IRAP – L’impiego di un collaboratore nell’impresa familiare può determinare l’assoggettamento all’imposta

In riferimento all'obbligo di corrispondere l'IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente risulta, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. Oppure quando, pur in assenza di organizzazione, il contribuente titolare impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.

Per giurisprudenza consolidata, costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta ritenuta non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni appena indicate.

In tale contesto, va precisato che l'attività prestata da un collaboratore in un'impresa familiare può determinare l’ampliamento delle capacità personali del contribuente, e dunque contribuire alla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, dal momento che la collaborazione dei partecipanti all'impresa familiare può produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare.

Tanto più se dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal contribuente emerge un ingente importo corrisposto al collaboratore, circostanza che prova l'utilità e la rilevanza economica del collaboratore stesso nell'impresa familiare.

Questi i tratti giuridici salienti contenuti nella sentenza 22628/14 della Corte di cassazione.

12 Novembre 2014 · Giorgio Valli


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