La agenzia delle entrate spiega in un video come pagare a rate la cartella esattoriale

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Nel video presentato in questo articolo, la agenzia delle entrate spiega come il debitore, che non è nelle condizioni economiche di pagare la somma indicata nella cartella esattoriale, possa chiedere di pagare a rate la cartella esattoriale direttamente all'agente esattoriale.

Nel video ci viene anche riferito che passano da 60 a 72 le rate mensili con cui sarà possibile versare le somme iscritte a ruolo.

Il debitore moroso che si trova in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica avrà dunque sei anni di tempo per saldare il dovuto.

Dalla visione del video si evince che se l’importo da pagare a rate è inferiore a 5mila euro è sufficiente la semplice richiesta motivata; se, invece, è superiore, le cose cambiano a seconda che i richiedenti siano persone fisiche e titolari di ditte individuali di limitate dimensioni, oppure società.

In particolare, nel primo caso si utilizzerà la certificazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare; mentre, per le società si farà riferimento ad alcuni indici di bilancio.

Le domande di pagamento a rate devono essere idoneamente documentate da che provano una situazione oggettiva di temporanea difficoltà economica (per esempio, la cessazione del rapporto di lavoro per un lavoratore dipendente, o l’insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia con cure costose).

La domanda di pagamento a rate della cartella esattoriale può essere presentata anche dopo che siano iniziati gli atti esecutivi da parte dell'agente esattoriale.

Guardiamo adesso un contributo video a cura della Agenzia delle Entrate che ci spiega come procedere per ottenere la rateazione della cartella esattoriale.

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28 Giugno 2008 · Paolo Rastelli


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4 risposte a “La agenzia delle entrate spiega in un video come pagare a rate la cartella esattoriale”

  1. Ferdinando Onorato ha detto:

    Con la direttiva n. 25 del 1° luglio 2008 Equitalia S.p.A. ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rateazione delle somme, iscritte a ruolo, superiori a 50mila euro, alla luce degli interventi operati con la manovra d’estate (decreto legge n. 112/2008).

    Con l’abolizione dell’obbligo di rilascio della garanzia fideiussoria, non dovranno più essere richieste né acquisite garanzie, neppure per le istanze di dilazione presentate anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto legge; tuttavia, per le dilazioni già concesse continueranno ad applicarsi le garanzie prestate dagli interessati.
    Resta fermo il fatto che l’Agente per la Riscossione è tenuto, comunque, a valutare le eventuali difficoltà economiche del debitore ed il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive comporta la decadenza dell’agevolazione.
    Permane la valutazione dell’indice di liquidità per società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici.
    Anche per le scadenze si registra un cambiamento: le rate non scadono più l’ultimo giorno del mese, ma nel giorno di ciascun mese indicato nel provvedimento di accoglimento dell’istanza di dilazione.
    Comunque, nel provvedimento di rateazione la data di scadenza della prima rata dovrà continuare ad essere fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.

  2. Equitalia ha detto:

    Il decreto legge n. 112, del 25 giugno 2008, pubblicato sul supplemento n. 152 L della G.U. n. 147 del 25 giugno, ha introdotto alcune novità in materia di riscossione

    – Nel caso in cui il debitore versi, erroneamente all’agente della riscossione, somme iscritte a ruolo in eccesso (minimo 50 euro in più), Equitalia dovrà notificargli una comunicazione con le modalità di rimborso. Il debitore, per rivendicare il credito, avrà tre mesi di tempo, scaduti i quali le somme saranno versate all’ente creditore e allo Stato. Le risorse confluiranno, insieme ai maggiori prelievi su energia e coop, nel fondo per i meno abbienti istituito con il decreto legge 112/2008.

    – Abolito l’obbligo di presentare garanzia (polizza fideiussoria, fideiussione o ipoteca) per la rateazione delle somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro.

    – La scadenza delle rate non sarà più fissata all’ultimo giorno del mese; ma sarà individuata, di volta in volta, dall’agente della riscossione all’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.

    – Il prezzo di base d’asta del primo incanto, per la vendita dell’immobile espropriato al debitore, si determinerà moltiplicando per tre il valore catastale.

  3. Marco Bellinazzo ha detto:

    Sono stati 90mila, in appena tre mesi, i contribuenti che hanno chiesto di pagare le tasse a rate, usufruendo della chance concessa dal decreto milleproroghe (articolo 36 del Dl 248/07 convertito nella legge 31/08).

    Per la dilazione hanno optato, più nel dettaglio, 72.120 persone fisiche e 18.097 persone giuridiche. Una platea molto più grande di quanto fosse preventivabile. I primi rilievi che Equitalia Spa sta conducendo sulle istanze presentate fino al 31 maggio 2008, dunque, segnalano il successo dell’iniziativa tesa a favorire i contribuenti in difficoltà e, per converso, rappresentano un risvolto palese della crisi economica.

    La facoltà di accesso alla rateizzazione (fino a un massimo di 72 mesi), infatti, è collegata a uno stato di «temporanea situazione di obiettiva difficoltà» del destinatario della cartella di pagamento. Requisito che deriva, per esempio, da una carenza temporanea di liquidità finanziaria, da una crisi aziendale dovuta a eventi di carattere transitorio, da una riorganizzazione o da una ristrutturazione interna, oppure dalla trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta a ruolo o dalla contemporanea scadenza di più debiti. Ma la “difficoltà” del contribuente può essere causata anche da una malattia propria o di un familiare o da un licenziamento.

    Gli agenti della riscossione, insomma, possono valutare con una certa discrezione le concrete condizioni dei contribuenti. Fermo restando che per le persone fisiche e le ditte individuali nei regimi semplificati la crisi transitoria dovrà essere dimostrata – quando l’importo supera i 5mila euro – attraverso l’Isee (l’indicatore della situazione economica) del nucleo familiare oppure, per le aziende in regime di contabilità ordinaria, alle luce degli indici di liquidità fissati dalla legge fallimentare.
    Nei prossimi giorni le analisi dei tecnici di Equitalia offriranno ulteriori elementi, ma il trend di richieste di rateizzazione è in netta crescita, come testimonia l’affluenza, agli sportelli dedicati all’iniziativa, di cittadini e professionisti interessati ad avviare la procedura.

    Al front office di Pisa, per esempio, sono state ricevute finora circa 600 persone in media ogni giorno.
    Al boom di domande ha contribuito la cancellazione dell’obbligo di prestare garanzia per ottenere le rateizzazioni dei debiti fiscali superiori ai 50mila euro e la possibilità di frazionare il pagamento delle imposte anche in presenza di un pignoramento, quindi oltre i 60 giorni canonici concessi per “rispondere” a un atto esecutivo dell’Erario.

  4. karalis ha detto:

    D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 25 giugno 2008

    art.18. Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo (art. 83, comma 23)

    Relativamente alle dilazioni di pagamento di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 viene eliminato l’obbligo di prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa, in presenza di importi iscritti a ruolo superiori a euro 25.822,84.

    Viene, quindi, meno anche la possibilità per il Concessionario della riscossione di procedere a riscossione coattiva nei confronti del fideiussore, in caso di
    decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione.

    Detta possibilità viene, tuttavia, fatta salva relativamente alle garanzie già prestate ai sensi del ricordato art. 19

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