La dichiarazione di successione

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione e quelli esonerati

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

  1. gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;
  2. gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
  3. gli amministratori dell’eredità;
  4. i curatori delle eredità giacenti;
  5. gli esecutori testamentari;
  6. i trust.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una.

Non c'è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.823 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria (Imu). Spetta, infatti, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune in cui sono ubicati gli immobili.

Come e quando presentare la dichiarazione di successione

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. Se si utilizza un modello differente, la dichiarazione risulta nulla.

È necessario compilare l'apposito modulo disponibile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e successivamente presentarlo all'ufficio nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto.

I dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione vengono acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate; i contribuenti non sono, quindi, più tenuti ad allegare alla dichiarazione gli "estratti catastali" (risoluzione numero 11/E del 13 febbraio 2013).

Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio dell'Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana.

Se non si è a conoscenza di quest'ultima, la denuncia va presentata alla Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma.

Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia.

Dichiarazione di successione - copie da presentare all'Agenzia delle Entrate

Come già accennato, la dichiarazione di successione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate in uno degli Uffici Territoriali della Direzione Provinciale nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza del defunto. La dichiarazione può essere presentata direttamente o mediante spedizione per raccomandata (in tal caso si considera presentata il giorno di consegna all'ufficio postale). Devono essere prodotte le seguenti copie:

  1. una copia per l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
  2. una copia per ogni Comune competente in base agli immobili che cadono in successione, per effettuare la variazione ai fini IMU;
  3. una copia per ogni Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia (ex conservatoria) competente in base agli immobili che cadono in successione (queste copie saranno vidimate e restituite al contribuente per le volture catastali, che dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione);
  4. una copia in bollo se richiesta dall'istituto di credito per lo svincolo dei conti intestati al defunto.

Come integrare o correggere la dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione può essere integrata o corretta entro dodici mesi dal decesso del contribuente. Si può anche dire che la dichiarazione di successione può essere integrata o corretta entro la scadenza del termine di presentazione, ossia entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (che coincide, generalmente con la data di morte del contribuente), presentando una nuova dichiarazione di successione che modifica la precedente.

Inoltre, è possibile modificare la dichiarazione di successione anche oltre tale termine a condizione che le integrazioni o le sostituzioni siano dichiarate prima della notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta o, in mancanza, entro due anni dal pagamento dell'imposta principale.

L'imposta di successione

L'imposta di successione è liquidata dall'Ufficio sulla base della dichiarazione presentata (modello 4), secondo i seguenti criteri:

  1. coniuge ed i parenti in linea retta (figli, genitori, nonni, nipoti, eccetera): l'imposta è dovuta soltanto qualora il valore complessivo dei beni e dei diritti compresi nell'asse ereditario sia di importo superiore alla franchigia di euro 1.000.000 per ogni beneficiario. Sulla quota ereditaria eccedente la franchigia si applicherà l'aliquota del 4%;
  2. fratelli e sorelle: l'imposta è dovuta soltanto qualora il valore complessivo dei beni e dei diritti compresi nell'asse ereditario sia di importo superiore alla franchigia di euro 100.000 per ogni beneficiario. Sulla quota ereditaria eccedente la franchigia si applicherà l'aliquota del 6%;
  3. parenti in linea collaterale fino al 4° grado (zii, cugini, eccetera) e gli affini sino al 3° grado (suoceri, generi, nuore, eccetera): non è prevista alcuna franchigia, l'imposta pertanto è sempre dovuta e si applica l'aliquota del 6%;
  4. per tutti gli altri soggetti: non è prevista alcuna franchigia, l'imposta pertanto è sempre dovuta e si applica l'aliquota dell'8%. Attenzione: se il beneficiario è una persona portatrice di handicap (riconosciuto grave ai sensi della legge numero 104/1992), la franchigia è elevata a euro 1.500.000, indipendentemente dal grado di parentela.

Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap (riconosciuto grave ai sensi della legge numero 104/1992), la franchigia è elevata a euro 1.500.000, indipendentemente dal grado di parentela.

Quando nell'attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali (per esempio, diritti di segreteria, tributi per copie di certificati) e i tributi speciali catastali (per esempio, i tributi per certificati, copie ed estratti degli atti e degli elaborati catastali). Per il versamento di tali tributi va utilizzato il modello F23.

Può succedere che, a causa di errori nella compilazione del modello, l'ufficio o l'ente non riesca ad abbinare correttamente il versamento al relativo atto o documento. Ciò può comportare delle richieste di pagamento relative a somme già versate.

In questo caso, il contribuente può rivolgersi all'ufficio competente per richiedere uno sgravio (cancellazione del tributo) o il rimborso delle somme versate in più.

Gli errori più frequenti che si commettono compilando il modello di versamento F23 sono:

  • errata indicazione del "codice tributo";
  • errata indicazione del "codice ufficio".

In caso di errore del "codice tributo" il contribuente deve inviare una comunicazione all'ufficio locale il cui codice è stato indicato nel modello. Se, invece, l'errore riguarda il "codice ufficio", il contribuente deve inviare una comunicazione sia all'ufficio locale il cui codice è stato indicato erroneamente sul modello di versamento, sia a quello cui si riferisce correttamente il versamento.

29 Maggio 2013 · Ornella De Bellis


Commenti e domande

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8 risposte a “La dichiarazione di successione”

  1. Rosarosa ha detto:

    A seguito di un errata indicazione dei dati catastali di un immobile nell’atto di acquisto redatto nel 1968 da mio padre, ho dovuto fare a mie spese nel 2021 un atto rettificativo. Premetto che oggi gli intestatari della casa in questione siamo io e mio fratello a seguito delle due successioni presentate dopo la morte dei miei genitori. Adesso dopo l’atto di rettifica bisogna ripresentare anche le due successioni.

  2. Anonimo ha detto:

    Data apertura successione 17/07/2018 – dichiarazione di successione presentata in data 28/02/2019 -per mero errore un mappale era stato riportato senza subalterno. Il quesito: per la dichiarazione modificativa, senza alcun valore , senza modificare l’importo della liquidazione precedente, considerato che è presentata entro l’anno di scadenza della successione, è corretto pagare Euro 51,65 per l’imposta catastale ed Euro 51,65 per l’imposta ipotecaria secondo la risposta n. 92 del 4/12/2018, oltre naturalmente alla tassa ipotecaria di Euro 35,00 ed il bollo di 64,00 ed i tributi speciali di 18,59 Euro.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Direi che l’interpello citato rientra nell’ipotesi di modifica della dichiarazione in esame, dal momento che la ripresentazione è effettuata nel termine di un anno dalla data di apertura della successione.

  3. Anonimo ha detto:

    In una successione modificativa, con ravvedimento operoso, il prospetto di autoliquidazione si deve compilare? se si come visto che non c’è spazio per more e interessi?

  4. paolo_9 ha detto:

    Buongiorno, ho predisposto una successione ereditaria, al momento della presentazione il funzionario mi segnala un errore sugli importi versati, cosa dovrei fare, pagare un f24 con le differenze oppure presentare il tutto ed attendere una segnalazione da parte dell’agenzia?

    • Occorre consultare un fiscalista: se l’importo corrisposto è minore di quello dovuto, conviene pagare il residuo utilizzando il ravvedimento operoso. Così si evitano le sanzioni. Se, invece, è stato pagato in più, si può chiedere il rimborso dell’eccedenza.

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