La cartella esattoriale muta

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La cartella esattoriale muta è una cartella esattoriale che non riporta il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (di pertinenza dell'ente creditore) e del responsabile del procedimento di emissione e di notifica della stessa cartella esattoriale.

Il cosiddetto “decreto milleproroghe” - decreto legge numero 248 del 2007, convertito in legge numero 31 del 28 febbraio 2008 - prevede che, per non essere considerata cartella esattoriale muta, la cartella esattoriale debba indicare i nomi del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (di pertinenza dell'ente creditore) e del responsabile del procedimento di emissione e di notifica delle stessa cartella esattoriale.

Ciò esclusivamente per i ruoli consegnati all'agente della riscossione a partire dal 1° giugno 2008.

Il citato decreto legge conferma, poi, che, per i ruoli consegnati all'agente della riscossione prima di tale data, non è muta la cartella esattoriale priva dei nomi dei responsabili.

Dunque, la cartella esattoriale consegnata all'agente della riscossione a partire dal 1° giugno 2008 è una cartella esattoriale muta se priva dell'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della stessa cartella esattoriale. Non costituisce invece causa di mutismo la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nella cartella esattoriale consegnata all'agente della riscossione prima di tale data. In questo caso la cartella esattoriale non può essere considerata una cartella esattoriale muta.

Pertanto è necessario sempre verificare se la cartella esattoriale che ci viene notificata è una cartella esattoriale muta e quindi nulla.

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31 Maggio 2008 · Paolo Rastelli


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6 risposte a “La cartella esattoriale muta”

  1. emiliana matrone ha detto:

    La legge di conversione del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante la “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” prevede che le cartelle esattoriali consegnate agli agenti della riscossione a partire dal 1° giugno 2008 saranno nulle se prive dell’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

    Il legislatore precisa che non costituisce causa di nullità la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle consegnate prima di tale data.

  2. matteo sances ha detto:

    Ancora sulle cartelle esattoriali mute e sull’iscrizione ipotecaria muta

    Il fatto che il decreto c.d. milleproroghe (DL nr.248/2007, convertito in legge il 27/02/2008) in passato abbia sanato le cartelle di pagamento “mute” non esime il Concessionario della Riscossione dall’obbligo di indicare il responsabile del procedimento negli altri atti dallo stesso emessi, come ad esempio nella comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.

    L’avviso di ipoteca, infatti, è frutto di un procedimento del Concessionario (Equitalia) e – non essendo stato coinvolto dalla recente disposizione “sanatoria” che ha coinvolto solo le cartelle di pagamento mute – necessita imprescindibilmente dell’indicazione del responsabile del procedimento.

    Per poter giungere a tale conclusione occorre senza dubbio esaminare alcune recenti pronunce della Commissione tributaria ma prima è bene ricordare quanto avvenuto in passato con le cd cartelle “mute”.

    L’ordinanza 377/2007 e il Decreto Milleproroghe

    Come sancito, infatti, dalla oramai famosa ordinanza della Corte Costituzionale nr.377, datata 9 novembre 2007, il Concessionario deve assicurare la massima trasparenza durante lo svolgimento della propria attività, la quale deve “necessariamente” adeguarsi ai principi del procedimento amministrativo.

    Principi che, nel caso di specie, la Corte era stata chiamata a valutare in riferimento ad una cartella di pagamento cd “muta”, in quanto priva dell’indicazione del responsabile del procedimento e ritenuta, pertanto, illegittima.

    L’illegittimità di un atto privo del predetto responsabile, deriva dal fatto che al cittadino/contribuente viene preclusa la possibilità di interfacciarsi direttamente con la persona che materialmente ha agito nei suoi confronti e quindi di ottenere da quest’ultima chiarimenti in merito.

    A seguito di tale situazione era corso ai ripari il legislatore, il quale, con una disposizione ad hoc – per l’appunto il decreto milleproroghe – aveva sostanzialmente legittimato l’operato del Concessionario.

    Con tale artifizio legislativo, infatti, veniva stabilito che una cartella priva dell’indicazione del responsabile del procedimento era pienamente legittima fino al 31 maggio 2008, diventando invece gravemente viziata il giorno successivo (in merito si veda “il milleproroghe non salva il fermo e l’ipoteca anonimi” pubblicato su ItaliaOggi del 17/04/2008 ad opera dello stesso autore).

    L’iscrizione ipotecaria “muta”

    Come già evidenziato, dunque, occorre considerare che la cartella di pagamento non costituisce l’unico provvedimento a cura del Concessionario.

    Quest’ultimo, infatti, ha la possibilità di adottare una serie ulteriore di atti quali ad esempio il fermo amministrativo sui veicoli o l’iscrizione ipotecaria.

    Ebbene, per quanto riguarda questi provvedimenti si ritiene che nulla sia mutato e che Equitalia sia tenuta necessariamente ad applicare le norme relative al procedimento amministrativo.

    D’altronde, nella sopra citata ordinanza è la stessa Corte Costituzionale a ribadire che “… ogni provvedimento amministrativo è il risultato di un procedimento, sia pure il più scarno ed elementare …” e in quanto tale deve essere garantita al cittadino/contribuente “la piena informazione … e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, della Costituzione” (Ord. Corte Cost. nr.377 del 9/11/2007).

    Principi, quelli sopra evidenziati, sostanzialmente condivisi da una serie di recenti pronunce (si veda sentenza della CTP Pescara nr. 248 del 30/06/2009; sentenza della CTP Cosenza nr. 253 del 19/03/2009; sentenza della CTP Cosenza nr. 257 del 6/04/2009) le quali hanno accolto le doglianze dei contribuenti annullando le iscrizioni ipotecarie “mute”.

    Nei procedimenti sopra citati, infatti, le ipoteche sono state ritenute illegittime poiché comunicate al contribuente a mezzo di atti privi degli elementi essenziali richiesti per un provvedimento amministrativo, tra i quali appunto la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

    Alla luce di quanto illustrato, quindi, è chiaro che sarà onere del cittadino/contribuente che dovesse ricevere un qualsiasi atto da Equitalia Spa verificare attentamente la legittimità dello stesso – in ordine ai profili sopra evidenziati – al fine di valutare l’opportunità o meno di intraprendere un’azione legale.

  3. Annalisa Cazzato ha detto:

    Nemmeno l’entrata in vigore dell’articolo 36, comma 4-ter, del Dl 248/2007, ha posto rimedio allo stato di confusione giurisprudenziale legato alla mancata indicazione del responsabile del procedimento sia nelle cartelle di pagamento che, più in generale, negli atti tributari.
    L’atteggiamento dei giudici delle Commissioni tributarie è stato alquanto eterogeneo, oltre che a volte contraddittorio, suddiviso tra posizioni adesive al principio dettato dalla nuova disposizione, posizioni tendenti a una limitazione del suo ambito applicativo e, infine, posizioni apertamente e radicalmente in conflitto con la norma, confluite nella rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il relativo vaglio di legittimità.

    In senso pacificamente conforme alla disposizione neo introdotta può leggersi la sentenza della Ctr Venezia 13/2008, pronuncia in cui i giudici escludono in radice la censura di illegittimità dell’articolo 36, comma 4-ter, rilevando che, prima della introduzione della norma, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non costituiva causa di nullità dell’atto, desumibile tanto dalla natura della cartella (quale atto meramente riproduttivo del contenuto di atti precedenti), quanto dalle disposizioni di legge vigenti (sia nel contesto del diritto amministrativo generale sia nell’ambito della disciplina dello Statuto del contribuente). Sulla scorta di queste osservazioni, i giudici concludono nel senso che l’articolo 36, comma 4-ter, nella parte in cui esclude la nullità per le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, sarebbe meramente confermativa delle conclusioni già ritraibili dalle norme previgenti.

    Sempre in senso “adesivo” può citarsi la Commissione di I grado di Bolzano che, con la sentenza 73/2008, pur non nascondendo qualche dubbio di legittimità della disposizione, si limita a prendere atto del primato della legge, concludendo per un’applicazione del disposto dell’articolo 36, comma 4-ter, anche nella parte in cui esclude la nullità delle cartelle “mute” relative a ruoli consegnati anteriormente al 1° giugno 2008.

    In una posizione intermedia si trovano quelle pronunce che, pur prendendo atto dell’esistenza della norma, ne hanno dato una (per la verità corretta) applicazione limitata. In questo senso, per esempio, la già citata pronuncia 188/2007 della Ctp di Cosenza ha affermato il principio per cui l’articolo 36, comma 4-ter, trova applicazione solo per le cartelle di pagamento e non anche per gli altri atti del concessionario della riscossione.
    In particolare, come è stato evidenziato in precedenza, una simile conclusione viene tratta dai giudici sulla base del carattere “eccezionale” che assume la previsione espressa della nullità contenuta nella disposizione. Dalla lettura combinata dell’articolo 36, comma 4-ter, con quella del nuovo articolo 21-septies della legge 241/1990, che contempla tra i casi di nullità “tutti quelli espressamente previsti dalla legge”, alla luce del carattere necessariamente grave della patologia, la Ctp ha concluso per un’applicazione limitata dal medesimo dato letterale della disposizione.

    Passando, in conclusione, all’analisi delle posizioni giurisprudenziali apertamente in conflitto con il principio espresso dalla norma in esame, occorre soffermarsi, in particolare, su tre pronunce: la sentenza della Ctr Roma 230/2008, e le ordinanze di rimessione della questione alla Corte costituzionali 43/2008 della Ctp di Isernia e 8/2008 della Ctr Venezia.

    Singolare è la posizione assunta dai giudici romani; la sentenza 230/2008 conclude infatti per un’anomala “disapplicazione” dell’articolo 36, comma 4-ter, desunta dal conflitto con i principi dello Statuto del contribuente che, ancorché contenuti in una legge di rango non costituzionale, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e, in quanto tali, proprio perché dotati di detta forza peculiare, prevalgono.

    Il ragionamento posto alla base della sentenza è alquanto lineare (per quanto non corretto) e, a differenza delle posizioni finora esaminate, non verte tanto sulla importanza dell’indicazione del responsabile del procedimento, quanto sull’effetto “irragionevolmente retroattivo” della norma neo introdotta.
    Ad avviso del giudici, infatti, il più volte citato articolo 36, comma 4-ter, avrebbe violato il principio sancito dall’articolo 1, comma 3, dello Statuto del contribuente, il quale inibirebbe la possibilità per le norme di legge di disporre anche per il passato; così che da una premessa condivisibile (la valenza rafforzata dei principi dello Statuto, soprattutto per quanto concerne l’attività di interpretazione del giudice), la sentenza perviene a una inaccettabile conclusione in termini di disapplicazione di una norma di legge ordinaria, per contrasto con altra disposizione di legge pur sempre ordinaria, omettendo un passaggio a tal fine imprescindibile: il vaglio di legittimità della Corte costituzionale.

    In conclusione, non ci si può che riferire alle due ordinanze di rimessione degli atti alla Consulta con cui i giudici di merito, basandosi su argomentazioni nella sostanza analoghe, ancorché motivate diversamente, hanno sollevato una questione di legittimità della norma, per contrasto con gli articoli 3, comma 2, 24 e 97 della Costituzione.

    Le censure di illegittimità non nascono in relazione alla previsione espressa della nullità, quanto in relazione al fatto che essa viene espressamente esclusa per le cartelle relative a ruoli consegnati anteriormente al 1° giugno 2008, con la conseguenza che la “sanzione nullità” viene disposta sulla base di un criterio meramente temporale, contrario ai principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Scendendo nell’analisi più dettagliata delle argomentazioni addotte dai giudici, l’ordinanza 143/2008, ancorché contenga vari riferimenti all’articolo 97 della Costituzione e alla sua relazione con la disciplina dell’indicazione del responsabile del procedimento, fa leva soprattutto sull’irragionevole carattere retroattivo dell’articolo 36, comma 4-ter, nella parte in cui esclude per il passato la nullità delle cartelle di pagamento; ad avviso dei giudici rimettenti sarebbe violato, in particolare, l’articolo 1, comma 3, dello Statuto del contribuente, al quale viene riconosciuta una valenza “rafforzata”, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza della Cassazione, compiutamente richiamato nell’ordinanza.

    Più interessanti sono le motivazioni contenute nell’ordinanza 8/2008, non tanto incentrata sul contrasto con il divieto di retroattività di fonte statutaria, quanto sulla irragionevolezza della fissazione di un limite meramente temporale che funge da spartiacque tra vecchia e nuova disciplina in tema di nullità degli atti.
    Ad avviso dei giudici veneti, in particolare, “la nullità costituisce la massima sanzione prevista dall’ordinamento per i casi in cui l’atto presenti anomalie o per la mancanza di elementi costitutivi essenziali… il che assume nell’ambito tributario, caratterizzato da preminenti finalità di ordine pubblicistico, maggiore significato e rilevanza, dal momento che l’esercizio della potestà impositiva e delle attività conseguenti, ivi compresa la riscossione dei tributi, deve avvenire nell’assoluta ed imprescindibile salvaguardia dei diritti del contribuente… Pertanto laddove il legislatore ravvisi che una determinata indicazione o elemento afferente ad atti emanati in ambito tributario assuma carattere tassativo e necessario… appare non rispondente ai ricordati principi di buona ed imparziale amministrazione la contestuale introduzione di un limite temporale all’efficacia sostanziale del vizio che determina nullità”.

    L’eterogeneità delle pronunce di merito anche successive all’entrata in vigore dell’articolo 36, comma 4-ter, che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto ricomporre, anche per il passato, il conflitto interpretativo, nonché l’attesa della risposta della Corte costituzionale alle sollevate questioni di legittimità, rendono il tema ancora attuale e soprattutto ancora lontano da una soluzione che possa dirsi pacifica e definitiva.

    3 – fine. La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 16, la seconda giovedì 17

  4. Mauro ha detto:

    I commenti sono superflui: lo stato dice esplicitamente agli imprenditori di non applicare più l’etica. Lo stato su questo è ottimo insegnante. Che poi lo stato dica che sono valide le precedenti cartelle mute è una falsità. La legge ammette per sua stessa esistenza che un errore c’era e quindi il ricorso diventa atto dovuto. La magistratura ci insegna che non sempre lo stato può fare quello che vuole. Per il futuro basta farsi furbi e cercare di non avere da pagare tasse alla chiusura del bilancio. Così lo stato con il suo comportamento ci induce a evadere applicando la stessa legge che invece ci imporrebbe di pagare. Se la sono cercata LORO … per quanto mi riguarda già da oggi il bilancio non lo faccio più fare ai commercialisti…. lo faccio io. Mal che vada i soldi per gli avvocati almeno mi rimangono…. poi fra 10 anni ci penso …

  5. damiano ha detto:

    questa è una delle situazioni che vanno a confermare che non esiste uguaglianza tra cittadino/impresa e stato.

    Lo stato sbaglia perchè i dipendenti dello stato non eseguono il proprio lavoro correttamente e lo stato invece di prendere provvedimenti con i propri dirigenti va a fare una legge che va a fregare il cittadino/impresa

    bella dimostrazione di serietà e di onestà !!!!

  6. karalis ha detto:

    Da ieri 1 giugno una novità rilevante sulle cartelle esattoriali: non ci saranno più cartelle esattoriali prive dell’indicazione del responsabile del procedimento.

    Ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione di Equitalia spa a decorrere per l’appunto dal primo giugno 2008 si applica infatti l’articolo 36 del decreto legge 248/2007, poi convertito con modificazioni dalla legge 31/2008, il quale stabilisce che le cartelle di pagamento di ogni genere devono contenere, «a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella».

    La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di questa data, sottolinea la norma, «non è causa di nullità delle stesse».

    L’Agenzia delle entrate ha pertanto provveduto ad elaborare un nuovo modello di cartella esattoriale, approvando il provvedimento del 22 aprile scorso che riporta sia il nome del funzionario responsabile dell’iscrizione al ruolo sia di quello incaricato dell’emissione e della notifica della cartella. Tali informazioni sono individuabili nella sezione della cartella esattoriale titolata «dettaglio degli addebiti».

    L’Unione nazionale consumatori ricorda che l’intervento normativo si è reso necessario a seguito dell’emanazione dell’ordinanza n. 377/2007 della Corte costituzionale la quale aveva stabilito l’illegittimità delle cartelle esattoriali che non riportavano il nome del responsabile del procedimento, come aveva disposto l’art. 7 dello statuto del contribuente (legge n. 212/2000).

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