Iscrizione di ipoteca esattoriale – per Equitalia obbligo di comunicare i termini del ricorso ed il giudice competente

Equitalia deve comunicare al debitore il termine entro il quale può proporre opposizione e l'autorità a cui proporla

La legge 7 agosto 1990 numero 241 detta una serie di norme a tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e le sue prescrizioni debbono essere ritenute applicabili anche ai rapporti con l'amministrazione finanziaria, nei limiti in cui siano di agevole applicazione e non compromettano nella loro essenza le finalità pubbliche perseguite.

Le norme in tema di esecuzione esattoriale contemplano misure che, a garanzia e a tutela dei crediti tributari, possono gravemente compromettere i diritti individuali poiché - oltre che avere introdotto misure quali il fermo amministrativo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca sugli immobili - introducendo modalità estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni.

E' essenziale pertanto che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite; sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere al debitore sottoposto ad esecuzione di far valere le sue ragioni: soprattutto ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l'amministrazione, quali quello di comunicare all'interessato unitamente alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria - i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni.

L'ipoteca esattoriale può essere iscritta da Equitalia solo se il debito supera gli ottomila euro

La Corte di cassazione a sezioni unite ha ripetutamente affermato che l'ipoteca esattoriale (prevista dall'articolo 77 dpr numero 602 del 1973) pur non essendo atto di esecuzione, è tuttavia strettamente preordinata e strumentale all’espropriazione immobiliare, e pertanto è soggetta agli stessi limiti stabiliti per quest'ultima dall'articolo 76 del medesimo dpr . L'ipoteca non può quindi essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro (Cassazione civile a Sezioni Unite del 12 aprile 2012 numero 5771).

Quelli appena indicati i contenuti della sentenza della Corte di Cassazione numero 4777 del 26 febbraio 2013.

9 Giugno 2013 · Ludmilla Karadzic


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