Iscrizione ipoteca dopo donazione immobili

Ho fatto donazione immobili ma Equitalia iscrive comunque ipoteca


Ho donato immobili ai miei figli nel settembre  2008, atti  trascritti con tutti i procedimenti notarili, ma dopo 3 mesi Equitalia iscrive ipoteca sui beni donati.

I legali che ho contattato mi assicurano che ha valore la prima trascrizione mentre la seconda trascrizione fatta da Equitalia non ha valore legale perchè doveva chiedere in ogni caso la revoca.

Io non ho preso nessuna iniziativa per evitare la revoca.

Gli avvocati quasi tutti concordi per contestare mentre due legali mi consigliano di stare buono e chiedere la rateazione, altrimenti Equitalia potrebbe chiedere la revoca della donazione.

Mettendo a rate le cartelle con la speranza che passino i 5 anni e perde efficacie l’azione revoca, ma nel 2009 dopo la dichiarazione redditi l’Agenzia delle entrate con una raccomandata mi comunica che secondo le dichiarazioni del 2007 e 2008 non sono congruo con l'iva è che se nella prossima dichiarazione mi intima di essere congruo.

La raccomandata guarda caso arriva dopo aver fatto la dichiarazione dei redditi mancano pertanto il reddito ed iva rimangano con lo stesso procedimento degli anni precedenti (errore causa di un consulente che purtroppo non c'è più) lasciandomi questo guaio, oltre tutto con la presente si precisava l’interruzione dei tempi di accertamenti fiscali.

Il mio commercialista mi assicura che questi avvisi sono moltissimi e da prendere in considerazione limitatamente con tutto ciò visto che ho donato prima da ogni notifica ( anche l'avvocato e di questo parere ) non possono chiedere la revoca perchè la trascrizione donazione è stata fatta prima ancora io conoscevo la notifica che arrivasse.

Secondo voi da tutto ciò  io rischio la revoca nonostante la raccomandata sia arrivata dopo un anno dalla trascrizione? E passando i 5 anni cioè nel ottobre 2013 dalla donazione possono chiedere la revoca in caso di accertamento e dimostrando la non congruita considerato che la raccomandata non ha nessun titolo esecutivo oltre tutto è chiaro la mia buona fede visto che la donazione è statta trascrita e donata un anno prima dalla donazione?

E per giunta si dimostra la buona fede dei mie figli visto che una dei miei figli si è presa la briga di intestare la sanatoria a nome suo con i suoi versamenti? monostante l'atto fosse ancora a nome mio?

Oltretutto sono stato costretto da mio genero a fare la donazione perchè ha speso molti soldi per rifinire l'appartamento, ma tutto ciò non è possibile dimostrare perchè mi interessavo nei pagamenti personalmente con i suoi soldi. Sono stato assicurato dai 2 avvocati che non rischio nulla come bene immobile ma una vostra risposta è gradita per mia tranquillità saluto e ringrazio.

Avvocati e fiscalisti le assicurano che l'ipoteca Equitalia non ha alcun valore ma.

Avvocati e fiscalisti le assicurano che l'ipoteca Equitalia non ha alcun valore, essendo l'iscrizione avvenuta dopo la data di trascrizione dell'atto di donazione ai figli.

Tuttavia, è innegabile che la donazione a favore dei figli, avvenuta un anno prima della notifica della cartella esattoriale ha, evidentemente, buone probabilità di essere stata finalizzata a sottrarre al creditore la possibilità di portare a compimento l'azione di riscossione coattiva tramite pignoramento ed espropriazione dei beni immobili di proprietà del debitore.

Ed è altresì vero, che non è necessaria la notifica della cartella esattoriale per presumere di aver omesso o pagato in modo insufficiente tributi ed imposte. Già la notifica di un avviso di accertamento, non opposto, può far assumere al debitore la decisione di disfarsi degli immobili di proprietà.

Ora, un contribuente che si vede notificare l'iscrizione di ipoteca su beni la cui proprietà è stata trasferita ad altri, deve presentare ricorso, nei termini. Insieme ai soggetti a cui il bene è stato trasferito. Solo in questo modo si ribadisce la validità dell'atto di donazione, salvaguardando anche il diritto del soggetto a cui i bene è stato donato. E, soprattutto, si dà almeno la parvenza di un briciolo di buona fede.

Comportamenti d'inerzia assoluta, come quelli suggeriti da avvocati e fiscalisti che lei ha avuto modo di consultare, confermano, a mio parere, che l'atto di donazione configura solo un tentativo maldestro di sottrarsi alle azioni di riscossione coattiva.

In buona sostanza, non presentando ricorso ad iscrizioni ipotecarie che di fatto consideravano nulle le donazioni, è stato ottenuto il risultato di evitare ad Equitalia l'onere di dover ricorrere per la revoca degli atti di donazione ed a lei quello di dover  sostenere ulteriori, per quanto inutili, spese legali e di giudizio. In questo senso, non può essere non manifestato un plauso alla correttezza degli avvocati e dei fiscalisti che ha avuto modo di consultare.

Il suggerimento, in conclusione, è quello di chiedere ad Equitalia un piano di rateazione del debito e di cercare di rispettarlo. Che lei attenda o meno la prescrizione dell'azione di revoca degli atti di donazione esercitabile dal creditore è assolutamente ininfluente. Le ipoteche, in assenza di ricorso agli atti esecutivi (che non può più presentare per decadenza dei termini) resteranno iscritte sugli immobili donati, cristallizzate. Il che vuol dire che i suoi figli o i suoi nipoti pagheranno il debito, in occasione di un passaggio di proprietà o se il creditore deciderà di procedere per espropriazione.

19 Settembre 2012 · Simonetta Folliero




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

4 risposte a “Iscrizione ipoteca dopo donazione immobili”

  1. Anonimo ha detto:

    Ieri ho fatto la domanda che segue: “Nel 1997 io e mia moglie, con atto notarie e regolare trascrizione, abbiamo donato un appartamento ai nostri figli riservandoci il diritto di usufrutto con accrescimento. Allora non avevo alcun debito con nessuno! Qualche giorno, a causa di debiti contratti con l’Agenzia dal 2007 per importo superiore a 50.000,00 Euro, (notificati nel 2013) “Riscossione Sicilia” mi ha notificato una comunicazione preventiva di ipoteca.
    Desidero sapere se è leggittimata a farlo”.

    ed ho ricevuto la seguente risposta per la quale ringrazio.

    “Simone di Saintjust 24 settembre 2019 at 18:13

    Da quanto ci sembra di capire, Riscossione Sicilia ha iscritto ipoteca sull’usufrutto ex articolo 2814 del codice civile, dal momento che per ipotecare la nuda proprietà il concessionario avrebbe dovuto preliminarmente chiedere al giudice la revoca dell’atto di donazione, cosa che non avrebbe potuto fare dal momento che il diritto del creditore di esercitare azione revocatoria di un atto dispositivo del debitore si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (articolo 2903 del codice civile)”.
    Tengo a precisare che non è stata ancora scritta alcuna ipoteca ma, ripeto, una notifica di comunicazione di preventiva ipoteca.

    Chiedo: in uno stato attuale (ho ricevuto la notifica) posso rinunciare all’usufrutto prima che l’Agenzia delle Entrate proceda all’iscrizione di ipoteca sull’usufrutto? E’ importante che l’atto di rinuncia all’usufrutto venga autenticato da un notaio?
    Grazie ancora.
    Cordiali Saluti.

    • Il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando il debitore conosca il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.

      In poche parole, la rinuncia all’usufrutto costituirebbe un atto dispositivo soggetto a revocatoria ex articolo 2901 del codice civile.

  2. Anonimo ha detto:

    Domanda:
    Nel 1997 io e mia moglie, con atto notarie e regolare trascrizione, abbiamo donato un appartamento ai nostri figli riservandoci il diritto di usufrutto con accrescimento. Allora non avevo alcun debito con nessuno! Qualche giorno, a causa di debiti contratti con l’Agenzia dal 2007 per importo superiore a 50.000,00 Euro, (notificati nel 2013) “Riscossione Sicilia” mi ha notificato una comunicazione preventiva di ipoteca.
    Desidero sapere se è leggittimata a farlo.
    Grazie.

    • Da quanto ci sembra di capire, Riscossione Sicilia ha iscritto ipoteca sull’usufrutto ex articolo 2814 del codice civile, dal momento che per ipotecare la nuda proprietà il concessionario avrebbe dovuto preliminarmente chiedere al giudice la revoca dell’atto di donazione, cosa che non avrebbe potuto fare dal momento che il diritto del creditore di esercitare azione revocatoria di un atto dispositivo del debitore si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (articolo 2903 del codice civile).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!