Nuovo Isee 2015: ok dal Garante per la privacy » Tutte le novità che devi conoscere sul nuovo modello

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A partire da gennaio 2015 dovrebbe entrare in funzione il nuovo ISEE. Il Garante per la privacy ha espresso, infatti, parere favorevole

Il parere del garante privacy ha riguardato la versione di schema di provvedimento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che ha recepito le indicazioni suggerite dall’Ufficio del Garante, mirate a rafforzare le garanzie a tutela dei cittadini e a perfezionare il testo per renderlo conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante ha richiesto, in particolare, che i cittadini siano informati in modo chiaro sull'uso che viene fatto dei loro dati, per quali finalità possono essere trattati, per quanto tempo possono essere conservati, a chi possono essere comunicati. A tal fine, è stata integrata la parte iniziale della dichiarazione, per agevolarne la visione prima della compilazione.

Cosa prevede il nuovo modello? Cominciamo dal principio

Come chiarito ampiamente nel nostro portale, L'ISEE è l'acronimo di Indicatore della Situazione Economia Equivalente, cioè è la certificazione della situazione economica del nucleo familiare.

Questa certificazione è stata introdotta nel 1998 ed è lo strumento principe utilizzato per formare le graduatorie per le borse di studio, o per la riduzione delle tasse universitarie o ancora per avere agevolazioni sulla tassa rifiuti.

Ebbene, con il parere numero 3515450 del 6 novembre 2014, il Garante per la privacy ha dato il via libera sul modello di Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) necessario per il calcolo del nuovo ISEE 2015.

Dunque, cambia tutto il meccanismo e l’iter procedurale per procurarsi l'ISEE, che non sarà più un classico documento di autocertificazione, ma, piuttosto, un'attestazione rilasciata dalla pubblica amministrazione sulla base delle informazioni reddituali e patrimoniali in proprio possesso relative al contribuente.

Le motivazioni del cambio di rotta - In questi anni si sono verificati continui abusi

Sfruttando il fatto che si trattasse di un'autocertificazione, molti han dichiarato il falso, beneficiando di servizi non dovuti e danneggiando i veri beneficiari.

Ad esempio l'80% dei nuclei familiari nell'ultima dichiarazione ISEE ha dichiarato di non avere un conto corrente, dato non coerente con quelli in possesso dalla Banca d'Italia.

L'idea del nuovo ISEE, pertanto, è quella di ridurre al minimo le parti del modulo autocertificate, con un modulo con diversi dati già presenti, come i redditi familiari e gli estratti conti bancari.

Inoltre rispetto al vecchio ISEE bisognerà indicare anche i redditi esenti, gli assegni di invalidità, gli assegni sociali, le indennità di accompagnamento ecc.

Insomma bisognerà indicare proprio tutto, con la conseguenza che l'indicatore ISEE avrà sicuramente un valore molto più alto rispetto al passato, e i casi di ISEE pari a zero, che attualmente rappresentano il 10% delle dichiarazioni, non dovrebbero più esserci.

Il nuovo ISEE per come è stato strutturato certificherà ovviamente situazioni economico familiari più alte rispetto a prima.

Purtroppo però non è detto che vengano modificate anche le fasce ISEE e se nell'ISEE si tiene conto di tutto, compreso i redditi esenti, e poi nelle graduatorie si mantengono le fasce di reddito attuali, una famiglia che negli anni ha avuto sempre la stessa situazione economica si troverà a pagare molto di più.

Se fosse così non si tratterebbe di un ISEE più equo e di una caccia ai furbetti, ma di un subdolo trucco dello Stato per erogare meno servizi e far pagare di più le famiglie.

Ma vediamo cosa cambia dal punto di vista del contribuente.

Come accennato, il nuovo Isee sarà calcolato sulla base dei redditi, dei patrimoni e della composizione del nucleo familiare autodichiarati dal cittadino attraverso la Dsu.

La DSU è una sorta di autodichiarazione fatta dal contribuente e dovrà contenere le informazioni sul proprio nucleo familiare (con indicazione specifica anche della situazione reddituale e patrimoniale).

La Dichiarazione sostitutiva Unica (Dsu) ISEE può essere di due tipi, ordinaria o mini

La Dichiarazione sostitutiva Unica (Dsu) ISEE può essere di due tipi, ordinaria o mini: la DSU mini non può essere utilizzata, ad esempio, per richieste di prestazioni per il diritto allo studio universitario, presenza di nuclei di persone con disabilità o non non autosufficienti, presenza di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi, esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.

Entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della Dsu i soggetti che la hanno acquisita trasmetteranno in via telematica i dati contenuti al sistema informativo dell'Isee, gestito dall’Inps.

A questo punto, l’Inps, entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione dei dati, calcolerà l’Isee sulla base delle informazioni raccolte con il modello Dsu e di tutte le informazioni reperite negli archivi della pubblica amministrazione, dell’Inps e dell’agenzia delle Entrate (come l’anagrafe tributaria, l’anagrafe dei conti correnti, le indicazioni del PRA, ecc.).

Quindi l’Inps consegnerà all'interessato l’Isee entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della Dsu.

Per ritirare il proprio modello Isee, è possibile indicare un indirizzo Pec (posta elettronica certificata) o è possibile scaricarlo dal sito Inps oppure dare mandato al Caf.

Se dopo 15 giorni lavorativi dalla data della presentazione della Dsu il cittadino non ha ancora ricevuto l’Isee, può compilare il modulo integrativo FC.3 per autodichiarare i dati e ottenere un’attestazione provvisoria.

Come accennato precedentemente, l'Isee calcolato sulla base dei dati contenuti nelle Dsu terrà conto del reddito di tutti i componenti della famiglia, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo e alle sue caratteristiche.

L'Isee terrà anche conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore per i nuclei con tre o più figli o per le famiglie con persone con disabilità o non autosufficienti.

Come la Dsu, anche l’Isee non sarà più unico: sarà possibile calcolare l’Isee standard, ma anche l’Isee università, l’Isee socio-sanitario, l’Isee socio-sanitario residenze, l’Isee minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, e l’Isee corrente, che consiste in un indicatore aggiornato ai redditi degli ultimi 12 mesi quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito, come nel caso di perdita del posto di lavoro.

8 Novembre 2014 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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2 risposte a “Nuovo Isee 2015: ok dal Garante per la privacy » Tutte le novità che devi conoscere sul nuovo modello”

  1. Cristina Totaro ha detto:

    Buon giorno chiedo cortesemente il vostro aiuto per la compilazione della DSU richiesta per il nuovo ISEE 2015:
    per il rilascio del nuovo ISEE devono essere essere dichiarati tutti i contributi e gli alimenti per coniuge o figli ricevuti nell’anno 2013 o nell’anno 2014?

    Quando i contributi e / o gli alimenti sono versati sul conto corrente, ed entrano già nella media annua e nel saldo finale, devono essere comunque dichiarati una seconda volta separatamente?

    Se si, come comunicatomi verbalmente da un CAF, questi importi vengono conteggiati due volte, sia come “reddito” nella media e saldo di un conto corrente, sia come contributo di natura socioassistenziale e / o alimenti versati per coniuge o figlio? … ed in questo casol’utente viene “penalizzato” due volte?

    Nel caso dei piccoli prestiti, prestiti pluriennali o mutui, anche a gestione INPS o INPDAP, per i quali l’utente ha una trattenuta sullo stipendio… il dichiarante, ovviamente, deve indicare il reddito da lavoro “completo” ( quindi non sottraendo la trattenuta mensile), il “temporaneo” versamento sul conto della somma ricevuta a titolo di “prestito”viene comunque conteggiata nella media e saldo annua e fa quindi reddito? (il CAF conferma) e viene nuovamente conteggiata come “contributo” non essendoci la voce prestito?

    Il contributo regionale per il mutuo della casa, anche esso versato direttamente sul conto corrente, contribuisce a sua volta alla determinazione della media annua e del saldo del reddito ed inoltre deve essere ulteriormente dichiarato come contributo e quindi ricalcolato anche questo per due volte?

    Ringrazio anticipatamente per la vostra estrema gentilezza nel fornirmi le risposte richieste

    • Carla Benvenuto ha detto:

      Va chiarito innanzitutto che gli alimenti corrisposti al coniuge separato costituiscono reddito soggetto ad IRPEF, tanto è vero che il coniuge che li percepisce è obbligato a presentare dichiarazione. Mentre il coniuge obbligato, nella propria dichiarazione, ne deduce l’importo dall’imponibile (proprio al fine di evitare una doppia imposizione).

      I contributi per i figli, invece, non formano reddito ed il coniuge che li percepisce, infatti, non li dichiara al fisco. Il coniuge obbligato paga l’IRPEF, senza alcuna deduzione, sugli importi che poi versa per il mantenimento dei figli.

      La presunta doppia penalizzazione a cui lei si riferisce, di conseguenza, sussisterebbe soltanto per l’importo relativo al mantenimento del coniuge separato.

      Si tratta, in ogni caso, di una “doppia penalizzazione”, se così preferisce chiamarla, che vale per tutti. In un nucleo familiare in cui i coniugi non sono separati, il reddito del nucleo familiare in dichiarazione IRPEF comprende anche la quota “virtuale” di mantenimento per il coniuge non separato.

      E, in una eventuale DSU/ISEE (Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE), la media delle giacenze bancarie comprende, evidentemente, anche la quota “virtuale” destinata al mantenimento del coniuge non separato.

      Più pertinente sembra essere la seconda osservazione. Se chiedo ed ottengo un prestito, lei si domanda, le spese mensili per il rimborso non compaiono da nessuna parte, mentre il prestito concesso contribuisce ad incrementare la giacenza media bancaria.

      Ora, è inconsueto chiedere soldi in prestito pagando a chi li concede lauti interessi per poi lasciarli depositati per mesi in banca solo per corrispondere alla banca quelli attivi del conto corrente (che sono ormai, lo ricordiamo, nulli o negativi). Comunque, ciascuno è libero di fare ciò che crede, ma è indubbio che a parità di condizioni (reddito e giacenza media in conto corrente al netto del prestito) fra un nucleo familiare che non ha chiesto un prestito ed un altro nucleo familiare che accede al credito per depositare i soldi in banca, venga senz’altro preferito il primo per le prestazioni di cui è possibile fruire con la DSU/ISEE.

      Peraltro, se poniamo invece, il prestito venisse chiesto ed ottenuto perché un componente del nucleo familiare debba studiare all’estero oppure essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico in clinica, la giacenza media in conto corrente (che viene effettuata su un periodo di 365 giorni) subisce una fluttuazione minima e, contestualmente, il nucleo familiare gode delle agevolazioni relative alle detrazioni previste per gli studenti o per le spese mediche.

      Potremmo continuare. Anche per il mutuo casa valgono le medesime considerazioni. Se il finanziamento è chiesto in prossimità dell’acquisto, la giacenza media in conto corrente ne risente in misura minima e, d’altro canto, l’eventuale “penalizzazione” è ben ampiamente compensata dalle detrazioni che, pur se fruite, non modificano il reddito imponibile. Esse rappresentano, se vogliamo, comunque un’agevolazione erogata dallo Stato al nucleo familiare a fronte di una penalizzazione (minima) sulla giacenza media in conto corrente.

      L’equità assoluta, sicuramente, non esiste su questa terra. Ma, in tutta onestà, non mi sentirei di accusare di iniquità l’attuale sistema ISEE. Tanto più che, proprio per prevedere casi come quelli da lei citati (prestiti e mutui rilevanti con giacenze che si protraggono per mesi per cause contingenti indipendenti dalla volontà del titolare del conto) si assume come giacenza media il valore del saldo al 31 dicembre, anche se inferiore alla consistenza media, se si e’ avuto un incremento del patrimonio (il prestito o il mutuo erogati) superiore alla differenza tra la consistenza media annua ed il valore del saldo al 31 dicembre.

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