Irpef – detrarre le spese sanitarie

Le spese sanitarie di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, eccetera) danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% sull'importo che supera la franchigia di 129,11 euro.

Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre 129,11 euro: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell'importo ottenuto.

Ovviamente, se l'insieme delle spese sostenute nell'anno non supera l'importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione.

La detrazione si applica sull'intera spesa (senza togliere alcun importo) se questa riguarda i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di handicap e l'acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione.

Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la detrazione del 19% possono essere considerate anche quelle rimborsate dalla compagnia assicuratrice a seguito di polizze stipulate dal contribuente o dal suo datore di lavoro (i relativi premi di assicurazione pagati dal datore di lavoro non sono infatti detraibili né deducibili da parte del dipendente), nonché la quota di spese rimborsate per effetto di contributi per assistenza sanitaria che hanno concorso a formare il reddito.

Se le spese sanitarie superano, nell'anno, il limite di 15.493,71 euro, è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo. Il superamento del limite deve essere verificato considerando l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, senza togliere la franchigia di 129,11 euro.

Per usufruire della detrazione, occorre essere in possesso della documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino).

In particolare, per i medicinali occorre essere in possesso della fattura o dello "scontrino parlante" che indichi la natura ("farmaco" o "medicinale"), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei beni acquistati e l'indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale.

Dal 2010, lo scontrino non deve più indicare la denominazione commerciale del farmaco; al suo posto, va riportato il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

Per quanto concerne l'indicazione della natura del prodotto acquistato è sufficiente che il documento di spesa indichi la dizione generica di "farmaco" o di "medicinale" o riporti comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.

Ad esempio, l'indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura "farmaco"o "medicinale", riporti la dicitura "omeopatico".

Allo stesso modo, la dicitura "ticket", soddisfa l'indicazione della natura del prodotto acquistato, poiché può essere riferita solo a medicinali erogati dal servizio sanitario.

Anche le sigle SOP e OTC riguardano una specifica categoria di farmaci disciplinata direttamente dal decreto legislativo numero 219 del 2006, che ha previsto la categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), suddividendoli in medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Pertanto, anche lo scontrino fiscale sul quale, invece della dicitura “farmaco” o “medicinale”, è riportata una delle citate sigle (SOP o OTC) soddisfa il requisito dell'indicazione della natura del bene acquistato.

Sono detraibili le spese sostenute per le prestazioni rese da operatori abilitati alle professioni sanitarie riabilitative (fisioterapista, podologo, logopedista, terapista della psicomotricità dell'età evolutiva) e, in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

Tali spese sono ammesse in detrazione anche senza una specifica prescrizione medica, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa (circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 19/E del 1° giugno 2012).

Sono ammesse in detrazione anche le spese sostenute per prestazioni chiropratiche, se i trattamenti avvengono in centri autorizzati allo svolgimento di tali terapie e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (circolare 21/E del 23 aprile 2010).

La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute per l'assistenza specifica resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica.

La detrazione spetta, senza limiti di spesa, sull'importo che eccede i 129,11 euro, a tutte le persone che necessitano di assistenza specialistica, ad esempio in conseguenza di traumi da incidente automobilistico.

Inoltre, il contribuente che sostiene spese relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria per conto del coniuge, dei figli e degli altri familiari, non a carico, che sono titolari di redditi bassi, ma comunque superiori a 2.840,51 euro, può usufruire della detrazione del 19%, sulla parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie, calcolata su un importo massimo della spesa pari a 6.197,48 euro.

Questi ultimi, infatti, possono usufruire della detrazione soltanto nei limiti dell'imposta che devono pagare: se, ad esempio, risulta dovuta un'imposta di soli 51,64 euro, la detrazione spetterà fino a questa cifra e non oltre.

23 Aprile 2014 · Giorgio Valli




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