Irap » Va corrisposta anche se si utilizza una segreteria esterna

Cosa è l'IRAP

L’Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive, istituita dal decreto legislativo 446 del 1997, è una delle imposte più discusse.

È l'unica imposta a carico delle aziende che è proporzionale al fatturato e non applicata all'utile di esercizio.

Da anni è al centro di un dibattito sull’identificazione dei contribuenti soggetti al prelievo.

Secondo l’articolo 3 del decreto legislativo 446/1997 sono tenuti al versamento dell'Irap:

  • società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni;
  • Società in nome collettivo e Società in accomandita semplice;
  • Enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale;
  • Amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.

    );

  • Enti non commerciali residenti;
  • Società ed enti non residenti di qualsiasi tipo;
  • Persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo ad esclusione dei soggetti rientranti nel regime dei minimi.

L’ultimo punto è quello più discusso e che, non avendo trovato una soluzione normativa, è stato risolto dalla magistratura con il concetto di autonoma organizzazione.

In parole povere, si è deciso che, ad esempio, paga l’Irap l’avvocato che ha una segretaria mentre, è escluso dal pagamento del tributo il professionista o l’agente di commercio dotato di un’auto, un pc e un telefono ma che non si avvale dell'aiuto di collaboratori o dipendenti.

Alcuni professionisti, per cercare di non corrispondere l'imposta, hanno trovato l'escamotage di porre la segreteria in Outsourcing.

Irap » Bisogna pagarla anche se si esternalizza il servizio di segreteria dello studio legale

Ma questo, sembra non sia servito.

Infatti, esternalizzare la segreteria non elimina l'IRAP.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, che con la pronuncia 8186/13, ha consolidato il principio secondo cui l'utilizzo ricorrente di servizi di segreteria, da parte del professionista, ancorché in outsourcing, dimostra la presenza di un'autonoma organizzazione e assoggetta il contribuente al pagamento dell'IRAP.

Questo, facendo riferimento soprattutto alla sentenza 10151 del 2010, dove era stato sancito che: In tema di IRAP, il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 44 6, articolo 2, comma 1 non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell'attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura.

Secondo i giudici di piazza Cavour, quindi, i professionisti che utilizzino questo espediente, non possono considerarsi privi di autonoma organizzazione e pertanto sono soggetti all'IRAP.

IRAP » il caso di esternalizzazione di servizi su cui è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema Corte

Ad un professionista, con segreteria esternalizzata, era stato imposto il pagamento dell'IRAP, per le annualità 2001, 2002 e 2003.

L'uomo aveva effettuato ricorso, per ottenere il rimborso, alla Commissione Tributaria Provinciale, che gli dava ragione, esonerandolo quindi dal pagamento dell'imposta.

Ma l'Agenzia delle entrate, ricorreva in appello presso la Commissione Tributaria Regionale.

Qui, i giudici di merito, invece, accoglievano le argomentazioni dell'Agenzia, motivando che nella contabilità del professionista erano stati rilevati notevoli compensi corrisposti a terzi, tali da dimostrare la non occasionalità delle prestazioni dei soggetti terzi.

Così, il contribuente, proponeva ricorso per cassazione, ritenendo che i giudici d'appello non avessero tenuto conto della documentazione prodotta, la quale evidenziava che i compensi erogati si riferissero a costi di locazione e a consulenze di natura saltuaria e non continuativa.

Mancava perciò un autonoma organizzazione dell'attività professionale svolta.

Ma, la Suprema Corte, ha colto l'occasione per ricordare i requisiti dell'autonoma organizzazione.

Ovvero, essa ricorre quando il contribuente, sia il responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'attività svolta e/o si avvalga in modo non occasionale del lavoro di terzi.

Inoltre, nel caso di istanza di rimborso IRAP, l'onere della prova è in capo al contribuente, il quale deve produrre adeguata documentazione per dimostrare la mancanza di un'autonoma organizzazione.

Non conta se i servizi di segretariato vengono svolti da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura.

Pertanto, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso.

Irap » Organizzazione autonoma anche se ci si avvale di servizi per lo studio legale forniti da terzi

In conclusione, con questa pronuncia, viene ulteriormente consolidato il principio secondo cui il professionista svolge la propria attività tramite un'autonoma organizzazione anche quando si avvalga di servizi di segreteria esternalizzati rispetto al proprio studio.

Quindi, sarà soggetto ad IRAP il commercialista che utilizza in maniera continuativa la segreteria di un centro servizi, mentre sarà escluso dal tributo il professionista o il lavoratore autonomo che svolga la propria attività semplicemente avvalendosi di auto, telefono e PC.

19 Aprile 2013 · Giorgio Valli


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