Soci di imprese che operano nel settore del commercio, terziario e turismo – Quando ricorre l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS

La disciplina vigente, relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, prevede che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
  2. abbiano la piena responsabilita’ dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorche’ tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche’ per i soci di societa’ a responsabilita’ limitata);
  3. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ e prevalenza;
  4. siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.

Analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l’ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore) grava sui soci di società in nome collettivo, sui soci accomandatari di società in accomandita semplice e sui soci di società a responsabilità limitata, unipersonali e pluripersonali.

Dunque, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un’attività lavorativa abituale all'interno dell’impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell’impresa.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 27588/16.

28 Gennaio 2017 · Giorgio Martini


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!