La disciplina francese del sovraindebitamento

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L’ordinamento francese contempla, già dal 1989, una disciplina relativa all'esdebitazione del privato. La legge 31 dicembre 1989, numero 1010, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, contiene la previsione di una procedura distinta, anche nella natura giuridica, rispetto a quelle concorsuali previste per le imprese. La disciplina è stata successivamente integrata con la legge numero 125 dell'8 febbraio 1995, con la legge numero 657 del 29 luglio del 1998 ed, infine, dalla legge numero 710 del 1 agosto 2003, d’orientation et de programmation pour la rénovation urban, cui è stata data attuazione nel febbraio 2004 con il decreto numero 180, relativo al trattamento delle situazioni di sovraindebitamento delle persone fisiche e modificante il titolo III del libro III del Code de la consommatio.

Un sistema organico, dunque, per il regolamento in via stragiudiziale delle situazioni di eccessivo indebitamento dei privati.

L’obiettivo ultimo perseguito dall'intervento del legislatore francese, ricondotto a ragioni di solidarietà sociale, non è consistito unicamente nel predisporre strumenti idonei a soddisfare, nel miglior modo possibile, le pretese creditorie ed, al contempo, selezionare le famiglie meritevoli di ottenere nuovi finanziamenti e di continuare a far parte del sistema produttivo ma soprattutto, e con il sacrificio degli interessi dei creditori, nel provvedere al loro risanamento, sia attraverso l’elaborazione di un piano convenzionale di rientro sia attraverso misure dirette alla eliminazione della situazione debitoria.

La procedura di sovraindebitamento, che si svolge su istanza del debitore dinanzi alla Commissione territorialmente competente, può idealmente essere divisa in tre fasi consequenziali: la fase di composizione amichevole (phase amiable); la fase di composizione controllata (phase de reccomandation); la fase di congelamento della posizione debitoria (phase d’insolvabilité).

La composizione amichevole si apre con la verifica della ricevibilità della domanda, al cui accoglimento segue l’iscrizione del nominativo del debitore presso il registro nazionale degli incidenti di rimborso dei crediti accordati alle persone fisiche. Accolta la richiesta, la Commissione, alla presenza del debitore e dei suoi creditori, avvia le trattative che potranno condurre ad un accordo su un piano di copertura del debito. Il Plan, in questo caso, assume la veste formale di un contratto che si perfeziona con la sottoscrizione del debitore e dei creditori compresi nel piano stesso. L’accordo raggiunto deve essere poi sottoposto al controllo di legittimità da parte del giudice dell'esecuzione, affinché questi provveda alla sua omologazione.

Tuttavia, è possibile che le parti non riescano a raggiungere alcun accordo sul piano di rientro, il che porta all'apertura della fase successiva. Sempre su istanza del debitore, la Commissione, preso atto della mancata conclusione del contratto, può emettere delle raccomandazioni, ossia provvedere essa stessa all'elaborazione di un piano di rimborso, che dovrà essere osservato dai creditori i quali, in caso di dissenso, potranno adire il giudice dell'esecuzione, al cui controllo di legittimità tali misure, anche se non contestate, debbono essere sottoposte.

Le due fasi della procedura, schematicamente descritte, presuppongono, da parte del debitore, risorse tali da garantire l’attuazione del piano convenzionale di rientro e, al contempo, la sopravvivenza del proprio nucleo familiare.

Nel caso in cui, perciò, non sussistano le risorse necessarie o queste non siano comunque tali da assicurare una soglia minimale, secondo uno standard di vita normale, allora la Commissione potrà disporre, in attesa di tempi migliori, il congelamento della posizione debitoria, per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali il debitore dovrà cercare in ogni modo di migliorare la propria posizione economica.

Al termine di tale periodo, la Commissione dovrà esaminare nuovamente la situazione del debitore la quale, se migliorata, permetterà di procedere all'adozione delle raccomandazioni di cui all'articolo L.331-7 (La Commisione, cioè, potrà provvedere essa stessa all'elaborazione di un nuovo piano di rimborso). Laddove, invece, la situazione economica del debitore  sia rimasta invariata, la Commissione potrà proporre la cancellazione totale o parziale dei debiti, accertata l’impossibilità di far fronte ai debiti, nonostante la moratoria, e l’involontarietà del perdurare della situazione economica passiva.

Ulteriore ipotesi presa in considerazione dal legislatore francese, la quale darebbe luogo ad una procedura di risanamento personale, distinta dalla procedura di surendettement, è quella in cui il debitore si trovi in una situazione irrimediabilmente compromessa, caratterizzata dall'assenza di qualunque prospettiva di recupero. Al ricorrere di tale circostanza, il debitore potrà sollecitare alla Commissione l’instaurazione, dinanzi al giudice dell'esecuzione, di una procedura di risanamento personale, la quale si svolgerebbe secondo le linee guida di quella concorsuale, componendosi essa di un provvedimento di apertura, della nomina di un mandatario per redigere lo stato passivo, della nomina di un liquidatore per la vendita dei beni ed, infine, di un provvedimento di chiusura.

Sia nel caso in cui l’attivo realizzato sia sufficiente al soddisfacimento dei creditori che nel caso in cui non lo sia, il giudice disporrà la chiusura del procedimento, con la contestuale cancellazione di tutti i debiti.ù

Il rétablissement personnel consisterebbe, pertanto, in un procedimento avente funzione liquidatoria da inquadrare sistematicamente, secondo alcuni, tra la procedura di surendettement e le procedure concorsuali; mentre, secondo un diverso orientamento, esso rappresenterebbe solo una modalità di conclusione della procedura di sovraindebitamento, quando non sia stato possibile giungere ad una soluzione alternativa.

L’introduzione di misure di derivazione fallimentare per fronteggiare specifiche ipotesi di eccessivo indebitamento è stata vista come il segno di un mutato indirizzo dell'ordinamento francese, il quale condurrebbe così ad assimilare, almeno sul piano logico, fallimento civile e fallimento dell'impresa.

L’idea che, in questo modo, si sia voluto abbandonare la differenziazione tra fallimento civile e fallimento d’impresa e regolare, quindi, il primo ad immagine e somiglianza del secondo, suscita però delle perplessità. La liquidazione dei beni del debitore appare concepita, non come lo strumento ordinario con cui gestire l’insolvenza del debitore comune, bensì come extrema ratio, cui ricorrere quando non sia possibile fare altrimenti. Ciò d’altra parte sarebbe dimostrato dalla previsione, all'interno della medesima disciplina, della facoltà del giudice dell'esecuzione di evitare la liquidazione e di sostituirla con l’adozione di raccomandazioni, ogni qualvolta egli lo ritenga possibile ed opportuno. Inoltre, pur avvicinandosi molto alle procedure concorsuali, essa contempla un istituto a queste finora ignoto, rappresentato dalla cancellazione di tutti i debiti al momento della chiusura del procedimento.

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9 Novembre 2007 · Loredana Pavolini


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