La fideiussione nel recupero crediti

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Beneficio di escussione per il fideiussore

La fideiussione così come regolata dal codice civile può avere anche le caratteristiche di sussidiarietà, nel senso che può essere previsto per il fideiussore il beneficio di escussione. Il creditore cioè, prima di rivolgersi al fideiussore per ottenere l’adempimento dell'obbligazione, deve escutere il debitore principale (deve cioè avviare una azione legale contro il debitore principale) al fine di ottenere l’adempimento dell'obbligazione.

La fideiussione bancaria attiva

La  fideiussione bancaria attiva  in cui il creditore è la banca, assume la forma di un contratto autonomo di garanzia. La garanzia è completamente svincolata dall'obbligazione (dunque autonoma e non accessoria all'obbligazione). Viene a mancare la caratteristica di sussidiarietà (il fideiussore si impegna ad ottemperare a semplice richiesta scritta da parte del creditore). Il fideiussore può solo avvalersi della facoltà di regresso: pagare cioè il creditore (la banca) e poi promuovere un’azione legale contro il debitore principale.

Fideiussione bancaria passiva o credito di firma

Nella Fideiussione bancaria passiva o credito di firma  il fideiussore è la banca (o una assicurazione o una finanziaria). Rientra nelle normali attività previste per istituti bancari, assicurativi o finanziari. In questo caso la banca, l’assicurazione o la finanziaria rivestono il ruolo di fideiussore. Prestando garanzia dietro adeguato compenso. Ovviamente, il più delle volte, fra fideiussore (banca, assicurazione e finanziaria) e garantito, viene stipulato un contratto autonomo di garanzia (contro fideiussione attiva) in cui la banca (assicurazione o finanziaria) risulta beneficiaria.

Fideiussione parziale

La fideiussione è detta “parziale” quando la sua garanzia è limitata, per contratto, ad una sola parte dell'importo totale del prestito principale.

Fideiussione Omnibus

Particolare forma di garanzia, il quale contratto è caratterizzato dalla presenza di clausole aggiuntive – rispetto alla forma base – vantaggiose per il creditore. Infatti con questa formula il fideiussore ha l’obbligo di garantire sia i debiti in corso che quelli futuri del debitore di qualsiasi natura. Bisogna sottolineare che questa tipologia di fideiussione è resa valida solo se è stato stabilito un importo massimo garantito.

Fideiussione Solidale

Caso in cui il fideiussore è obbligato al pagamento dello stesso importo del prestito principale. Rimane in discussione se, in questa tipologia, il debitore principale debba rispettare o meno un qualche tipo di onere nella fase di pretesa.

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1 Luglio 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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Una risposta a “La fideiussione nel recupero crediti”

  1. Cravello Giuseppe ha detto:

    ……….

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