La riscossione della cartella esattoriale per tributi locali – nuove regole sugli accertamenti sulla riscossione coattiva e sui rimborsi

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

La finanziaria 2007 (legge 296/06, articolo 1 commi dal 161 al 167) ha modificato tutte le norme relative alla riscossione dei tributi locali (l'Ici, la Tarsu - che sta diventando Tia - la Tosap) piu' precisamente le regole relative all'accertamento, alla riscossione coattiva e alla decadenza dei relativi termini, termini che sono stati allungati ed uniformati.

NUOVE REGOLE DI RISCOSSIONE ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto pubbliche affissioni

NOTIFICA E CONTENUTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

A partire dal 1/1/07, relativamente alla

  • rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti;
  • accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.

gli enti locali devono notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato- a pena di decadenza- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dalla legge.

L'avviso deve contenere:

  • la motivazione, ovvero i presupposti su cui si basa. Se tale motivazione fa riferimento ad un atto precedente non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'avviso o riprodotto nel suo contenuto essenziale sullo stesso;
  • l’indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  • indicazione del responsabile del procedimento;
  • indicazione dell'organo o dell'autorita' amministrativa presso il quale e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  • delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere (tipicamente la commissione provinciale tributaria), nonche' il termine -di 60 giorni- entro cui effettuare il relativo pagamento.

RISCOSSIONE COATTIVA, NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE

Dal momento in cui l'accertamento e' diventato “definitivo”, ossia decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso senza che venga effettuato il pagamento -od eventualmente un ricorso- il debito viene iscritto a ruolo e diventa titolo esecutivo da notificarsi al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo.

Un eventuale ricorso "sospende" il termine fino al momento in cui la sentenza passa in giudicato, ovviamente.

La notifica dell'iscrizione a ruolo avviene tramite una cartella esattoriale emessa dal concessionario locale, alla quale -in caso di mancato pagamento o ricorso nei termini- possono seguire tutte le procedure esecutive previste dalla legge (ipoteca, fermo dei beni mobili, pignoramento, etc.)

Nota importante

Le nuove regole introdotte dalla finanziaria colmano, per quanto riguarda la riscossione coattiva, un vuoto normativo. Le precedenti leggi, infatti, NON prevedevano una scadenza specifica per la notifica della cartella esattoriale ma solo quella per la formazione del ruolo (momento precedente all'emissione della cartella, si vedano le “vecchie” regole piu' avanti), rendendo di fatto impossibile verificare -per il semplice contribuente- il rispetto dei termini.

La finanziaria 2007 ha di fatto eliminato i termini per l'iscrizione a ruolo stabilendo scadenze perentorie per la notifica del titolo esecutivo, ovvero in questo caso della cartella esattoriale. Diventa piu' facile, quindi, districarsi nei conteggi e verificare la corretta applicazione dei termini.

RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

SANZIONI ED INTERESSI APPLICABILI

La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.  Le sanzioni, invece, sono rimaste invariate.

SULL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE REGOLE: INTERPRETAZIONI E DUBBI

Secondo interpretazioni diffuse ed autorevoli sono esclusi solo i rapporti per i quali i termini di accertamento sono gia' prescritti o decaduti al 31/12/06. I restanti possono dirsi pendenti, e quindi per essi i termini si allungano cosi' come previsto dalla finanziaria 2007.

Un esempio pratico: applicando strettamente la legge il termine entro cui potrebbe arrivare un avviso di errato pagamento avvenuto nel 2006 e' di cinque anni, ovvero il 31/12/2011.

Tratto da ADUC - Articolo originale

Per fare una domanda sulle cartelle esattoriali relative a tributi locali,  sulle cartelle esattoriali  in genere, su fisco tasse e contenzioso tributario clicca qui.

2 Febbraio 2008 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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11 risposte a “La riscossione della cartella esattoriale per tributi locali – nuove regole sugli accertamenti sulla riscossione coattiva e sui rimborsi”

  1. adel ha detto:

    come posso contatare via e mail per inviare delle cartelle ?
    io ho ricevuto delle avvisi di mora in novembre 2009…sono passati i 60 giorni…..posso impugnare le cartelle?io ho chiesto delle fotocopie all agenzie e mi hanno datto le copie delle verbali di accertamento…( che erano stati fissati al albo tardi perche mio marito era residente in argentina nel 1997)….
    a me sono arrivati delle avvisi di mora sono quelle le cartelle che si possono impugnare? non sono firmate …hanno solo il timbro EQUITALIA che dice dove Concessionario….leggere agente della riscosssione…..
    hano la data 2008 e a me me sono arrivate nel 2009 …..perche eravamo in un altra provincia…
    e arrivata tramite posta…
    cartella e avvisi mora e uguale?
    che posso fare? autotutela…
    grazie

    • cocco bill ha detto:

      L’avviso di mora sarebbe stato impugnabile, ma nei 60 giorni.

      Adesso, purtroppo, non può neanche eccepire l’eventuale vizio di notifica della cartella esattoriale.

    • adel ha detto:

      ma adesso non si puo fare niente?
      l avviso di fermo amministrativo non dice niente de scadenze ed e arrivato tramite posta…..
      autotutela?

    • cocco bill ha detto:

      Potrà impugnare l’avviso di fermo amministrativo (non il preavviso) ma solo per vizi e difetti inerenti quell’avviso.

      Le eventuali irregolarità precedenti (atto che ha determinato l’iscrizione a ruolo, cartella di pagamento ed avviso di mora) commesse dall’agente della riscossione sono state tutta cassate dalla mancata opposizione all’avviso di mora.

    • adel ha detto:

      non e arrivato nessun avviso del fermo…solo un preavviso che dice che se non paga sara disposte il fermo……
      ho letto in un comento che….Può impugnare la cartella esattoriale se rileva per essa vizi di legittimità (della cartella beninteso, non del tributo sotteso, che è ormai divenuto definitivo).
      qualle vizi della cartella si puo impugnAre=?
      che cosa posso impugnare del avviso?

    • adel ha detto:

      ho letto anche che….La notifica della cartella di pagamento o di un altro atto (ad es. un fermo amministrativo o avviso di ipoteca) se effettuata per posta direttamente dall’Agente della riscossione “deve considerarsi giuridicamente inesistente”.

      Sì Adel, l’ho letto anche io. Ma deve fare sempre ricorso, entro i termini.
      E, comunque, si tratta di una sentenza di una commissione tributaria provinciale, quella di Lecce. Per formare giurisprudenza ci vuole una sentenza di Cassazione. Su una pronuncia di CTP ci guadagna solo il consulente che l’assiste nel ricorso …

    • adel ha detto:

      grazie coco cosa vuol dire….quando sono passati i 60 giorni ….Può impugnare la cartella esattoriale se rileva per essa vizi di legittimità (della cartella beninteso, non del tributo sotteso, che è ormai divenuto definitivo).

    • adel ha detto:

      credo che per certi importi in euro non si avvisa del fermo ….solo se preavvisa? e vero?
      se e illegitima la cartella come contesto il fermo? ed e arrivato per posta……
      e se lavoro con la machina?

  2. margherita ha detto:

    Ho ricevuto (8-01-2010)un avviso di rettifica da parte del comune, su un ammanco di ici,cioè che io non avevo pagato nel 2004 l’importo esatto. Il mio errore può essere fatto,ma informandomi ho riscontrato che è in prescrizione. Vorrei sapere se le mie informazioni sono esatte.Se potete darmi delucidazioni in merito GRAZIE MARGHERITA

  3. enrico ha detto:

    egregi signori non si riesce capire quando i tributi vanno in prescrizione es: o ricevuto un avviso di accertamento dal comune per una iciap non pagata (non dovevo pagarla per cambio di ditta) nel 1991 con cartella esattoriale 1997 in questi giorni mi e arrivato un avviso di fermo amministrtivo per la menzionata cartella sono passati undici anni penso sia prescritta,non trovo da nessuna parte il termine di prescrizione se potete darmi delucidazioni in merito grazie ENRICO

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