Ipotesi di regolamentazione del sovraindebitamento

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L'opportunità di una procedura concorsuale per il debitore civile

La condizione senza la quale difficilmente il debitore risulterebbe oberato di debiti, e cioè sovraindebitato, è che esista una pluralità di creditori, la cui presenza sarebbe tale da giustificare un loro concorso nel soddisfacimento delle rispettive ragioni di credito.

E proprio con riguardo a quest’ultimo aspetto si è posta l’annosa questione circa l’opportunità o meno di applicare una procedura concorsuale o comunque una procedura di regolazione o gestione dell'insolvenza anche al debitore civile.

Il fallimento del debitore consumatore

La circostanza che il debitore comune possa dunque versare, al pari dell'imprenditore, in uno stato d’insolvenza tale da giustificare ed, anzi, da rendere auspicabile, il concorso dei propri creditori, ha portato ad interrogarsi, in primo luogo, sull’opportunità di estendere al debitore civile le procedure concorsuali soggettivamente limitate all'imprenditore, in considerazione del maggior grado di tutela che esse sarebbero in grado di realizzare rispetto alle procedure esecutive individuali, sia dal punto di vista dei creditori che da quello del debitore.

Rispetto ai primi, una notevole differenza risiederebbe già nel diverso numero dei soggetti rispettivamente ammessi alla procedura esecutiva concorsuale e a quella individuale, incontrando i creditori fallimentari un limite temporale nell’apertura della procedura stessa.

Vale a dire: mentre ciascun creditore nel fallimento si trova a concorrere solo con quelli il cui credito sia sorto prima dell'inizio della procedura - sancendo l’articolo 44 l.fall. l’inefficacia nei confronti dei creditori di tutti gli atti compiuti e dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento - nell’esecuzione individuale, il creditore procedente si troverebbe a concorrere anche con quelli il cui credito sia sorto dopo l’inizio della procedura esecutiva.

I benefici che deriverebbero al debitore consumatore dal proprio  "fallimento"

Ma anche dal punto di vista del debitore, le procedure concorsuali sarebbero in grado di apportare benefici, che rimarrebbero altrimenti a lui preclusi. Il debitore civile, infatti, non può avvalersi del concordato fallimentare e, quindi, non può sperare di liberarsi di una parte dei suoi debiti sulla base di un accordo a maggioranza, così come non può neppure giovarsi delle procedure minori che, sempre sulla base di accordi con la semplice maggioranza dei creditori, gli consentirebbero di ottenere riduzioni o dilazioni che il debitore comune può ottenere solo con il consenso di ogni singolo creditore.

Qualora poi tale estensione non venisse applicata, il debitore comune diverrebbe oggetto di discriminazione, nel caso in cui per l’imprenditore fallito venisse introdotto l’istituto della cancellazione dei debiti.

Queste le principali argomentazioni addotte a sostegno dell'applicazione delle procedure concorsuali anche al debitore civile, ad oggi mai accolte dal legislatore. E ciò non solo perché sul piatto della bilancia dovrebbero essere messe anche le pesanti conseguenze personali del fallimento, la cui assenza nell’espropriazione pone il debitore in una posizione privilegiata rispetto all'imprenditore, ma soprattutto in considerazione delle diverse finalità sottese alla gestione dell'insolvenza dei soggetti coinvolti.

Se oggetto delle procedure concorsuali è la gestione della crisi che ha investito l’impresa, con il forte impatto che essa produce, non solo sugli interessi dei creditori, ma anche su quelli della collettività, nel caso del debitore comune l’oggetto della relativa procedura sarebbe costituito dalla gestione di una crisi personale. E proprio perché crisi personale e non crisi d’impresa, le finalità sottese ad una procedura volta alla sua risoluzione non sarebbero in alcun modo riconducibili a quelle perseguite attraverso le procedure concorsuali.

In altri termini, i principi sottostanti all'insolvenza delle famiglie non sono i medesimi di quelli che presiedono la disciplina delle imprese.

In quest’ultimo caso, la regolamentazione della crisi d’impresa, conformemente al suo carattere sanzionatorio, deve selezionare quelle meritevoli di rimanere sul mercato da quelle che meritevoli non sono.

Rispetto alle famiglie, invece, si pone una forte necessità, oltre che di accrescere e consolidare la capacità di gestione del bilancio familiare, di procedere, prima ancora, ad uno suo risanamento, e di vagliare, caso per caso, le conseguenze e le ripercussioni della insostenibilità di tale gestione. E proprio a questi obiettivi sembrerebbero aver avuto riguardo alcune esperienze giuridiche europee, che già da qualche tempo, seguendo l’esempio di Stati Uniti ed Inghilterra, hanno regolato, attraverso apposite procedure, l’insolvenza del debitore civile.

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9 Novembre 2007 · Loredana Pavolini


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