La cartella esattoriale – ruolo notifica e riscossione coattiva

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

La cartella esattoriale è il documento che viene notificato al debitore affinchè i concessionari della riscossione possano attivare le procedure per il recupero del credito.

La cartella esattoriale è notificata al debitore dai concessionari della riscossione. La cartella esattoriale contiene la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità di pagamento, l’invito a pagare entro 60 giorni le somme iscritte a ruolo e le indicazioni delle modalità per proporre eventuali ricorsi.

Il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato ai fini della riscossione.

Dunque, i concessionari attivano le procedure di riscossione per il recupero del credito notificando, come primo atto, la cartella esattoriale al debitore.

LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA CARTELLA ESATTORIALE

La cartella esattoriale è notificata, come abbiamo detto, al debitore dai concessionari della riscossione. Essa contiene la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità di pagamento, l’invito a pagare entro 60 giorni le somme descritte e le indicazioni delle modalità per proporre eventuali ricorsi.

In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della cartella esattoriale, nonché il compenso a favore del concessionario. Trascorso tale termine, il concessionario senza necessità di ulteriori avvisi potrà avviare le azioni e le procedure per la riscossione coattiva, dell'importo indicato nella cartella esattoriale, su tutti i beni del debitore e dei suoi coobbligati.

È bene ricordare che il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (articolo 2740 del codice civile).

Il debitore che desidera avere maggiori informazioni sulla cartella esattoriale che riguarda imposte di competenza dell'Agenzia delle Entrate, può rivolgersi:

  • all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo, se la cartella esattoriale deriva dal controllo formale documentale delle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999 effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR numero 600 del 1973, o a seguito di accertamento;
  • a qualsiasi ufficio ed ai centri di assistenza telefonica (al numero 848.800.444) negli altri casi.

Non sempre la cartella esattoriale riguarda tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Spesso la cartella esattoriale contiene inviti a pagare somme risultanti da sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, sanzioni amministrative di vario tipo, tributi comunali, contributi previdenziali o altro. Il debitore deve quindi fare attenzione a rivolgersi, per informazioni ed eventuali contestazioni, all'ente che è effettivamente responsabile dell'addebito, indicato nel frontespizio della cartella esattoriale.

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Il cosiddetto "decreto milleproroghe" ( decreto legge numero 248 del 2007, convertito in legge numero 31 del 28 febbraio 2008 ) prevede che, a pena di nullità, nella cartella esattoriale debbano essere indicati i nomi del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (di pertinenza dell'ente creditore) e del responsabile del procedimento di emissione e di notifica delle stesse cartelle esattoriali; ciò, esclusivamente per i ruoli consegnati all'agente della riscossione a partire dal 1° giugno 2008.

Il citato decreto legge conferma, poi, che, per i ruoli consegnati all'agente della riscossione prima di tale data, non sono nulle le relative cartelle esattoriali, prive dei nomi dei responsabili.

Dunque:

Le cartelle esattoriali consegnate all'agente della riscossione a partire dal 1° giugno 2008 saranno nulle se prive dell'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della stessa cartella esattoriale. Non costituisce invece causa di nullità la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle esattoriali consegnate all'agente della riscossione prima di tale data.

Per porre una domanda sulla notifica della cartella esattoriale, su un eventuale  vizio di nullità della cartella esattoriale, sulle cartelle esattoriali in genere, e sul contenzioso tributario  clicca qui.

5 Dicembre 2007 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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4 risposte a “La cartella esattoriale – ruolo notifica e riscossione coattiva”

  1. karalis ha detto:

    Ho ricevuto diverse cartelle esattoriali totale 20000 la prima lo rateizzata le altre 2 sono scadute cosa rischio ho la macchina in leasing e abito a casa di mia sorella se sono costretto posso ancora rateizzare

    Commento di pamelia.mario | Domenica, 12 Ottobre 2008

    Che dire. Le procedure di riscossione coattiva per il recupero dei crediti erariali prevedono essenzialmente il fermo amministrativo dell’auto di proprietà, il pignoramento della casa, il pignoramento del quinto dello stipendio.

    Quindi puoi ben valutare pro e contro di una eventuale insolvenza nei confronti di Equitalia.

  2. karalis ha detto:

    volevo sapere se le cartelle esattoriali passati 15 anni sono in prescrizione x bollo auto
    chi lo vuole informarmi? grazie

    La cartella esattoriale riferita al mancato pagamento di un bollo auto di 10 anni fa è senz’altro prescritta.

    Sempre che non ci sia stata notifica in relazione al mancato pagamento. E la notifica, come si sa, interrompe i termini di prescrizione.

    Dovresti dunque accertarti presso l’agente della riscossione, territorialmente competente, della eventuale assenza di notifiche effettuate nei termini di legge nel corso degli ultimi dieci anni.

  3. karalis ha detto:

    Contributi agricoli non pagati e relative sanzioni: si trasmettono agi eredi?

    Buongiorno! L’ INPS nel 2004 ha sanzionato mio padre adesso deceduto a settembre scorso , accusandolo di aver pagato a mio fratello e mia cognata i contributi come bracciante agricolo ma che non poteva sussiste rapporto subordinato ma collaborativo vista la parentela anche se appartenente a un altro nucleo famigliare. Disponendo dopo la sentenza, a seguito di ricorso presentato da mio padre adesso deceduto a settembre 2007, l’iscrizione di mio fratello e mia cognata come coltivatore diretto e una sanzione più relativi contributi, di oltre 45000 euro. A marzo 2008 e’ arrivata una cartella, a nome di mio padre del se.ri.t di avviso ipotecario dei beni che lui possedeva: gli eredi che possono fare? Quanto tempo abbiamo prima che li vendano all’asta?

    Tra pochi giorni arriverà un’altra cartella di 20.000 euro.

    L’AVVOCATO CHE SEGUE LA VICENDA VUOLE TOGLIERE LE IPOTECHE PRIMA DELLA SUCCESSIONE E CHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE CHE NE PENSATE.

    Aiutatemi VI PREGO!

    Caro Alessandro,

    una risposta fornita in un blog con una descrizione fattuale di 8 righe, senza la possibilità di esaminare e visionare la documentazione, sarebbe sicuramente un azzardo e credo, nel migliore dei casi, non ti darebbe alcun valore aggiunto.

    Nel peggiore creerebbe un rapporto di conflittualità con il tuo avvocato.

    Io credo che sia necessario aver fiducia nel legale a cui ci si è affidati.

    Se poi si ha l’impressione che questi non segua la pratica con l’attenzione ritenuta opportuna e/o desiderata, il consiglio è di revocare il mandato e trovarne un altro.

    Ma certamente non penso sia buona cosa sottoporre una situazione, complessa dal punto di vista legale e tributario, all’esame del primo blog che si incontra navigando in internet.

    Potresti anche trovare qualche imbecille che ti risponde fornendoti una presunta soluzione al problema … E te, Alessandro, preso dalla disperazione, potresti anche abboccare…

    Un saluto.

    P.S. tutti i debiti si trasmettono all’asse ereditario. A meno che non ci si sia avvalsi, nei tempi e nelle modalità previste dalla legge, della facoltà di rinuncia all’eredità.

    A tale proposito e solo per scopo di documentazione (non certo con l’obiettivo di fornire risposte percorribili al caso in esame) ti consiglieri di prendere visione di questo articolo.

  4. karalis ha detto:

    Dal 1° giugno 2008 una novità rilevante sulle cartelle esattoriali: non ci saranno più cartelle esattoriali prive dell’indicazione del responsabile del procedimento.

    Ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione di Equitalia spa a decorrere per l’appunto dal primo giugno 2008 si applica infatti l’articolo 36 del decreto legge 248/2007, poi convertito con modificazioni dalla legge 31/2008, il quale stabilisce che le cartelle di pagamento di ogni genere devono contenere, «a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella».

    La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di questa data, sottolinea la norma, «non è causa di nullità delle stesse».

    L’Agenzia delle entrate ha pertanto provveduto ad elaborare un nuovo modello di cartella esattoriale, approvando il provvedimento del 22 aprile scorso che riporta sia il nome del funzionario responsabile dell’iscrizione al ruolo sia di quello incaricato dell’emissione e della notifica della cartella. Tali informazioni sono individuabili nella sezione della cartella esattoriale titolata «dettaglio degli addebiti».

    L’Unione nazionale consumatori ricorda che l’intervento normativo si è reso necessario a seguito dell’emanazione dell’ordinanza n. 377/2007 della Corte costituzionale la quale aveva stabilito l’illegittimità delle cartelle esattoriali che non riportavano il nome del responsabile del procedimento, come aveva disposto l’art. 7 dello statuto del contribuente (legge n. 212/2000).

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