La finanziaria creditrice è obbligata, su istanza del debitore, ad informarlo entro 15 giorni circa eventuali segnalazioni inoltrate ai SIC (Sistemi di Informazione creditizia)
Per quanto attiene l'obbligo di informativa della finanziaria che eroga il credito, è intervenuta una interessante sentenza della Corte di Cassazione (la numero 349 del 9 gennaio 2013).
I giudici, chiamati a decidere sul caso di un soggetto che si era visto rifiutare il riscontro circa l'esistenza di eventuali segnalazioni di cattivo pagatore effettuate dalla finanziaria di cui era debitore, sono entrati nel merito della questione ed hanno fissato alcuni punti fermi relativamente ai diritti in materia di privacy e accesso ai dati personali.
La Suprema Corte, fra l'altro, ha ribadito il principio, più volte espresso dall'Autorità per la tutela della privacy, che il titolare del trattamento dei dati personali presso la finanziaria creditrice è obbligato a garantire, al debitore, l’accesso ai propri dati. In particolare, la richiesta di accesso deve dar seguito, entro 15 giorni, ad una risposta esaustiva, con l'indicazione dettagliata di tutte le eventuali segnalazioni negative (cattivo pagatore) a carico dell'istante, inoltrate ai Sistemi di Informazione Creditizia (SIC).
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