La agenzia delle entrate ci spiega con un video le nuove regole su assegni ed altri strumenti di pagamento

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Il video della agenzia delle entrate illustra la nuova disciplina in tema di antiriciclaggio (Decreto Legislativo numero 231 del 21 novembre 2007). Per milioni di cittadini sono entrate in gioco nuove regole nell’uso di assegni bancari, postali e circolari, libretti di risparmio e titoli al portatore, contanti.

Il video presentato in questo articolo elenca tutto ciò che è cambiato: l’importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti, le modalità di compilazione degli assegni, i limiti di importo per i libretti di risparmio al portatore.

L’obiettivo di questi cambiamenti è stato quello di rafforzare l’efficacia dell'azione di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo. E più in generale, quello di garantire una maggiore trasparenza dei flussi di pagamento ostacolando attività illecite e prassi irregolari.

In questa prospettiva, spiega il contributo video della agenzia delle entrate, le nuove regole contribuiscono ad aumentare la tutela dei cittadini garantendo loro una maggiore protezione rispetto a possibili fenomeni criminosi e rendendo più sicure le operazioni di pagamento.

Per tali motivi è fondamentale prendere visione del video e conoscere, così, nel dettaglio, cosa è cambiato e come adeguarsi alle nuove disposizioni (per chi ancora non lo avesse fatto) anche per non incorrere nelle sanzioni previste per chi non si attiene ad esse.

Proponiamo di seguito il contributo audio video, curato dalla Agenzia delle Entrate, nel quale vengono dettagliatamente esposte le novità introdotte a partire dal 30 aprile 2008

Per porre una domanda sulle nuove regole previste per l'assegno, sull'assegno bancario, sulla cambiale,  su altri strumenti di pagamento, sui libretti di risparmio nominativi o al portatore, sui conti correnti, sulle nuove norme antiriciclaggio, sui servizi bancari, nonché su tutti gli argomenti correlati all'articolo, cliccaqui.

28 Giugno 2008 · Simonetta Folliero


Commenti e domande

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3 risposte a “La agenzia delle entrate ci spiega con un video le nuove regole su assegni ed altri strumenti di pagamento”

  1. redazione fiscaleweb ha detto:

    ATTENZIONE

    A quasi un mese dall’introduzione della “Manovra d’Estate” (Decreto Legge 112/2008), 25/07/2008, che ha fatto cadere alcuni vincoli imposti dal precedente decreto legislativo 231/2007 sull’antiriciclaggio c’è bisogno di fare un po di chiarezza su cosa è stato eliminato e cosa no nella circolabilità di assegni e contanti.

    Ma vediamo nel particolare cosa ha portato di nuovo questo decreto legge 112/08 in tema di assegni e contanti:

    1. Contanti
    I pagamenti cash sono possibili solo per somme sotto € 12.500, prima il limite era € 5.000.
    I trasferimenti per importi pari o superiori a € 12.500 possono essere comunque fatti tramite banche o Poste

    2. Assegni trasferibili
    Sono ammessi per pagamenti sotto € 12.500 euro e rilasciati presentando una richiesta scritta e pagando un’imposta di € 1,5 euro per ogni Assegno.
    Non è più necessario inserire il codice fiscale nella girata.
    Attenzione però che chi ne beneficia è soggetto a “VERIFICA”.

    3. Assegni non trasferibili
    Sono ammessi per qualsiasi , l’unico vincolo è l’esattezza del beneficiario.

    4. Libretti al portatore
    Anche qui il limite è stato portato da € 5.000 ad € 12.500 euro. La soglia vale anche per i libretti già esistenti, c’è tempo fino al 30 giugno 2009 per sistemarli.

    Quindi in linea di massima è stato alzato il precedente limite di € 5.000 a € 12.500 per assegni e contanti.

  2. Nicoletta Cottone ha detto:

    ATTENZIONE

    Di tutto un po’ nel D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 25 giugno 2008

    Strumenti di pagamento (articolo 32). Elevato da 5mila a 12.500 euro il tetto per i trasferimenti di contante, di libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore. Gli assegni bancari e circolari al di sopra dei 12.500 euro (e non più 5mila) dovranno indicare la clausola della non trasferibilità.

    Il saldo dei libretti bancari o postali al portatori non può essere superiore a 12.500 euro (prima 5mila euro).

    Eliminata la disposizione che prevedeva che i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni fossero riscossi, oltre un tetto, esclusivamente tramite assegni o bonifici bancari.

  3. karalis ha detto:

    ATTENZIONE

    D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 25 giugno 2008

    La norma impatta in modo significativo sui contenuti dell’art. 49 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che, come noto, ha recepito la terza direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio.

    In particolare, il limite di 5.000 euro imposto dal citato D.Lgs — e in vigore solo dallo scorso 30 aprile – viene riportato a 12.500 euro. La nuova soglia riguarda:

    – il divieto di trasferimento di contanti o di libretti al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (art. 49, comma 1);

    – l’obbligo di indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario, nonché di apporre la clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali (art. 49, comma 5);

    – la possibilità di rilasciare assegni circolari e vaglia cambiari senza la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 8);

    – il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore (art. 49, comma 12);

    – l’obbligo di estinguere i libretti con saldo superiore, ovvero di ridurre il loro saldo a una somma non eccedente l’importo di 12.500 entro il 30 giugno 2009 (art. 49, comma 13).

    É poi abrogato l’ultimo periodo del decimo comma dell’art. 49; di conseguenza, viene meno l’obbligo di apporre il codice fiscale del girante sulla girata, obbligo imposto in relazione agli assegni bancari o postali in forma libera e vigente anch’esso dallo scorso 30 aprile.

    La nuova norma precisa infine che per il Ministero dell’economia e delle finanze resta ferma la possibilità, prevista dall’art. 66, comma 7, del D.Lgs. n. 231 del 2007, di modificare con proprio decreto i limiti di importo posti dall’art. 49.

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