Resta a carico dell’utente l’IVA applicata alle spese di spedizione della bolletta telefonica anche se la società che eroga i servizi di tlc gode di esenzione
In tema di rapporto fra utente e società fornitrice dei servizi di telefonia ed accesso ad internet, il costo sopportato da quest'ultima per la spedizione all'utente della fattura a mezzo del servizio postale essendo finalizzato all'esecuzione della prestazione, fa parte della base imponibile.
Infatti, ai fini del rapporto con l’utente nessuna norma prevede una sorta di trascinamento dell'esenzione di cui gode eventualmente la società che eroga i servizi di fonia ed internet al rapporto con l’utente, per conto del quale la società stessa fa ricorso al sevizio postale.
Pertanto, la compagnia telefonica non è tenuta alla restituzione, in favore dell’utente, degli importi da questi corrisposti a titolo di IVA sulle spese di spedizione postali delle bollette telefoniche.
Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 17655/16.
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