Istanza di sgravio e sospensione della riscossione per debiti di natura esattoriale – Omesso riscontro da parte della Pubblica Amministrazione creditrice

Istanza di sgravio e sospensione della riscossione per debiti di natura esattoriale

Come sappiamo, dopo la notifica di una cartella esattoriale, quando ad esempio, abbiamo già pagato l'importo richiesto, siamo in possesso di una sentenza che ci ha dato ragione o di uno sgravio dell'ente creditore e, comunque, in presenza di qualsiasi causa che rende non esigibile il credito, è possibile chiedere lo sgravio e la sospensione della riscossione.

L'istanza va presentata entro 90 giorni dalla notifica dell'atto, spiegando i motivi per cui non la pretesa è da considerarsi inesigibile ed allegando tutta la documentazione da cui origina il presunto diritto ad ottenere il provvedimento di sgravio e di sospensione della riscossione coattiva.

La procedura può essere anche attivata attraverso il servizio online di sospensione della la riscossione predisposto sul sito internet di Equitalia, oltre alle forme consuete di invio con raccomandata a/r.

Ricevuta la domanda completa di tutta la documentazione, Equitalia dovrebbe sospendere immediatamente l’attività di riscossione e chiedere una verifica all'ente creditore. Se entro 220 giorni l'istante non registra alcuna risposta da parte dall’ente creditore, le somme richieste non saranno più dovute.

Istanza di sgravio e sospensione della riscossione per debiti di natura esattoriale - Cosa prevede la legge

La procedura appena illustrata recepisce, in effetti, quando disposto dai commi 537 e seguenti dell'articolo 1 della legge 228/12 entrata in vigore a partire dal primo di gennaio del 2013. Data l'importanza di tali disposizioni, le riportiamo integralmente nel seguito.

Articolo 537 - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le societa' incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati concessionari per la riscossione, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.

Articolo 538 - Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalita' telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

  1. da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
  2. da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  3. da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
  4. da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  5. da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
  6. da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Articolo 539 - Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore e' tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attivita' di recupero del credito iscritto a ruolo.

Articolo 540 - In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

Istanza di sgravio e sospensione della riscossione per debiti di natura esattoriale e omesso riscontro da parte della PA creditrice

Tutto questo, in teoria, ma cosa succede se, come il più delle volte accade, Equitalia e/o l'ente creditore non danno alcun riscontro all'istanza del debitore persistendo nell'esigere, comunque, l'importo preteso con la notifica della cartella esattoriale?

Al quesito hanno tentato di dare risposta le Commissioni tributarie provinciali di Milano (sentenza 5667/15) e Lecce (sentenza 1955/15).

La CTP milanese (presieduta dall'autorevole giudice Piercamillo Davigo che fece parte del pool "Mani Pulite") ha accolto il ricorso e disposto l'annullamento delle cartelle esattoriali in base all'omesso pagamento delle quali Equitalia si accingeva ad iscrivere ipoteca sull'immobile di proprietà del debitore, motivando la decisione con la mancata risposta dell'ente creditore dovuta al debitore ai sensi dell'articolo 1, commi 537 e seguenti della legge 228/12.

Secondo la CTP milanese gli atti sono da annullare in quanto l'ufficio destinatario dell'istanza non ha risposto entro i 220 giorni. In buona sostanza la pretesa tributaria viene annullata a seguito della mancata risposta dell'ente impositore nei termini previsti dalla legge.

Analogamente, la CTP salentina, ha ribadito che deve ritenersi annullata di diritto la partita debitoria, con conseguente sgravio dal ruolo relativo, in osservanza delle norme previste dalla legge 228/12, quando risulta dagli atti di causa che il debitore abbia inviato ad Equitalia l'istanza di annullamento degli atti esattoriali (nella fattispecie indicando tanto le cartelle che riteneva illegittime per inesistenza della notifica nonché per intervenuta decadenza del diritto di credito, quanto l'atto di pignoramento fondato sul mancato pagamento delle stesse) e l'agente della riscossione abbia dato riscontro al debitore semplicemente comunicando il "non accoglimento dell'istanza", senza altro adempimento.

I giudici tributari leccesi, infatti, hanno rilevato che con un tale comportamento, palesemente omissivo dell'obbligo di trasmissione della dichiarazione all'ente creditore, come previsto dall'art.539 della legge 228/12, Equitalia ha di fatto bloccato la procedura di sospensione della riscossione, ponendo il creditore nell'impossibilità di provvedere a sua volta agli adempimenti volti a verificare la fondatezza dell'istanza di sospensione e sgravio, e, a conclusione di tali adempimenti, di comunicarne gli esiti agli interessati (il contribuente e l'agente per la riscossione).

Sta di fatto, conclude la CTP di Lecce, che la mancata comunicazione, per la quale era previsto il termine massimo, inutilmente scaduto, di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente, comporta la conseguenza di far ritenere che le partite di cui al comma 537 della legge 228/12 sono annullate di diritto.

Naturalmente bisognerà vedere quale sarà il giudizio sulla questione che assumeranno la Commissioni Regionali Tributarie adite dalla Pubblica Amministrazione. Comunque, è indubitabile che le sentenze riportate non possono che segnare un punto a favore per i debitori nella infinita partita con il fisco a cui, come tutti sappiamo, "piace vincere facile".

9 Settembre 2015 · Paolo Rastelli


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