna di un Paese civile: occorrono severe sanzioni (dalla sospensione alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale) nei confronti di quei venditori che non si attengono alla normativa vigente prendendo per il naso i consumatori inesperti.

25 Gennaio 2009 · Antonio Scognamiglio



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