Ipoteca inefficace dopo 20 anni? Il pignoramento e’ valido e il creditore può comunque esproriare l’immobile

Il cessionario della banca mutuataria può pignorare la casa anche dopo l’estinzione dell'ipoteca.

L’inefficacia dell'ipoteca per decorso del termine ventennale, infatti, ai sensi dell'articolo 2847 Cc, sopravvenuta nel corso del processo esecutivo iniziato dal creditore ipotecario nei confronti del debitore che sia anche proprietario del bene ipotecato, non comporta la nullità né del precetto, né del pignoramento, ma ha l’unico effetto di privare il creditore procedente della legittima causa di prelazione.

Questo, espresso in breve, l'orientamento seguito dalla Corte di Cassazione con sentenza 2610/14.

Ipoteca estinta: precetto e pignoramento restano comunque validi

Passati 20 anni l'ipoteca è inefficace ma precetto e pignoramento non sono nulli. Infatti, anche se nel corso del processo esecutivo la garanzia ipotecaria si estingue per il decorso del termini, il precetto e il pignoramento restano validi e l’esecuzione forzata sulla casa può proseguire ugualmente.

Lo ha precisato la Suprema Corte con la sentenza sopra esaminata.

A parere degli Ermellini, pertanto, l’ipoteca non è una condizione per procedere a pignoramento. Essa garantisce solo, al creditore procedente, di soddisfarsi in via privilegiata rispetto agli altri creditori del soggetto sottoposto ad esecuzione.

Dunque, è possibile dire che anche dopo la sua estinzione, restano validi sia il precetto che il pignoramento a carico del debitore proprietario del bene ipotecato.

L’inefficacia dell'ipoteca non travolge l’esecuzione perché il creditore procedente non perde il suo diritto, ma soltanto la causa di prelazione, risultando così relegato al rango di normale chirografario.

11 Febbraio 2014 · Gennaro Andele




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