Prescrizione della cartella esattoriale – esempi utili al consumatore

Il termine di prescrizione della cartella esattoriale è diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell'iscrizione a ruolo

Come sappiamo, la cartella esattoriale e' il mezzo con il quale i concessionari riscuotono, come intermediari, cifre relative a tasse, tributi, sanzioni etc. dovute allo Stato e ad enti pubblici, previdenziali e/o assicurativi.

Per tale motivo non si può dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella. Il termine di prescrizione esiste, ma e' diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell'iscrizione a ruolo.

In linea generale si può affermare che il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata) segue quello del tributo riscosso.

Esempi utili per il consumatore

Prescrizione d'ufficio delle cartelle esattoriali di importo non superiore a duemila euro rese esecutive entro il 31 dicembre 1999

A partire dal 1° luglio 2013 saranno annullate d'ufficio tutte le cartelle esattoriali per importi non superiori a 2 mila euro derivanti da ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999. Ai fini del raggiungimento della soglia di 2 mila euro concorrono il capitale a debito, gli interessi maturati e le sanzioni per l'omesso pagamento. Di conseguenza resta escluso dal computo l’aggio spettante all'agente della riscossione.

Per ulteriori approfondimenti sulla prescrizione della cartella esattoriale consulta questa sezione del blog.

25 Luglio 2008 · Paolo Rastelli




Commenti e domande

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15 risposte a “Prescrizione della cartella esattoriale – esempi utili al consumatore”

  1. massimoB ha detto:

    DESTATO da una cartella esattoriale notificatami alla fine dell’anno scorso, informatomi se possibile dilazionare il debito, ho scoperto di avere altre cartelle pendenti di cui non ero stato informato dai miei familiari durante una mia lunga permanenza all’estero. Così, recatomi presso l’Agenzia delle Entrate per chiarimenti su una di queste “cartelle dormienti”, ho potuto appurare presso la Segreteria Dirigenziale che le cartelle sono soggette alla prescrizione ordinaria (10 anni) e non seguono i termini del tributo dovuto, in quanto non esiste specifica prescrizione per i tributi iscritti a ruolo, potendo essere questi di varia natura. Riconosco che il mio interlocutore ha cercato molto solertemente di vedere se potevo vantare qualche diritto prescrittivo o di eventuale condono, ma la conclusione è stata quella già detta. L’unica alternativa sarebbe stata di ignorarla e vedere cosa accade, anche perché, questa, si sarebbe prescritta proprio tra 13 mesi soltanto. Per contro, per poter accedere alla dilazione è necessario prendersi carico di tutti i ruoli in unica soluzione e così non posso ignorarla.

  2. LAURPIPPO ha detto:

    Buongiorno…Ho ricevuto oggi da Equitalia spa un sollecito di pagamento di una cartella notificata in data 24/04/2001. Non sono decorsi per Equitalia i termini per la riscossione di detta cartella. Ci sono dei termini entro i quali l’agente per la riscossione deve provvedere all’incasso mettendo in atto tutte le procedure che la legge ha previsto oppure dichiarere quel credito inesigibile? Grazie

    • cocco bill ha detto:

      Con l’ipotesi che la cartella esattoriale sia un titolo la cui esecutività si prescrive in cinque anni, per far valere l’intervenuta prescrizione bisogna comunque presentare ricorso alla notifica dell’atto impugnabile successivo e conseguente alla cartella stessa.

      Secondo questa corrente di pensiero la prescrizione della cartella esattoriale interviene dopo un periodo di tempo uguale a quello in cui si prescrive la pretesa dell’atto da cui la cartella trae origine (multa, tributo, bollo, ecc…).

      E, dunque, la cartella notificata nel 2001 – in assenza di intimazioni di pagamento e dell’avvio di procedure di recupero coattivo delle somme richieste dal 2001 ad oggi – è prescritta nel senso che un successivo atto, che dalla esecutività della cartella trae origine, può essere impugnato.

      Altri, invece, fissano per sicurezza un termine prescrittivo decennale.

      La giurisprudenza tributaria, come spesso accade, è di controversa interpretazione. Ma dopo dieci anni dalla data di notifica della cartella esattoriale – in mancanza di comunicazioni interruttive o dell’attivazione di procedure di escussione forzata da parte del concessionario della riscossione – il titolo esecutivo può ritenersi, pacificamente, prescritto.

      In ogni caso, nel momento in cui, trascorso tale periodo, vengano inoltrate ulteriori comunicazioni o esperite azioni di riscossione coattiva è sempre necessario ricorrere, nei termini, per far valere l’intervenuta prescrizione della cartella esattoriale.

      Che mai si prescrive d’ufficio, ma deve essere dichiarata “inesigibile” dall’Autorità adita.

  3. marina de bartolo ha detto:

    Ho ricevuto da Equitalia una cartella esattoriale dove mi viene contestato il mancato pagamento del bollo auto per gli anni 2000/01/02/03. E’ corretto o è andato tutto in prescrizione, come ho letto su internet?

    • pierva ciucio ha detto:

      Gentile lettore, in questi casi occorre procedere con MOLTA precisione (soprattutto di termini) e – soprattutto – affidarsi a professionisti seri e competenti. Spesso leggo su internet castronerie giuridiche spacciate per la Verità, magari utili solo ad aggravare la posizione del contribuente.

      Il termine per l’ACCERTAMENTO della tassa automobilistica dovuta è fissato dall’art. 5 l. n. 53/1983 e dall’art. 94 co. 1 l.r. n. 10/2003 al 31 dicembre del 3^ anno successivo all’ultimo giorno utile per il pagamento. Tuttavia, l’art. 37 d.l. n. 269/03, convertito in l. n. 326/03, ha prorogato i termini per l’accertamento dei tributi de quibus per gli anni 2000/01/02 al 31 dicembre 2005. Per il 2003 il termine per l’accertamento è il 31 dicembre 2006.

      Per ciò che concerne invece la RISCOSSIONE (ergo Equitalia e cartelle), l’art. 94 comma 3 l.r. 10/03 dice(va) che entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, devono essere resi esecutivi i ruoli coattivi..”. Di conseguenza, i ruoli per gli anni 2000/01/02 dovevano essere resi esecutivi entro il 31/12/08 e quelli per l’anno 2003 entro il 31/12/2009.

      Ora, il difficile problema di collegamento normativo si pone sulla NOTIFICA di tali cartelle. Sino alla legge cd. finanziaria 2007 (l n. 296/06, art. 1 co. 161-167, che ha modificato le norme relative alla riscossione dei tributi locali), non vi era una scadenza ope legis per la notifica della cartella esattoriale, ma solo quella per la formazione del ruolo. Con tale novella legislativa, invece, si è stabilito che dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo (id est 60 giorni dalla notifica dell’avviso se questo non sia stato opposto ovvero la pretesa tributaria non sia stata versata), il debito venga iscritto a ruolo e diventi titolo esecutivo da notificarsi al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo.

      Conseguentemente, la finanziaria 2007 ha de facto eliminato i termini per l’iscrizione a ruolo stabilendo scadenze perentorie per la notifica del titolo esecutivo (cartella).

  4. Dario ha detto:

    Gentilissimi,

    Ho letto e riletto prima molte delle risposte che avete gia’ dato,ma credo di essermi un po confuso.
    Il 5 Novembre 2009 ricevo una cartella esattoriale inerente ad un bollo auto non pagato del 2003.
    C’e’ da dire pero’ che nel 2004 era arrivata per posta l’avviso del bollo da pagare ma su posta ordinaria,quindi non era una cartella esattoriale.
    Dato che ho letto che in base all’art.5 commi 51-56,legge 953/82,sono trascorsi piu’ di 4 anni,dovrebbe andare in prescrizione.
    La mia domanda e’ la seguente:i 4 anni devono partire quindi dall’ultimo avviso notificatomi nel 2004,pur non essendo una cartella esattoriale?E comunque sommati i 4 anni si rientra sempre nella prescrizione?
    Grazie infinite per l’attenzione.

    • c0cc0bill ha detto:

      Dario, le ho appena risposto nella sezione domande su fisco e tasse.

      La ripropongo qui, nel caso non fosse più in grado di rintracciarla.

      Il conto degli anni parte sempre dal 1° gennaio successivo all’anno di competenza del bollo.

      Quindi dal 1° gennaio 2004 nel suo caso, perchè il bollo era relativo al 2003.

      Le comunicazioni non notificate (quindi senza raccomandata AR) non hanno alcun valore.

      La richiesta di pagamento del bollo 2003, così come descrive lei la situazione, è prescritta se la cartella arriva nel 2009.

      Ma, per far valere la prescrizione del debito occorre comunque impugnare la cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica della stessa.

  5. michele ha detto:

    pochi giorni fa arriva via pt una raccomandata con una cartella di pagamento inerente un bollo non pagato del 2002…

    leggendo in giro trovo questo:
    – Le tasse automobilistiche riferite all’anno fiscale 2002 sono prescritte il giorno 31/12/2006. Ai sensi dell’art. 5, commi 51-56, legge 953/82 le imposte dovute sono da considerarsi prescritte dopo il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.

    mi preparo quindi per fare il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale ma prima vorrei sapere se qualcuno SA… c’è modulistica in giro per questo ricorso ? io finora ho trovato solo della gran confusione…

    GRAZIE

  6. luigi ulissi ha detto:

    Cassazione: termini brevi di notifica retroattivi per le cartelle di pagamento

    La sentenza Cass., sez. tributaria civile, 8 luglio 2009 n. 16074 trae origine dalla pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale aveva rigettato l’eccezione di tardività della notifica della cartella di pagamento sollevata dal contribuente.

    A sostegno della suddetta declaratoria la Corte territoriale aveva ritenuto non apllicabile retroattivamente la sopravvenuta disciplina dei termini di notificazione ex art. 1, comma 5 ter della legge n. 156/2005, poichè la cartella di pagamento del ricorrente era stata notificata nell’agosto 2001 ed era riferita ad alla dichiarazione del 1994.

    La Corte di Cassazione, per contro, ritenendo che il contribuente deve conoscere la pretesa tributaria entro termini certi, ha precisato che il termine quinquennale di notifica deve essere applicato al caso in esame essendo decorso un lasso di temporale ben superiore ai prescritti cinque anni tra l’anno di presentazione della dichiarazione ed la notifica della cartella di pagamento.

    L’art. 1, comma 5 ter della legge n. 156/2005 prevede, infatti, che il concessionario deve notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
    a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione e presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
    b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36 ter del citato DPR n. 600 del 1973;
    c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

  7. Loredana65 ha detto:

    Salve, vorrei sapere se una cartella esattoriale notificata nell’anno 2001, per tassa Tarsu relativa all’anno 2000, è prescritta in quanto mi è pervenuto solo un avviso di mancato pagamento datato 18.10.2008? E quale norma eventualmente devo applicare? Grazie

  8. Anonimo ha detto:

    c’è una prescrizione di due anni per le multe secondo la finanziaria del 2008

  9. Avv. Corrado Lòfari ha detto:

    Peppe 30 settembre 2008 at 14:10
    Gent.ma,

    mi domando quando è prescritto non solo la cartella, ma anche il tributo a chi va richiesto lo sgravio ? stando a quanto comunemente si crede o si legge, all’ente impositore.
    Nella fattispecie ho effettuato la richiesta ad entrambi esattore e creditore: l’esattoria non risponde, l’egenzia ritenendo di stare nel giusto per la composizione dei ruoli non risponde, rimandando la responsabilità all’esattore, ed io, per vedere la fine delle cartelle con tributi del 1992 notificata nel 1998 (tributo notificato gia prescritto e nel 2003 prescritta anche la cartella) devo ricorrere alla Commissione Provinciale.
    Conosce sentenze o quant’altro possa aiutarmi?
    grazie! e saluti Peppe

    enrico 20 ottobre 2008 at 15:28
    dal momento dell’avviso di mora quanti anni devono passare per la prescrizione grazie enrico (es.avviso di mora anno 1997 tributi comunali iciap )

    Se si parla di “prescrizione”, la regola generale di cui all’art. 2946 c.c. stabilisce che il diritto di estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni. Il computo del decennio, ovviamente, va fatto con riferimento alla data in cui è stato compiuto l’ultimo atto interruttivo del termine. Diversa è invece l’ipotesi della “decadenza” che, in materia di tributi, risulta essere diversamente disciplinata a seconda dei singoli tributi. Ciao. Corrado.

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