La IUC o imposta unica comunale (Imu – Tari – Tasi) per il 2015 » Siamo alle scadenze per i pagamenti dell’acconto: tutte le informazioni necessarie

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La IUC o imposta unica comunale (Imu - Tari - Tasi) per il 2015 » Siamo alle scadenze per i pagamenti dell'acconto: tutte le informazioni necessarie

Per la IUC (ovvero Imposta Unica Comunale), compresa di Imu Tari e Tasi, siamo ormai a ridosso della scadenza dei pagamenti dell'acconto: il termine ultimo per corrispondere l'onere, infatti, è fissato al prossimo 16 Giugno 2015.

Nell'articolo che segue, dunque, rinfrescheremo la memoria ai nostri lettori, ribadendo i concetti base riguardanti la composizione della famigerata IUC.

Inoltre, forniremo delucidazioni per quanto concerne gli oneri da corrispondere nel 2015, l'anno corrente.

Buona lettura.

Come è composta la IUC

Come chiarito in diversi articoli precedenti sul nostro blog, a partire dal 2014 è attiva la nuova imposta unica comunale, IUC, fondata su due presupposti: possesso degli immobili, collegato al loro valore e natura, e fruizione dei servizi comunali.

La IUC, o imposta unica comunale, si compone di:

  • IMU di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
  • TARI tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore di immobili.
  • TASI riferita ai servizi comunali, ovvero tributo per i servizi indivisibili, a carico del possessore e dell'utilizzatore di immobili.

L'Imu è l'imposta municipale già in vigore dal 2012, con alcuni piccoli ritocchi che hanno -tra gli altri- resa definitiva l'esenzione della casa di abitazione. La Tari e la Tasi vanno a sostituire la Tares, abrogata dal 2014.

Le norme sulla IUC sono contenute nella Legge di Stabilita' 2014 (legge 147/2013) che ne regola, come di prassi, gli aspetti generali. Tali norme sono completate dai regolamenti dei singoli comuni che dettagliano le modalità di applicazione (tariffe, riduzioni) e riscossione (scadenze delle rate, modalità di pagamento) dei singoli tributi.

I comuni possono affidare la riscossione delle componenti della IUC (Tari, Tasi) ai soggetti che gia' si occupavano nel 2013 di gestione rifiuti e di gestione dell'IMU.
Parte della disciplina e' comune (dichiarazione, riscossione coattiva, sanzioni), parte e' differenziata.

Il quadro generale della IUC

La Iuc, o ancora imposta unica comunale, è uno dei tributi locali il cui presupposto è costituito dal possesso o dalla occupazione, a vario titolo, di immobili ubicati nel comune, in sostituzione di imposte ora soppresse, in particolare l'IMU sulla abitazione principale e la Tassa per la raccolta dei rifiuti.

La IUC, introdotta dalla legge di stabilità 2014, è una imposta destinata al comune e articolata in tre distinti tributi, con differenti presupposti impositivi: la TARI, la TASI, l'IMU.

Si tratta pertanto di una imposta dalle molteplici caratteristiche, avente, da un lato, natura patrimoniale, analogamente all'IMU, in quanto imposta dovuta da chi possieda un immobile non adibito a prima casa e non di lusso, dall'altro di tassa sui servizi, come la le precedenti tasse sui rifiuti (TARSU, TIA, TARES).

L'Imu e' l'imposta municipale già in vigore dal 2012, con alcuni piccoli ritocchi che hanno resa definitiva l'esenzione della casa di abitazione. La Tari e la Tasi vanno a sostituire la Tares, abrogata dal 2014.

Le norme sulla IUC sono contenute nella Legge di Stabilita' 2014 che ne regola, come di prassi, gli aspetti generali. Tali norme devono poi essere completate dai regolamenti dei singoli comuni che devono dettagliare le modalità di applicazione (tariffe, riduzioni) e riscossione (scadenze delle rate, modalità di pagamento) dei singoli tributi.

Come accennato in premessa, le disposizioni della legge di stabilità devono essere completate dai regolamenti comunali che dovranno dettagliare l'applicazione della IUC e delle sue componenti IMU, TARI e TASI.

I regolamenti, una volta adottati, devono essere comunicati telematicamente al Ministero dell'economia e finanze (MEF) per la pubblicazione sull'apposito sito web.

Per i tributi locali in generale, come per la Tari, l'efficacia dei regolamenti e' legata alla loro approvazione e pubblicazione sul sito del comune.

La pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia, invece, deve avvenire entro 30 giorni dalla deliberazione, ed e' meramente informativa, fatta eccezione per l'IMU e la TASI per le quali la pubblicazione sul suddetto sito e' condizione di efficacia del regolamento.

Le aliquote comunali Imu applicabili per l'anno in corso sono efficaci, per la seconda rata di conguaglio, solo se pubblicate sul sito suddetto entro il 28/10.

Come abbiamo detto la Iuc è una tassa composta, ma la dichiarazione che i soggetti passivi devono presentare dovrebbe essere univoca.
Ciò dipende molto dai comuni, i quali possono differenziarla per tipo di tributo o prevederne una che raggruppa tutti e tre i tributi o solo due, generalmente Tari e Tasi, lasciando la dichiarazione Imu a parte.

Il termine di presentazione e' il 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e/o delle aree assoggettabili ai tributi.

Nei casi di occupazione in comune la dichiarazione puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, che si deve presentare compilando un modello messo a disposizione dal comune, vale anche per gli anni successivi a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati a cui consegua un diverso ammontare dei tributi.

In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, sempre entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.

Nelle dichiarazioni riguardanti le unita' immobiliari a destinazione ordinaria (tutta la categoria catastale A, comprese quindi le abitazioni) devono essere indicati come minimo i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Ai fini della Tari, invece, restano fermi i dati delle superfici dichiarate o accertate ai fini delle precedenti imposte dei rifiuti (tarsu, tia, tares).

Per la Tasi, infine, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

Da ciò si desume che se non sono intervenute modifiche ai dati rilevanti ai fini delle vecchie tasse sui rifiuti o ai fini IMU la nuova dichiarazione non e' necessaria. Lo diventa in caso contrario.

Che cos'è l'IMU

L'IMU (Imposta MUnicipale) sostituisce ICI, Irpef dovuta sugli immobili non locati e relative addizionali regionali e comunali. Si tratta, dunque, di un tributo locale: è entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 in via sperimentale, e a regime dal 1° gennaio 2015,

L'IMU, nella sua versione originaria, si differenziava pertanto dall'ICI, in quanto tributo sostitutivo di imposte dirette (l'IRPEF sugli immobili) e ripartito fra l'erario (lo Stato), e il singolo comune, al quale spettava il 50% dell'imposta sugli immobili diversi dalla abitazione principale, delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

Attualmente è invece previsto che l’intera imposta sia riscossa dal comune, ad eccezione degli immobili classificati nel gruppo D, cioè immobili ad uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc.

Il versamento dell'IMU, imposta dovuta sul patrimonio immobiliare, può essere ridotto o non dovuto in presenza di determinate condizioni oggettive (dell'immobile) o soggettive (del contribuente).

L'IMU, come chiarito in precedenza, è ora ricompresa nella nuova Imposta Unica Comunale IUC (IMU + TASI + TARI) introdotta dalla Legge di stabilità 2014.

Deve pagare l’IMU chi possieda beni immobili situati sul territorio del Comune e, in generale, chiunque detenga un diritto reale (ad esempio, il diritto di abitazione) su tali beni, anche quando risieda all’estero, non abbia la sede legale in Italia (nel caso di società) e non vi eserciti l’attività.

Sono pertanto soggetti all’imposta:

  1. il proprietario, cioè colui che ha il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno e esclusivo;
  2. il titolare di uno dei seguenti diritti:
    • usufrutto, cioè del diritto di usare e godere di un bene a tempo determinato;
    • uso, cioè del diritto di servirsi dell’immobile, limitatamente ai bisogni propri e della famiglia;
    • abitazione, cioè del diritto di abitare una casa, per il bisogno proprio e della famiglia;
    • superficie, cioè il diritto di costruire sul suolo di terzi o di alienare una costruzione esistente separatamente dalla proprietà del suolo;
    • enfiteusi, cioè il godimento di un bene di altri (es.: un fondo agricolo) con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico;
    • l’ex coniuge assegnatario dell’immobile, a seguito di separazione, divorzio o annullamento di matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione;
  3. . il locatario, cioè colui che fruisce del bene, nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing);
  4. il concessionario di aree demaniali, cioè chi abbia in concessione un fabbricato costruito su terreno demaniale.

L'IMU non è dovuta sulla abitazione principale.

Fanno eccezione i fabbricati, per se prima casa, classificati alle categorie A/1, A/8, A/9 ( appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc.), per i quali l’imposta continua ad essere dovuta.

La soppressione riguarda ogni immobile nel quale il possessore e la sua famiglia dimorano abitualmente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano residenze diverse, all'interno del medesimo comune, le agevolazioni sono pertanto applicabili per un solo immobile (questa limitazione non è applicata nel caso di residenza stabilita in comuni diversi).

L’esenzione si applica inoltre alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

A decorrere dal primo luglio 2013, è prevista la soppressione dell’IMU anche su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa (se adibiti a prima casa), ed alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).

Sono inoltre esonerati dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, se invenduti e non locati.

Rimangono comunque esclusi dall'IMU tutti quegli immobili che non sono indicativi di ricchezza, e quindi non possono essere attratti ad imposizione.

Fra questi:

  • i terreni posti in aree montane e collinari nei comuni classificati totalmente montani;
  • le unità immobiliari non considerate come fabbricati, quali serre, vasche per l'irrigazione, tettoie, porcili e pollai di ridotte dimensioni.

Godono invece di esenzione tutti i fabbricati destinati ad un uso istituzionale o religioso, quelli appartenenti a Stati esteri e alle organizzazioni internazionali riconosciute, fra i quali, a titolo soltanto esemplificativo:

  • gli immobili di enti pubblici ed enti locali, utilizzati per finalità istituzionali;
  • i fabbricati destinati al culto;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • i fabbricati classificabili nella categoria E;
  • gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali ricreative e sportive.

A tal proposito, è stato disposto che siano esenti dall'imposta soltanto gli immobili che, pur posseduti dai soggetti sopra indicati, non siano in alcun caso utilizzati a scopi commerciali, e conservino unicamente il loro scopo istituzionale.

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Su questa unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

I terreni agricoli sono soggetti all'IMU in base alla classificazione del comune in cui si trovano, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica.

A decorrere dal 2015, occorre fare pertanto riferimento alla seguente distinzione:

  • T - Totalmente montano - i terreni sono tutti esenti;
  • P - Parzialmente montano - sono esenti solo i terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti e i terreni posseduti dai medesimi soggetti e dati in fitto o comodato ad altri imprenditori agricoli e coltivatori diretti;
  • NM - Non montano - i terreni non sono esenti e per tutti i terreni si versa l'IMU.

Dal 2015, dunque, l’esenzione dall’IMU si applica:

  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani;
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT

Nei comuni fino a 280 metri di altitudine, l’IMU era dovuta da qualsiasi possessore, fra 281 e 600 metri erano esenti da IMU i terreni posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti, oltre 600 metri di altitudine era prevista una esenzione totale.

Infine, va ricordato che l'IMU è ridotta al 50% nel caso di fabbricati inagibili o inabitabili. Tale condizione deve essere preventivamente accertata dall'Ufficio tecnico del Comune e certificata in apposita perizia, nella quale si dichiara che l'inagibilità o comunque l'impossibilità all'uso del fabbricato non è rimediabile attraverso interventi di manutenzione ordinaria.

E' inoltre opportuno precisare che, in caso di unità collabente (cioè di immobili il cui stato di degrado ne compromette qualsiasi utilizzazione), certificata da un professionista tecnico, il fabbricato può essere tassato in base al solo valore del terreno.

Tali circostanze possono essere attestate dal contribuente mediante l'autocertificazione.

Altra categoria particolare è costituita dai fabbricati di interesse storico o artistico: sono tali quegli immobili che godano di particolare tutela, formalizzata attraverso una dichiarazione di interesse, con la quale è certificata la sussistenza, in capo all'edificio, di un requisito di importanza storica, archeologica o artistica. Questi fabbricati godono di agevolazione fiscale consistente nella riduzione del 50% della base imponibile.

L’IMU su fabbricati strumentali appartenenti ad imprese è inoltre deducibile da IRES e IRAP nella misura del 30 % per l’anno 2013, del 20 % a decorrere dal 2014.

A seguito della abolizione dell’IMU sulla prima casa (se non di lusso), sono soppresse anche le relative agevolazioni, compresa la preesistente detrazione forfettaria, pari a € 50 per ogni figlio convivente minore di 26 anni, salvo che il Comune disponga specifiche detrazioni per familiari a carico.

Le modalità di pagamento dell'Imu

L'IMU, come chiarito, è dovuta in base valore dell’immobile posseduto. Nel caso di fabbricati, dunque, va fatta una distinzione tra:

  1. fabbricati iscritti in catasto;
  2. fabbricati non iscritti in catasto;
  3. fabbricati di interesse storico e artistico.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito dalla rendita attribuita agli stessi, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti indicati:

  1. per la categoria A (escluso A/10), cioè per le abitazioni, si moltiplica per 160;
  2. per la categoria C (escluso C/1), cioè rimesse, autorimesse, tettoie, si moltiplica per 160;
  3. per la categoria A/10, cioè studi privati, e D/5, cioè banche e assicurazioni, si moltiplica per 80;
  4. per la categoria C/1, cioè negozi e botteghe, si moltiplica per 55;
  5. per la categoria B, cioè convitti, ospedali, conventi, ricoveri, ecc, e per i fabbricati C/3,C/4, C/5, cioè laboratori, stabilimenti balneari, ecc, si moltiplica per 140.
  6. per la categoria D (escluso D/5), cioè opifici e immobili a destinazione speciale e particolare, se iscritti in catasto, si moltiplica per 65.

Gli immobili non ancora iscritti in catasto sono solitamente inseriti nella categoria D: si tratta di fabbricati ad uso strumentale (ad esempio: capannoni, ecc.), il cui valore è definito sulla base delle scritture contabili dell’impresa che ne è proprietaria.

Per questi fabbricati l'imposta si calcola partendo dal loro costo originario e applicando i coefficienti di aggiornamento previsti da apposite disposizioni del Ministero delle Entrate e Finanze.

Tale regola è tuttavia applicabile soltanto nel caso di fabbricati posseduti da imprese: qualora il proprietario fosse anche solo in parte un soggetto non imprenditore, cioè un privato, si dovrà fare riferimento a valori determinati con un apposito sistema informatico.
Per gli immobili di interesse storico e artistico l'imposta è dovuta in base ad una rendita catastale ridotta, determinata dalla tariffa d’estimo minore fra quelle applicate per le abitazioni della stessa zona censuaria. Si tratta comunque di immobili poco comuni, con caratteristiche e vincoli specifici, la cui individuazione è solitamente effettuata da enti preposti alla tutela del patrimonio storico-artistico.

Per i terreni agricoli la base imponibile è il loro reddito domenicale (cioè il reddito relativo alla proprietà del bene e non quello derivante dal concreto esercizio dell'attività agricola), rivalutato del 25% e moltiplicato per 75, secondo la seguente formula: (Reddito domenicale + 25%) x 75

I terreni agricoli, se posseduti e condotti da imprenditori agricoli o da coltivatori diretti, sono comunque esenti dall'imposta, analogamente ai fabbricati rurali utilizzati da questi soggetti (l’esenzione non compete ai proprietari di terreni e fabbricati rurali che non rivestano la suddetta qualifica).

Sulle aree edificabili si paga in base al loro valore venale, fissato al 1° gennaio dell’anno. Si tratta evidentemente di un valore variabile, a differenza di quanto indicato per fabbricati e terreni agricoli, che tiene conto delle eventuali variazioni dovute a situazioni specifiche (ad esempio, se siano utilizzati da coltivatori o meno, se siano incolti, ecc.).

Le aree fabbricabili utilizzate da imprenditori agricoli sono tassate come terreni agricoli.

L'IMU è dovuta per anno solare ed è commisurata ai mesi di possesso dell’immobile, considerandola dovuta per l’intero mese se il possesso è superiore a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di compravendita stipulata al 10 ottobre, il venditore sarà tenuto al pagamento per 9 mesi (da gennaio ad settembre) e l’acquirente per i 3 mesi restanti (ottobre-dicembre). Chi è possessore di immobile per tutto anno versa ovviamente l’intera imposta.

L'IMU è altresì dovuta per la quota di possesso: nel caso di più soggetti possessori del medesimo immobile, ciascuno è tenuto al pagamento in base alla propria quota.

E’ inoltre opportuno ricordare che l'IMU sostituisce l’IRPEF sui redditi di terreni e fabbricati soltanto quando questi non risultino locati: in sostanza, un fabbricato concesso in locazione per una parte dell’anno è soggetto all'IMU per l’intero anno solare, secondo le regole sopra descritte, ed è altresì soggetto, per il solo reddito di locazione, a IRPEF, calcolata nei modi ordinari o con l’applicazione della cedolare secca.

L'aliquota dell'IMU è di 0,76%, su tutti i fabbricati, ad eccezione della abitazione principale e di una sua pertinenza.

I comuni possono aumentare o ridurre l'aliquota sino a 0,3% con disposizioni che devono essere deliberate entro il 30 novembre e che possono prevedere esenzioni e riduzioni per particolari tipologie di contribuenti.

L’aliquota prevista per l'IMU deve comunque tenere conto di quanto stabilito per la TASI, posto che la somma dei due tributi non può superare l’aliquota massima del 1,06 %.

Il versamento può essere effettuato in una unica soluzione, dal 1° maggio ed entro il 16 giugno, oppure in due rate, la prima in acconto fra il 1° maggio e il 16 giugno, la seconda a saldo, fra il 1° e il 16 dicembre.

L’IMU si paga con versamento diretto da parte del contribuente, utilizzando il modello F24, reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali.

Il pagamento mediante modello F24 può essere effettuato anche online, oppure attraverso gli intermediari fiscali abilitati (commercialisti e consulenti fiscali in genere).

Per il versamento, il modulo prevede una apposita sezione e deve essere compilato un rigo per ogni comune in cui si posseggano degli immobili. In esso devono essere indicati:

  • il codice del comune;
  • il numero dei fabbricati posseduti in quel comune;
  • per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali va distinta la quota destinata allo Stato e quella destinata al Comune se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo;
  • l'importo dovuto.

Il versamento può essere effettuato anche mediante un bollettino postale. In tal caso, il numero di conto corrente (1008857615, uguale per tutti i comuni italiani) e l’intestazione (Pagamento IMU) sono già prestampate.

Sul bollettino devono essere indicati:

  • l’importo dovuto;
  • il codice del comune;
  • il numero dei fabbricati posseduti in quel comune;
  • se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo.

La dichiarazione IMU è obbligatoria quando si verifichino variazioni che modificano il versamento dell’imposta, variazioni che il comune non può reperire presso la banca dati catastale, e delle quali perciò non potrebbe venire a conoscenza.

Questa situazione può avere diverse origini, delle quali le più frequenti sono:

  • fabbricati dichiarati inagibili;
  • fabbricati che fruiscono di riduzioni di imposta, ad esempio perché assegnati a parenti o locati con regime agevolato (dove il regolamento comunale preveda tali riduzioni);
  • fabbricati divenuti di interesse storico;
  • in generale, fabbricati per i quali sono intervenute, nel corso dell’anno, modifiche che hanno determinato un diverso calcolo dell’imposta.

La dichiarazione IMU invece non deve invece essere presenta quando non sono intervenute modifiche rispetto a quanto originariamente esposto nella dichiarazione ICI.

La dichiarazione deve essere presentata al comune interessato, quello cioè in cui si trova il fabbricato oggetto di variazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Le rate sono due, scadenti il 16/6 (acconto) e 16/12 (saldo) di ogni anno.

Che cos'è La Tari

La TARI, ovvero la tassa sui rifiuti, sostituisce, a partire 1° gennaio 2014, i pregressi tributi dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti con l'acronimo di TARSU, e successivamente di TIA e di TARES.

La nuova tassa conserva tuttavia taluni presupposti e modalità di determinazione della tassa soppressa, alla quale la legge rimanda per la determinazione del nuovo tributo.

La tassa rifiuti solidi rappresenta il corrispettivo che il Comune richiede a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio. La base su cui calcolare la TARI è la superficie calpestabile di unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, suscettibili di produrre rifiuti.

La norma individua, pertanto, quale presupposto per l’applicazione del tributo l’occupazione di locali ed aree scoperte che si trovano sul territorio del Comune, le cui superfici già dichiarate o accertate costituivano la base imponibile dei precedenti tributi.

Sono infatti tassati i locali di immobili adibiti a qualsiasi destinazione, con le relative pertinenze (ad es. il box), e le aree scoperte che non siano accessorie o pertinenziali (ad esempio, sono accessorie, e pertanto escluse, le cantine, i locali di sgombero, le scale di accesso, ecc.). Sono inoltre escluse le parti comuni del condominio.

A titolo di esempio, è tassabile il giardino, ma non il posto macchina scoperto (cioè la parte di cortile condominiale utilizzata come parcheggio privato).

Tale regola non vale per le aree utilizzate per attività economiche (ad esempio il cortile di una fabbrica), che sono invece sempre tassate.

Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di occupazione, a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando il modulo appositamente predisposto. La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso. La denuncia di variazione ha la medesima scadenza (20 gennaio).

Devono pagare, in quanto soggetti passivi, tutti coloro che occupano locali ed aree scoperte, a qualsiasi titolo utilizzate, situate nel territorio comunale.

E’ pertanto tenuto al pagamento colui il quale dispone dei locali o dell’area, a prescindere dal titolo che legittima l’occupazione (proprietà, locazione, uso, ecc.), e soltanto nel caso di occupazione precaria, ad esempio in presenza di locazioni di breve durata (si pensi all'immobile locato per una settimana di vacanza) la tassa è dovuta dal proprietario.

E’ inoltre opportuno precisare che nei confronti degli appartenenti al nucleo familiare o di chiunque occupi aree e locali in comunione con altri, ciascuno dei coobbligati (conviventi, soci, ecc.) può essere tenuto al pagamento della totalità della tassa, in forza del cosiddetto vincolo di solidarietà.

Nel caso di multiproprietà (quando esistono più proprietari, i quali che fruiscono a turno del medesimo immobile ), la responsabilità del tributo è attribuita al soggetto che gestisce i servizi comuni, fermo restando il suo diritto a richiedere il rimborso dell’importo versato in misura percentuale ad ogni effettivo detentore.

L’importo è stabilito dal regolamento comunale. La legge di stabilità 2014 ha previsto la determinazione, da parte dei comuni, di metodi di misurazione della quantità di rifiuti e di gestione dei servizi di smaltimento, con i conseguenti sistemi di ripartizione del costo relativo.

Se il principio fondamentale per l’applicazione della TARI è quello in base al quale “chi inquina paga”, il comune può tuttavia determinare la propria tariffa secondo i criteri già previsti per la TARSU, quindi commisurando la tassa a quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
La tassa è dovuta per l’anno solare.

Nel caso di occupazione temporanea di durata inferiore a 183 giorni, è applicata una tariffa giornaliera, comunque determinata in base alla tariffa annuale e rapportata ai giorni di occupazione, con una maggiorazione che non potrà superare il 100%. E’ opportuno chiarire che per occupazione temporanea si deve far riferimento alla effettiva durata dell’occupazione nel corso dell’anno: pertanto è comunque soggetta al tributo in misura integrale anche l’occupazione periodica o ricorrente, se complessivamente superiore a 183 giorni.

Il presupposto della norma è quello per cui non sono tassabili gli spazi improduttivi di rifiuti, in base al criterio della “non utilizzabilità” dei locali e delle aree. Tale indisponibilità deve tuttavia dipendere da condizioni oggettive, cosicché, ad esempio, un’ abitazione priva dei requisiti di abitabilità (mancanza di allacciamenti elettrici, idrici e fognari, ecc.) non è soggetta all'imposta, mentre un locale che disponga di tali infrastrutture è comunque tassabile, anche se materialmente inutilizzato.

Sono pertanto esenti:

  • le parti condominiali, non utilizzate in via esclusiva (ad esempio, l'androne, o le scale di accesso);
  • i locali dove è oggettiva l’impossibilità di produrre rifiuti in maniera autonoma (ad es. solai e cantine);
  • i locali dove, in specifiche circostanze temporali, non è possibile produrre rifiuti.

Sono inoltre previste riduzioni in misura variabile, a seconda delle modalità di erogazione del servizio. In particolare, la TARI è ridotta alla misura massima del 20% nei seguenti casi:

  • mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;
  • erogazione del servizio in cui si evidenzino gravi violazioni della norma di riferimento;
  • interruzioni del servizio che possano arrecare danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

La tariffa può inoltre essere ridotta:

  • nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, per abitazioni tenute per uso stagionale);
  • nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che viva da sola);
  • per la parte abitativa di case coloniche, occupate da agricoltori;
  • se l'occupante è residente all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi.

I comuni possono altresì deliberare riduzioni e esenzioni, entro il 7% dell’intero introito, in base a specifiche condizioni dell’occupante oppure tenendo conto della capacità contributiva della famiglia.

La tassa è riscossa direttamente dal Comune. Per il pagamento è possibile utilizzare l’apposito bollettino postale o il modello F24, che il comune provvede ad inviare al contribuente, con l’indicazione degli importi dovuti, il codice tributo, l’anno di riferimento, e la scadenza di versamento.

Per quanto riguarda la TARI 2015 il decreto di fine 2014 detto “milleproroghe” ha stabilito che valgono tariffe e scadenze del 2014, ovvero le delibere comunali adottate entro il 30/11/2014; in mancanza si applicano le tariffe fissate per il 2013 (quindi quelle della vecchia Tares).

Che cos'è la Tasi

La Tasi, o in parole povere la tassa sui servizi comunali indivisibili, è dovuta a partire dal 2014, al posto della maggiorazione della Tares creata allo stesso scopo.

Per servizi indivisibili si intendono tutti quei servizi comunali per i quali non e' possibile un ripartizione tra i cittadini (illuminazione pubblica, sicurezza, polizia locale, etc.).

I regolamenti comunali dovranno precisare quali servizi indivisibili copre la Tasi con indicazione, per ogni servizio, dell'importo dei costi coperti.

Il soggetto obbligato al pagamento e' colui che possiede o detiene i locali e le aree; gli eventuali co-possessori o co-detentori sono obbligati in solido al pagamento dell'obbligazione che comunque rimane unica.

Se l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di altro diritto di godimento (usufruttuario, etc.) ambedue i soggetti sono tenuti al pagamento. L'occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal comune variabile tra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo; la restante parte e' corrisposta dal proprietario/usufruttuario/etc.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare la TaSi e' dovuta solo dal possessore a titolo di proprieta', uso, usufrutto, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati e' responsabile del pagamento il soggetto che gestisce i servizi comuni, fermi restando obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree.

In caso di leasing (immobiliare) la Tasi e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Il presupposto della Tasi e' il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (compresa l'abitazione principale) ed aree edificabili a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse le arre scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Sono escluse dall'imposizione le aree scoperte e i terreni agricoli.

Sono esenti Tasi gli immobili dello stato, dagli enti locali (comuni province regioni) e da altri enti pubblici (comunita' montane, enti ssn). Sono inoltre esenti i fabbricati di categoria da E1 a E9 (destinati ad usi pubblici in generale, ponti, stazioni, aeroporti, etc.), i fabbricati ad usi culturali, quelli destinati esclusivamente all'esercizio di culto, quelli di proprietà della Santa Sede, quelli appartenenti agli stati esteri o alle organizzazioni internazionali.

Sono esenti anche gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle societa', trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale ed gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

Come regola generale fissata dalla legge, l'aliquota base della Tasi e' pari all'1 per mille, calcolata sulla base imponibile IMU.

Nel fissare le aliquote i comuni devono rispettare un importante vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi e Imu per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale alla fine del 2013.

Per le seconde case, ed in generale per tutti gli immobili sottoposti all'aliquota base IMU, tale soglia e' quindi il 10,60 per mille. Per le case di abitazione non esenti IMU (di lusso, ville, castelli, etc.) la soglia e' il 6 per mille. Per le case di abitazione esenti IMU, invece, come soglia si tiene a riferimento l'aliquota massima della sola Tasi, il 2,5 per mille.

Il calcolo della TASI avviene utilizzando come base imponibile la stessa che si utilizza per l'IMU, sottraendo poi le eventuali detrazioni previste dal comune.

Da notare che i comuni sono liberi di abbassare l'aliquota Tasi al di sotto dell'aliquota base fino anche ad annullarla. Inoltre, per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima Tasi non puo' comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Per il versamento della Tasi, a regime, le rate sono due (la prima al 50% e la seconda a conguaglio) con scadenze e criteri di calcolo analoghi all'IMU, ovvero il 16/6 per l'acconto, calcolato con le aliquote relative all'anno precedente, e il 16/12 per il saldo calcolato a conguaglio con le aliquote valevoli per l'anno in corso. I regolamenti comunali possono consentire anche il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno.

Per consentire il conguaglio a fine anno i comuni devono inviare i propri regolamenti al Ministero dell'economia, per la pubblicazione sul sito del MEF entro e non oltre il 28/10 di ciascun anno. Se cio' non avviene anche la seconda rata di conguaglio (del 16/12) puo' essere calcolata con le aliquote dell'anno precedente.

Dal 2015 dovrebbero arrivare a casa i moduli di pagamento precompilati. Per il pagamento può essere consentito l'uso del modello F24 effettuando, se ci sono, compensazioni, oppure l'utilizzo di un bollettino di c/c postale.

E' atteso un decreto ministeriale che definisca le modalità di versamento, assicurando la massima semplificazione e prevedendo l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

Per quanto riguarda le esenzioni il comune può, con proprio regolamento, prevedere riduzioni ed esenzioni nei casi di abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo;

La legge precisa che i comuni, nel prevedere le riduzioni, debbano tener conto della bassa capacita' contributiva delle famiglie, misurata con l'Isee e riservare delle detrazioni per le abitazioni principali e per i familiari dimoranti abitualmente (o residenti) nell'abitazione principale. A questo scopo lo Stato riconosce un finanziamento di 500 milioni di euro da ripartire tra i comuni.

Per il 2015 valgono le stesse regole “particolari” introdotte per il 2014.

Anche per il 2015, quindi, sugli edifici residenziali:

  • ferme le altre soglie, la soglia massima Tasi+Imu per le seconde case puo' arrivare fino all'11,40 per mille;
  • ferme le altre soglie, la soglia massima Tasi+Imu per le case di abitazione di lusso, castelli, etc. (categorie catastali A1,A8 e A9) puo' arrivare fino al 6,8 per mille; ferme le altre soglie, la soglia massima Tasi+Imu per le case di abitazione diverse da quelle sopra (ed esenti IMU) puo' arrivare fino al 3,3 per mille.

Sono diverse le combinazioni ottenibili distribuendo l'addizionale dello 0,8 per mille tra le varie categorie di immobili. Tuttavia e' da ipotizzare che i comuni non la utilizzeranno per le case di abitazione ma bensi' per le seconde case o per gli immobili destinati ad altri usi (commerciali). Cio' anche perche' la condizione per poter applicare l'addizionale dello 0,8 per mille e' prevedere detrazioni destinate appunto alle case di abitazi

Le scadenze per la Iuc nel 2015

Ugualmente al 2014 anche quest’anno il primo appuntamento con le tasse sulla casa, IMU e Tasi, sarà il 16 giugno per l’acconto e poi il saldo a dicembre.

Accantonato almeno per quest’anno il progetto di introdurre la tassa unica, la cosiddetta local tax, anche per il 2015 si pagheranno IMU e Tasi in due tranche, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre.

A pagare l’acconto dell'IMU sono i proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale ma solo se rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9. In sostanza l’IMU per il 2015 si paga, come per il 2014, sulla prima casa solo se questa è di lusso o di pregio. Nessuna distinzione in base alla classificazione catastale invece per quanto riguarda le seconde case su cui si paga comunque l’Imu.

Il pagamento avviene in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno 2015 che deve essere calcolata con le aliquote deliberate dal Comune per il 2014, mentre il saldo andrà versato entro il 16 dicembre con le aliquote valevoli per il 2015, sempre che il Comune approvi e pubblichi le relative delibere entro e non oltre il 28 ottobre 2015, altrimenti anche per il saldo si applicano le aliquote IMU del 2014.

Novità per quanto riguarda i terreni agricoli e l’esenzione, per il 2015, per quelli ubicati nei Comuni montani, nei Comuni delle isole minori e nei Comuni parzialmente montani ma solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli.

Anno nuovo, regole vecchie anche per la Tasi, la tassa sui servizi indivisibili comunali quali la manutenzione delle strade, del verde pubblico, ecc. A pagare la Tasi 2015 è sempre il proprietario o titolare di altro diritto di godimento sull'immobile e, se previsto dal Comune, dall'inquilino se l’immobile viene locato. Anche per la Tasi le scadenze sono il 16 giugno 2015 per il versamento dell’acconto e il 16 dicembre 2015 per il saldo, ma il consiglio è verificare se il proprio Comune di residenza abbia eventualmente previsto scadenze diverse.

Come per l'Imu, anche per la Tasi il calcolo deve essere eseguito tenendo in considerazione le aliquote comunali. Così per l’acconto del 16 giugno 2015 della Tasi si usano le aliquote 2014, mentre per il saldo le nuove che devono essere approvate e pubblicate dai Comuni entro il 28 ottobre 2015, altrimenti valgono le aliquote 2014.

Cosa cambia per Imu e Tasi per l'acconto 2015

Per Tasi ed Imu sta per arrivare il momento della verità: fissata al 16 Giugno 2015, infatti, la data di scadenza per il versamento dell'acconto.

L’anticipo Tasi da versare entro il 16 giugno 2015 prossimo può essere calcolato con le stesse modalità previste dalla delibera Tasi 2014 adottata dal Comune nel cui territorio si trova l’immobile. Solo nel caso in cui una eventuale delibera Tasi adottata per il 2015 ponga situazioni più favorevoli potrà essere utilizzata quest’ultima.

Non è mai un appuntamento piacevole quello con l'Imu e, ora, anche con la Tasi. Ma questo di giugno, almeno, ha il modesto vantaggio di non obbligare il contribuente a un tour de force per ricalcolare tutto. L’acconto di giugno, infatti, consiste semplicemente nella metà di quanto pagato nel 2014, indipendentemente dalle aliquote che il Comune abbia già deciso per il 2015. I conteggi sono quindi rimandati a dicembre, quando tutti gli importi dovranno essere ricalcolati e si sottrarrà quanto pagato adesso.

Entro il 21 ottobre, il Comune dovrà inserire le relative deliberazioni nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale: in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

Ricordiamo che le abitazioni principali e fattispecie assimilate non pagano l'Imu (tranne quelle di lusso di categoria A/1, A/8 e A/9) ma pagano la Tasi, distinzione che peraltro rileva ai fini dell’individuazione dell’aliquota applicabile, normalmente più alta per le prime case.

Nel complesso il perimetro di esonero dalla Tasi appare però più ampio poiché i comuni possono aver azzerato l’aliquota per gli altri fabbricati (caso piuttosto diffuso) e hanno la facoltà (non prevista per l’Imu) di introdurre riduzioni ed esenzioni per abitazioni con unico occupante, ad uso stagionale, di soggetti residenti all’estero e per i fabbricati rurali ad uso abitativo. -

10 Giugno 2015 · Andrea Ricciardi


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