IRPEF – dedurre i contributi previdenziali ed assistenziali
Per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge è ammessa la deducibilità senza limiti di importo. È consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
Si tratta dei contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, nonché dei contributi versati al fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, numero 565, ad esempio dalle casalinghe.
La deducibilità dei contributi facoltativi è consentita anche se essi sono versati dal contribuente per conto dei familiari fiscalmente a carico.
I contributi versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (contributi obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale) sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che supera complessivamente l'importo di 40 euro. Dal 2014, invece, questi contributi non sono più deducibili (articolo 12 del Dl 102/2013).
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