La IUC: l’imposta sugli immobili » Il vademecum

La nuova IUC » Il vademecum

A partire dall'anno corrente, il 2014, deve essere corrisposta la nuova imposta unica comunale per gli immobili, denominata IUC. La tassa, che per lo più è un insieme di imposte, è fondata su due presupposti: possesso degli immobili e fruizione dei servizi comunali.

La Iuc, infatti, è composta da:

L'Imu, come purtroppo sappiamo, e' la tassa municipale già in vigore dal 2012, con alcuni piccoli ritocchi che hanno resa definitiva l'esenzione della casa di abitazione.

La Tari e la Tasi, invece, vanno a sostituire la Tares, decaduta dal 2014.

Le norme sulla IUC sono contenute nella Legge di Stabilita' 2014che ne regola, come di prassi, gli aspetti generali.

Tali norme dovranno poi essere completate dai regolamenti dei singoli comuni che dovranno dettagliare le modalita' di applicazione (tariffe, riduzioni) e riscossione (scadenze delle rate, modalita' di pagamento) dei singoli tributi.

I comuni possono affidare la riscossione delle componenti della IUC (Tari, Tasi) ai soggetti che gia' si occupavano nel 2013 di gestione rifiuti e di gestione dell'IMU.

Parte della disciplina e' comune (dichiarazione, riscossione coattiva, sanzioni), parte e' differenziata.

I regolamenti comunali della Iuc

Come accennato in premessa, le disposizioni della legge di stabilità devono essere completate dai regolamenti comunali che dovranno dettagliare l'applicazione della IUC e delle sue componenti IMU, TARI e TASI.

I regolamenti, una volta adottati, devono essere comunicati telematicamente al Ministero dell'economia e finanze (MEF) per la pubblicazione sull'apposito sito web.

Per i tributi locali in generale, come per la Tari, l'efficacia dei regolamenti e' legata alla loro approvazione e pubblicazione sul sito del comune.

La pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia, invece, deve avvenire entro 30 giorni dalla deliberazione, ed e' meramente informativa, fatta eccezione per l'IMU e la TASI per le quali la pubblicazione sul suddetto sito e' condizione di efficacia del regolamento.

le aliquote comunali Imu applicabili per l'anno in corso sono efficaci, per la seconda rata di conguaglio, solo se pubblicate sul sito suddetto entro il 28/10.

Da notare che la data ultima di adozione del regolamento IUC (ovvero dei regolamenti delle singole componenti) e' il 31/7/2014, salvo ulteriori proroghe.

La dichiarazione della Iuc

Come abbiamo detto la Iuc è una tassa composta, ma la dichiarazione che i soggetti passivi devono presentare dovrebbe essere univoca.

Ciò dipende molto dai comuni, i quali possono differenziarla per tipo di tributo o prevederne una che raggruppa tutti e tre i tributi o solo due, generalmente Tari e Tasi, lasciando la dichiarazione Imu a parte.

Il termine di presentazione e' il 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e/o delle aree assoggettabili ai tributi.

Nei casi di occupazione in comune la dichiarazione puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, che si deve presentare compilando un modello messo a disposizione dal comune, vale anche per gli anni successivi a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati a cui consegua un diverso ammontare dei tributi.

In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, sempre entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.

Nelle dichiarazioni riguardanti le unita' immobiliari a destinazione ordinaria (tutta la categoria catastale A, comprese quindi le abitazioni) devono essere indicati come minimo i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Ai fini della Tari, invece, restano fermi i dati delle superfici dichiarate o accertate ai fini delle precedenti imposte dei rifiuti (tarsu, tia, tares).

Per la Tasi, infine, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

Da ciò si desume che se non sono intervenute modifiche ai dati rilevanti ai fini delle vecchie tasse sui rifiuti o ai fini IMU la nuova dichiarazione non e' necessaria. Lo diventa in caso contrario.

Imu

Ricordiamo, innanzitutto, che l’Imu non è dovuta sulle abitazioni principali non di lusso e su quelle a esse assimilate per legge o per regolamento comunale, come quelle in comodato ai parenti stretti.

L'IMU va corrisposta su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli ed è dovuta solo dal proprietario o da chi vanta un diritto reale di godimento.

La base imponibile si determina partendo dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata, e moltiplicando l’importo per i coefficienti stabiliti dalla legge per ciascuna tipologia immobiliare.

Per quanto riguarda le aree fabbricabili, l’imponibile è il valore di mercato del bene.

L’aliquota base è pari al 7,6 per mille ma il Comune può variarla dal minimo del 4,6 per mille al massimo del 10,6 per mille.

L'Imu si paga in due rate, al 16 giugno e al 16 dicembre di ogni anno.

Non va corrisposta nemmeno sugli alloggi sociali, sugli immobili adibiti a ricerca scientifica degli enti non commerciali e sui beni merce delle imprese costruttrici.

La Tari

La TARI, ha sostituito la Tares, la quale ha avuto vita breve. La TARU è dovuta per finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Va corrisposta su tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono esenti le superfici che producono rifiuti speciali e le aree scoperte pertinenziali.

La tari è composta da una quota fissa e da una variabile: la prima è a copertura dei costi fissi del servizio, mentre la seconda per la fruizione del servizio da parte del contribuente.

Le utenze domestiche pagano in funzione dei metri quadrati e del numero dei componenti il nucleo familiare.

Le altre utenze, invece, si pagano in funzione dei metri quadrati e degli indici medi di produttività dei rifiuti.

La TARI si paga alle scadenze stabilite dal Comune che deve assicurare almeno due rate semestrali.

Da notare bene che entro il 30 giugno 2014 il ministero dell'Ambiente dovrebbe approvare un nuovo regolamento per determinare le nuove tariffe della Tari.

La nuova tassa sui servizi indivisibili - TASI

La base imponibile della TASI, cioè la cifra sulla quale calcolare l’importo da versare, si determina, praticamente, con le stesse regole dell'Imu: moltiplicando la rendita catastale rivalutata per un coefficiente che, per le abitazioni civili è 160.

si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree fabbricabili, così come definiti ai fini Imu.

L’aliquota base è l’1 per mille, mentre l’aliquota massima va determinata in modo che la somma di Tasi e Imu non superi il 10,6 per mille.

L'imposta va corrisposta al 16 giugno e al 16 dicembre di ogni anno.

Per la prima casa si paga tutto entro il 16 dicembre, a meno che il comune non abbia pubblicato la delibera sulle aliquote entro il 31 maggio.

Da notare che quest’anno la Tasi non può superare il 2,5 per mille. Il Comune, però, può aumentare di un altro 0,8 per mille se fissa agevolazioni all'abitazione principale tali da equiparare il carico della Tasi a quello dell'Imu sull’abitazione principale.

27 Maggio 2014 · Andrea Ricciardi




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