La donazione dei beni può essere impugnata dai creditori quando è evidentemente finalizzata ad evitare di pagare i debiti
Mio fratello, nullatenente, ha alcuni debiti sospesi (Cartelle Esattoriali, multe, finanziamenti al consumo non pagati ecc.) e, essendo la nostra madre ormai quasi ottantenne, non vorremmo che i creditori si rifacessero sulla piccola eredità immobiliare che andrebbe a lasciare. Con il beneplacito del fratello, avremmo dunque pensato ad una donazione da fare a mio nome. Esclusa la possibilità d'impugnazione da parte del fratello, possono in qualche maniera i creditori (ivi compresa la Equitalia) chiedere l'invalidazione di detta donazione, con conseguente aggressione del 50% dell’eredità? Ringrazio (giuseppe)
La donazione dei beni da parte del proprietario può essere impugnata dai creditori quando è fatta appositamente per evitare di pagare i debiti.
Lo stabilisce l'articolo 2901 del Codice Civile in base al quale è possibile impugnare l'atto quando il debitore è a conoscenza che la donazione dell'immobile pregiudica i diritti del creditore, e quando chi accetta la donazione è a conoscenza di questo fatto. Inoltre nel secondo caso i creditori possono anche impugnare l'eventuale rinuncia all'eredità per lo stesso motivo.
mia madre mi ha donato una casa , su questa casa c’erano delle ipoteche che io ho estinto con tanto di assegni.
Oggi scopro che mia mamma ha contratto altri debiti .
mia mamma ha ancora degli appartamenti intestati ma se la somma dovuta e superiore agli apparatamenti possono impugnare anche la mia donazione?
ma se non ce la fanno con la mia parte donata cosa succede? comunque rinuncerò a morte di miamadre all’ eredità.
grazie