Gratuito patrocinio – nell’istanza vanno specificati tutti i redditi

La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere accettata se non indica specificamente anche le erogazioni familiari percepite.

In tal senso si è espressa la Corte di cassazione in merito all'ammissibilità della richiesta di assistenza legale gratuita, in cui il richiedente indicava genericamente di ricevere un sostengo da parte dei familiari (Cassazione, sentenza del 12 ottobre 2010, numero 36362).

La Cassazione in particolare ha ribadito due principi in materia di gratuito patrocinio.

Il primo è che per la concessione del beneficio devono essere indicati, oltre ai redditi imponibili risultanti dall'ultima dichiarazione, anche quelli esenti dall'Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Nel calcolo confluiscono quindi anche i redditi non assoggettati a imposta, come ad esempio quelli illeciti o esenti (Cassazione 45159/2005).

Di conseguenza sono componenti reddituali tutte le somme, non occasionali, percepite dal richiedente.

Tali redditi complessivamente considerati non devono superare la soglia di 10.628,16 euro.

Il secondo principio è che, per poter beneficiare della difesa gratuita, l’istante deve necessariamente indicare, nella richiesta, l’ammontare delle erogazioni percepite, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) del Dpr 115/2002, in modo da fornire un quadro certo e completo della sua situazione economica.

L’istanza di accesso al patrocinio gratuito, che non specifica tutti i redditi, compresi gli aiuti economici ricevuti dai familiari, non può essere accettata.

31 Agosto 2013 · Antonella Pedone


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4 risposte a “Gratuito patrocinio – nell’istanza vanno specificati tutti i redditi”

  1. Stasi Roberto ha detto:

    Una parte di questo governo è una vera vergogna perchè sono diventati cattivi ed anticristo. Pensate che per ottenere un gratuito patrocinio vogliono che nelle vostre famiglie vi sia una lite legale, dunque questo significa che quando disegnano le leggi le disegnano con l’intento di far litigare i familiari per ottenere benefici dal governo.
    L’avvocato mi ha detto chiaramente che deve esserci una lite legale in corso per considerare solo il reddito personale.

    Questo è l’articolo 3, comma 4 della legge 30 luglio 1990, art. 217.
    4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

    Non accettate questo scandaloso modo di fare le leggi e ditegli bene in faccia di non guardare troppo negli affari familiari degli altri.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      In un nucleo familiare dovrebbe esserci l’obbligo morale di aiutare un componente che deve affrontare spese legali. E dunque, per l’accesso al beneficio del gratuito patrocinio viene preso in considerazione, com’è giusto a parere di chi scrive, il reddito del nucleo familiare. A meno che, in famiglia non ci siano liti pendenti fra i componenti del nucleo, nel qual caso si prende in considerazione il solo reddito del soggetto che chiede l’accesso al beneficio del gratuito patrocinio.

  2. dani55 ha detto:

    Vorrei usufruire del patrocinio gratuito per una causa civile. Il mio reddito è di 3000 € l’anno, ma non sono certo di dover considerare anche il reddito della mia compagna con la quale convivo. Risultiamo nello stesso stato di famiglia, ma non siamo nè sposati, nè abbiamo figli.
    Vi ringrazio per la risposta

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Proprio recentemente la Corte di cassazione (sentenza numero 11629/15 del 19 marzo) ha ribadito che per la individuazione dei redditi rilevanti ai finì dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato (gratuito patrocinio) occorre tenere conto della somma dei redditi che fanno capo all’istante o al coniuge ed agli altri soggetti conviventi (praticamente quelli che compaiono nella stessa famiglia anagrafica desumibile dallo stato di famiglia).

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