Dichiarazione congiunta dei redditi » responsabilità solidale dei coniugi anche dopo separazione legale

La responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi, per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito, prevista dall'articolo 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, numero 114, vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi (Cassazione 9209/2011).

Ai sensi dei commi terzo e quarto dunque dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977 numero 114, nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi sia la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che la notifica degli accertamenti in rettifica - i quali vanno effettuati a nome di entrambi i coniugi - vanno eseguite nei confronti del marito.

La legge 13 aprile 1977, numero 114, articolo 17, ha concesso (comma 1) ai coniugi non legalmente ed effettivamente separati la facoltà di presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi disponendo altresì:

  1. al comma 3, che nell'ipotesi prevista dal comma 1, la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito ... iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti dei marito;
  2. al comma 4, che gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente;
  3. al comma 5 (ed ultimo), che i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito.

In ordine a tale complesso normativo, con la volontaria, libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell'istituto (Cassazione tributaria, 22 agosto 2002 numero 12371). In particolare quelli connessi alla previsione della notifica al solo marito sia della cartella esattoriale dell'imposta sui redditi, agli accertamenti in rettifica ed alle conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali.

Per effetto della scelta in questione - fatto salvo sempre e comunque (onde evitare qualsiasi vulnus al suo diritto di difesa) il diritto della moglie a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito (al quale, infatti, non è attribuita la legittimazione ad agire anche per il coniuge) - l'insorgenza della responsabilità solidale della moglie codichiarante non richiede (fra le altre Cassazione 30 marzo 2007 numero 7906;) che sia notificato anche ad essa l'avviso di accertamento, essendo sufficiente la notifica effettuata al solo marito.

Inoltre, la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall'ultimo comma del citato articolo 17, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale, essendo da escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dall'avviso di mora a lui notificato renda definitiva l'obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente l'avviso di mora e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, in relazione anche alla mancata notifica diretta degli atti precedenti, e in primo luogo dell'avviso di accertamento (Cassazione 20709/2007).

Ancora, nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi - a norma dell'articolo 11 della legge 13 aprile 1977, numero 114 - la moglie, coniuge codichiarante, è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito (cui non è attribuita la legittimazione ad agire per la coniuge) anche mediante l'impugnazione dell'avviso di mora a lei diretto, avviso sul quale si riverberano le illegittimità del prodromico accertamento notificato al marito (Cassazione 20709/2007).

Infine, l'impugnazione da parte del marito non ostacola l'autonoma impugnazione da parte della moglie. Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi - a norma dell'articolo 27 della legge 13 aprile 1977, numero 114 - la moglie è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito (cui non è attribuita dalla citata legge la legittimazione ad agire anche per il coniuge) valendo la notifica dell'accertamento effettuata nei confronti del marito anche con riguardo alla moglie.

Pertanto, una volta impugnato l'avviso di accertamento da parte del marito, resta inalterato il diritto della moglie di impugnare autonomamente 1'atto, anche proponendo ricorso avverso l'avviso di mora a lei diretto, non potendo tale impugnazione considerarsi tardiva (Cassazione 22692/2007).

9 Giugno 2013 · Giorgio Valli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!