La cartella esattoriale nulla

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

La cartella esattoriale nulla è una cartella esattoriale che non riporta il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (di pertinenza dell'ente creditore) e del responsabile del procedimento di emissione e di notifica della stessa cartella esattoriale.

La cartella esattoriale deve indicare il nome del responsabile del procedimento

Il cosiddetto “decreto mille proroghe noto anche come decreto milleproroghe” - decreto legge numero 248 del 2007, convertito in legge numero 31 del 28 febbraio 2008 - prevede che, per non essere considerata cartella esattoriale nulla, la cartella esattoriale debba indicare i nomi del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (di pertinenza dell'ente creditore) e del responsabile del procedimento di emissione e di notifica delle stessa cartella esattoriale.

Ciò esclusivamente per i ruoli consegnati all'agente della riscossione a partire dal 1° giugno 2008.

Ma solo a partire dal 1° giugno 2008

Il citato decreto legge conferma, poi, che, per i ruoli consegnati all'agente della riscossione prima di tale data, non è nulla la cartella esattoriale priva dei nomi dei responsabili.

Dunque, la cartella esattoriale consegnata all'agente della riscossione a partire dal 1° giugno 2008 è una cartella esattoriale nulla se priva dell'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della stessa cartella esattoriale.  Non costituisce invece causa di nullità la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nella cartella esattoriale consegnata all'agente della riscossione prima di tale data. In questo caso la cartella esattoriale non può essere considerata una cartella esattoriale nulla.

Pertanto è necessario sempre verificare se la cartella esattoriale che ci viene notificata è una cartella esattoriale nulla.

Per porre una domanda sui vizi di nullità delle cartelle esattoriali, sulle cartelle esattoriali  in genere e sugli argomenti correlati clicca qui.

Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!

1 Giugno 2008 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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11 risposte a “La cartella esattoriale nulla”

  1. angelino gruosso ha detto:

    E’ nulla la cartella esattoriale priva di adeguata motivazione

    Ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), la motivazione è un requisito di legittimità (anche) della cartella esattoriale, tanto più quando si tratti di cartella emessa ex art. 36 bis D.P.R. 600/73, e quindi non preceduta da avviso di accertamento; è perciò viziata da nullità ai sensi dell’art. 42 del D.P.R 600/73 la cartella esattoriale priva di adeguata motivazione.

    Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. VI (pres. e rel. Martinelli), 29 luglio 2009, n. 139

  2. roberto prezzolini ha detto:

    Nulla la cartella esattoriale impugnata per vizio di notifica dell’atto presupposto

    Scatta l’invalidità anche se il ricorso non è proposto contro l’avviso di accertamento, rettifica o liquidazione. E la procedura speciale di notifica per gli “irreperibili” è lecita solo se l’ufficio dà conto delle infruttuose ricerche dei destinatari

    La cartella esattoriale può essere impugnata e annullata per il vizio di notifica dell’atto presupposto anche se contro quest’ultimo non viene proposto un ricorso.

    E la procedura speciale di notifica prevista dall’articolo 140 Cpc per i casi di irreperibilità è legittima soltanto nel caso in cui l’ufficio descrive le infruttuose ricerche compiute sul conto del destinatario dell’atto.

    Lo ribadisce la sentenza 20098/09, emessa dalla sezione tributaria della Cassazione (e qui leggibile come documento correlato).

    Fisco battuto

    La Suprema corte decide nel merito accogliendo la domanda introduttiva di una contribuente: la signora sosteneva di essere venuta a conoscenza dell’atto impositivo soltanto dopo l’iscrizione dell’ipoteca su di un immobile oggetto di donazione per il quale il Fisco reclamava il pagamento di maggiori tributi.

    Sbaglia il giudice del merito ad avallare il ricorso alla procedura ex articolo 140 Cpc, con il deposito di copia dell’atto nella casa comunale, giustificato dalla succinta motivazione “per irreperibilità” indicata dal messo dell’ente.

    Chi notifica – ricordano gli “ermellini” – deve specificare le ragioni per cui non ha potuto procedere nelle forme ordinarie previste dall’articolo 139 Cpc.

    Domanda da interpretare

    Risulta errata anche la tesi secondo cui la contribuente avrebbe dovuto impugnare specificamente l’avviso di rettifica e liquidazione per vizi propri. L’invalidità dell’atto impositivo – spiegano infatti i giudici di legittimità – può essere dedotta come vizio proprio di quell’atto ma anche come vizio del procedimento, dal quale deriva l’invalidità degli atti successivi, nell’ambito dell’impugnazione di questi ultimi, senza che essa possa comunque dar luogo a una sanatoria degli atti non specificamente impugnati (Cassazione 6412/07).

    Sta al giudice del merito ricostruire l’oggetto della domanda del contribuente e verificarne le intenzioni. Delle due, l’una: il ricorrente ha voluto impugnare insieme alla cartella anche l’atto presupposto, conosciuto tardivamente a causa dell’omessa o irregolare notifica, deducendo anche vizi propri di quell’atto; oppure si è limitato a dedurre il vizio della cartella come attinente al procedimento e tale da inficiare la cartella stessa o gli altri atti di riscossione (in questo caso il giudice dovrà limitarsi ad annullare la cartella e la notifica dell’atto impositivo, ma per quest’ultimo si porrà il problema della decadenza: cfr. Cassazione 5791/08, arretrato 11 marzo 2008) .

    Sanatoria esclusa

    Veniamo al caso particolare: la cartella esattoriale può essere impugnata per la mancata (o non valida) notifica di un atto presupposto come l’avviso di accertamento, rettifica o liquidazione: il vizio procedimentale determina l’invalidità della cartella, anche se non viene impugnato l’atto presupposto mediante la deduzione di vizi propri di quest’ultimo.

    E l’impugnazione della cartella per la notifica irregolare dell’atto presupposto non determina la sanatoria di tale vizio (Cassazione 16412/07, massima nella Rassegna del 13 ottobre 2007).

  3. Giuseppe Aymerich ha detto:

    Di tanto in tanto la notizia torna a farsi viva fra le pagine dei giornali: il concessionario della riscossione, per motivi misteriosi, inizia ad inviare pacchi interi di cartelle di pagamento con richieste di pagamento assolutamente assurde. Si tratta delle famose “cartelle pazze”, di cui in effetti non si sentiva più parlare da qualche anno.

    Ma la nuova società pubblica incaricata di gestire la riscossione dei tributi erariali, Equitalia, non è riuscita ad evitare la stessa inquietante sequenza di errori dei suoi predecessori nell’incarico.

    Lo sa bene un operaio di Reggio Emilia, che si è visto recapitare pochi giorni fa l’astronomica richiesta di 309 miliardi di euro, tanto quanto basterebbe per abbattere di un buon 15% il nostro debito pubblico. Da questo punto di vista può quasi tirare un sospiro di sollievo il veterinario del piccolo centro di Arceto di Scandiano, che si è visto richiedere “appena” 900 milioni.

    Ma come questi due sfortunati concittadini, anche altri quattro o cinquemila contribuenti dell’Emilia Romagna hanno ricevuto o stanno per ricevere ingiustificate cartelle di pagamento partorite da chissà quale bug dei sistemi informatici della locale sede di Equitalia, sia pure per importi minori.

    Naturalmente, il problema è risolvibile in maniera molto facile: ai contribuenti interessati sarà sufficiente avvicinarsi agli sportelli di Equitalia e chiedere l’annullamento (o, come minimo, la rettifica) delle cartelle ricevute.

  4. Sergio ha detto:

    Innanzitutto grazie a tutti,
    Alcune novità sulla situazione già descritta, seguendo i Vostri consigli sono stato c/o l’equitalia qui di Milano per chiedere la visione e la copia degli atti ebbene non sò se ridere o piangere…L’impiegato si è mostrato da subito molto seccato perchè doveva cercarmi 27 cartelle, comunque dopo qualche mia gentile insistenza ha iniziato una breve ricerca al computer che ha prodotto 1 sola cartella su una ricerca di una decina di “digitazione di codici” poi secondo la collega dello sportello di fianco loro poteva vedere solo fino al 2003
    Conculsioni :
    Secondo l’impiegato le cartelle sono state notificate mediante la casa comunale e quindi ci vuole una ricerca più approfondita; e dopo avermi fatto fare una richiesta scritta di cui ho una copia mi hanno detto che mi telefoneranno per farmi sapere. Comunque sono già stato avvertito che non posso ottenere le copie ma solo una visione li in ufficio se voglio le copie devo farmi accompagnare da un legale…
    Secondo Voi è legale che le copie degli atti possano essere rilasciate solo ad un avvocato e non all soggetto parte dell’atto ?

    Grazie

  5. Sergio ha detto:

    Salve a tutti,
    Apro questo post cercando aiuto e suggerimenti, e per portare a conoscenza della incresciosa situazione al limite dell’arroganza che equitalia si permette di fare grazie all’ art.28 ter dpr 602/73. Qualche giorno fà ho ricevuto una raccomandata in cui equitalia mi scriveva, brevemente che risultavo creditore nei confronti dell’agenzia delle entrate per imposte non dovute per euro 997,52 (anno 2005) ma che risultavo debitore per euro 14.976,61 invitandomi dunque a fare una compensazione, e che se in caso di rifiuto loro avrebbero agito “di conseguenza”. il fatto è che il dettaglio del debito che mi hanno inviato è veramente strano.
    Circa 27 cartelle.
    Ci sono cartelle esattriali notificate 10/11 anni dopo
    questo un esempio della dicitura che si trova nel dettaglio del debito:
    tipologia debito: infraz.codice della strada; anno riferimento: 1997 notificata il: 10/01/2006
    come questa si citano diverse cartelle esttoriali notificate 10/11 anni dopo. Facendo al volo due conti e valutando solo quelle in cui la dicitura della notifica e nello stesso anno del debito sarei debitore di poco più di 400 euro. e quindi loro mi dovrebbero ancora 500 euro, ma ho molta paura a rifiutare la compensazione visto il soggetto che mi trovo ad affrontare.
    Suggerimento o consigli ?

    Grazie per avermi ascoltato.

  6. salvio ha detto:

    vorrei sapere se una cartella è stata notificata nel2001 e oggi mi arriva un ingiuzione a pagare se la stessa è ancora valida .grazie

    • weblog admin ha detto:

      E’ sempre, purtroppo, necessario recarsi negli uffici dell’agente della riscossione e fare un accesso agli atti, chiedendo cioè copia e visura delle relate di notifica.

      Sarà anche necessario capire da quale tributo/multa è originata la cartella.

      Con questi dati oggettivi possiamo poi esaminare la possibilità di chiedere sgravio per intervenuta prescrizione.

    • weblog admin ha detto:

      Stessa problematica di Domenico e vale la stessa risposta :-)))

  7. Annalisa Cazzato ha detto:

    Nemmeno l’entrata in vigore dell’articolo 36, comma 4-ter, del Dl 248/2007, ha posto rimedio allo stato di confusione giurisprudenziale legato alla mancata indicazione del responsabile del procedimento sia nelle cartelle di pagamento che, più in generale, negli atti tributari.
    L’atteggiamento dei giudici delle Commissioni tributarie è stato alquanto eterogeneo, oltre che a volte contraddittorio, suddiviso tra posizioni adesive al principio dettato dalla nuova disposizione, posizioni tendenti a una limitazione del suo ambito applicativo e, infine, posizioni apertamente e radicalmente in conflitto con la norma, confluite nella rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il relativo vaglio di legittimità.

    In senso pacificamente conforme alla disposizione neo introdotta può leggersi la sentenza della Ctr Venezia 13/2008, pronuncia in cui i giudici escludono in radice la censura di illegittimità dell’articolo 36, comma 4-ter, rilevando che, prima della introduzione della norma, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non costituiva causa di nullità dell’atto, desumibile tanto dalla natura della cartella (quale atto meramente riproduttivo del contenuto di atti precedenti), quanto dalle disposizioni di legge vigenti (sia nel contesto del diritto amministrativo generale sia nell’ambito della disciplina dello Statuto del contribuente). Sulla scorta di queste osservazioni, i giudici concludono nel senso che l’articolo 36, comma 4-ter, nella parte in cui esclude la nullità per le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, sarebbe meramente confermativa delle conclusioni già ritraibili dalle norme previgenti.

    Sempre in senso “adesivo” può citarsi la Commissione di I grado di Bolzano che, con la sentenza 73/2008, pur non nascondendo qualche dubbio di legittimità della disposizione, si limita a prendere atto del primato della legge, concludendo per un’applicazione del disposto dell’articolo 36, comma 4-ter, anche nella parte in cui esclude la nullità delle cartelle “mute” relative a ruoli consegnati anteriormente al 1° giugno 2008.

    In una posizione intermedia si trovano quelle pronunce che, pur prendendo atto dell’esistenza della norma, ne hanno dato una (per la verità corretta) applicazione limitata. In questo senso, per esempio, la già citata pronuncia 188/2007 della Ctp di Cosenza ha affermato il principio per cui l’articolo 36, comma 4-ter, trova applicazione solo per le cartelle di pagamento e non anche per gli altri atti del concessionario della riscossione.
    In particolare, come è stato evidenziato in precedenza, una simile conclusione viene tratta dai giudici sulla base del carattere “eccezionale” che assume la previsione espressa della nullità contenuta nella disposizione. Dalla lettura combinata dell’articolo 36, comma 4-ter, con quella del nuovo articolo 21-septies della legge 241/1990, che contempla tra i casi di nullità “tutti quelli espressamente previsti dalla legge”, alla luce del carattere necessariamente grave della patologia, la Ctp ha concluso per un’applicazione limitata dal medesimo dato letterale della disposizione.

    Passando, in conclusione, all’analisi delle posizioni giurisprudenziali apertamente in conflitto con il principio espresso dalla norma in esame, occorre soffermarsi, in particolare, su tre pronunce: la sentenza della Ctr Roma 230/2008, e le ordinanze di rimessione della questione alla Corte costituzionali 43/2008 della Ctp di Isernia e 8/2008 della Ctr Venezia.

    Singolare è la posizione assunta dai giudici romani; la sentenza 230/2008 conclude infatti per un’anomala “disapplicazione” dell’articolo 36, comma 4-ter, desunta dal conflitto con i principi dello Statuto del contribuente che, ancorché contenuti in una legge di rango non costituzionale, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e, in quanto tali, proprio perché dotati di detta forza peculiare, prevalgono.

    Il ragionamento posto alla base della sentenza è alquanto lineare (per quanto non corretto) e, a differenza delle posizioni finora esaminate, non verte tanto sulla importanza dell’indicazione del responsabile del procedimento, quanto sull’effetto “irragionevolmente retroattivo” della norma neo introdotta.
    Ad avviso del giudici, infatti, il più volte citato articolo 36, comma 4-ter, avrebbe violato il principio sancito dall’articolo 1, comma 3, dello Statuto del contribuente, il quale inibirebbe la possibilità per le norme di legge di disporre anche per il passato; così che da una premessa condivisibile (la valenza rafforzata dei principi dello Statuto, soprattutto per quanto concerne l’attività di interpretazione del giudice), la sentenza perviene a una inaccettabile conclusione in termini di disapplicazione di una norma di legge ordinaria, per contrasto con altra disposizione di legge pur sempre ordinaria, omettendo un passaggio a tal fine imprescindibile: il vaglio di legittimità della Corte costituzionale.

    In conclusione, non ci si può che riferire alle due ordinanze di rimessione degli atti alla Consulta con cui i giudici di merito, basandosi su argomentazioni nella sostanza analoghe, ancorché motivate diversamente, hanno sollevato una questione di legittimità della norma, per contrasto con gli articoli 3, comma 2, 24 e 97 della Costituzione.

    Le censure di illegittimità non nascono in relazione alla previsione espressa della nullità, quanto in relazione al fatto che essa viene espressamente esclusa per le cartelle relative a ruoli consegnati anteriormente al 1° giugno 2008, con la conseguenza che la “sanzione nullità” viene disposta sulla base di un criterio meramente temporale, contrario ai principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Scendendo nell’analisi più dettagliata delle argomentazioni addotte dai giudici, l’ordinanza 143/2008, ancorché contenga vari riferimenti all’articolo 97 della Costituzione e alla sua relazione con la disciplina dell’indicazione del responsabile del procedimento, fa leva soprattutto sull’irragionevole carattere retroattivo dell’articolo 36, comma 4-ter, nella parte in cui esclude per il passato la nullità delle cartelle di pagamento; ad avviso dei giudici rimettenti sarebbe violato, in particolare, l’articolo 1, comma 3, dello Statuto del contribuente, al quale viene riconosciuta una valenza “rafforzata”, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza della Cassazione, compiutamente richiamato nell’ordinanza.

    Più interessanti sono le motivazioni contenute nell’ordinanza 8/2008, non tanto incentrata sul contrasto con il divieto di retroattività di fonte statutaria, quanto sulla irragionevolezza della fissazione di un limite meramente temporale che funge da spartiacque tra vecchia e nuova disciplina in tema di nullità degli atti.
    Ad avviso dei giudici veneti, in particolare, “la nullità costituisce la massima sanzione prevista dall’ordinamento per i casi in cui l’atto presenti anomalie o per la mancanza di elementi costitutivi essenziali… il che assume nell’ambito tributario, caratterizzato da preminenti finalità di ordine pubblicistico, maggiore significato e rilevanza, dal momento che l’esercizio della potestà impositiva e delle attività conseguenti, ivi compresa la riscossione dei tributi, deve avvenire nell’assoluta ed imprescindibile salvaguardia dei diritti del contribuente… Pertanto laddove il legislatore ravvisi che una determinata indicazione o elemento afferente ad atti emanati in ambito tributario assuma carattere tassativo e necessario… appare non rispondente ai ricordati principi di buona ed imparziale amministrazione la contestuale introduzione di un limite temporale all’efficacia sostanziale del vizio che determina nullità”.

    L’eterogeneità delle pronunce di merito anche successive all’entrata in vigore dell’articolo 36, comma 4-ter, che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto ricomporre, anche per il passato, il conflitto interpretativo, nonché l’attesa della risposta della Corte costituzionale alle sollevate questioni di legittimità, rendono il tema ancora attuale e soprattutto ancora lontano da una soluzione che possa dirsi pacifica e definitiva.

    3 – fine. La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 16, la seconda giovedì 17

  8. redazione Gazzetta del Mezzogiorno ha detto:

    Da ieri 1 giugno una novità rilevante sulle cartelle esattoriali: non ci saranno più cartelle esattoriali prive dell’indicazione del responsabile del procedimento.

    Ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione di Equitalia spa a decorrere per l’appunto dal primo giugno 2008 si applica infatti l’articolo 36 del decreto legge 248/2007, poi convertito con modificazioni dalla legge 31/2008, il quale stabilisce che le cartelle di pagamento di ogni genere devono contenere, «a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella».

    La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di questa data, sottolinea la norma, «non è causa di nullità delle stesse». L’Agenzia delle entrate ha pertanto provveduto ad elaborare un nuovo modello di cartella esattoriale, approvando il provvedimento del 22 aprile scorso che riporta sia il nome del funzionario responsabile dell’iscrizione al ruolo sia di quello incaricato dell’emissione e della notifica della cartella.

    Tali informazioni sono individuabili nella sezione della cartella esattoriale titolata «dettaglio degli addebiti».

    L’Unione nazionale consumatori ricorda che l’intervento normativo si è reso necessario a seguito dell’emanazione dell’ordinanza n. 377/2007 della Corte costituzionale la quale aveva stabilito l’illegittimità delle cartelle esattoriali che non riportavano il nome del responsabile del procedimento, come aveva disposto l’art. 7 dello statuto del contribuente (legge n. 212/2000).

    E’ bene ricordare che la cartella esattoriale è un documento emesso da un «concessionario» per la riscossione obbligatoria di un tributo, tassa, imposta o sanzione, a seguito di un’inosservanza del debitore rilevata da un controllo od accertamento dell’amministrazione finanziaria oppure a seguito della sentenza di una commissione provinciale tributaria.

    Non bisogna prendere con leggerezza l’aver ricevuto una cartella esattoriale: essa è infatti un documento che dà la possibilità all’agente della riscossione, in caso di mancato pagamento, di agire in modi che la legge ha via via reso più potenti ed incisivi, e di rifarsi sui beni del debitore con provvedimenti come il fermo amministrativo, l’ipoteca della casa od addirittura il pignoramento della stessa con successiva vendita coatta. Se si è debitori di un importo da lungo tempo, alla somma vengono imputati interessi e sanzioni.

    Dal giorno della notifica si hanno 60 giorni per pagare altrimenti verranno ipotecati o pignorati i beni. La cartella infatti, è un ‘titolo esecutivò al pari di una cambiale impagata o di una sentenza divenuta definitiva.

    Di fronte ad una cartella non si deve soltanto pagare: si deve essere soprattutto consapevoli del significato e del valore del documento che ci è giunto. È quindi un diritto e dovere ‘capire questo documento, verificare cosa ci viene richiesto, dotarsi degli strumenti per poter decidere il ‘cosa farè, compreso il contestare quando la pretesa è ingiusta, perchè magari si è già pagato o ci si trova di fronte a una richiesta illegittima.

  9. damiano ha detto:

    Da questo caso si vede veramente la parità dei doveri e delle leggi tra Stato e Cittadino-Impresa

    Una cosa così può capitare solamente in Italia

    Dove sono le associazioni che devo difendere i diritti del cittadino-impresa ?

    Credevo che le leggi fossero cose serie non cose da usare solamente a favore dello stato
    ?

    Se lo stato ( ho i dipendenti dell stato ) hanno sbagliato è giusto che lo stato ne paghi le conseguenze come una impresa paga per i sbagli dei propri collaboratori

    per questo vorrei che le associazioni che devono tutelare il cittadino e le imprese si attivino per far riemettere tutte le cartelle che l’ufficio delle entrate ha sbagliaoto

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