Iscrizione di ipoteca esattoriale – obbligo di comunicare al debitore l’avvenuta iscrizione

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In base all'articolo 77 del DPR 602/73, l’Agente della Riscossione ha il potere di iscrivere ipoteca su immobili del contribuente per i debiti risultanti sul ruolo.

In questa sede ci chiediamo se l’Agente della Riscossione abbia o meno l’obbligo di comunicare l’avvenuta iscrizione ipotecaria.

Nel caso di risposta affermativa, bisognerà capire quali siano i tempi entro i quali detta comunicazione deve essere effettuata e quali siano le conseguenze della mancata comunicazione.


L’obbligatorietà della comunicazione

Alcuni Giudici (quali, ad esempio, la Commissione tributaria provinciale di Cosenza) hanno ritenuto che la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria sia obbligatoria, pena l’illegittimità dell'iscrizione stessa (sentenza numero 138/01/09 del 14/01/2009).

Questo obbligo si ricava dall'articolo 6 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), secondo cui l’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

Allo stesso modo è obbligato il concessionario, ora agente, della riscossione, in base al disposto dell'articolo 17 della legge 212/2000 per cui le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

La comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, inoltre, ha un’importanza fondamentale in quanto con essa viene indicato il responsabile del procedimento.

La mancata comunicazione, quindi, equivale ad omessa indicazione del responsabile del procedimento.

In proposito, la Corte Costituzionale ha affermato che l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nella cartella di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della PA(ordinanza numero 377 del 9.11.2007).

Il ragionamento della Corte Costituzionale deve ritenersi applicabile a tutti gli atti del Concessionario della riscossione (non solo alle cartelle di pagamento), considerato anche il riferimento contenuto nell’ordinanza della Corte stessa all'articolo 7, secondo comma, della legge 212/2000.
I termini per la comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dall'avvenuta iscrizione.

Questo in base all'articolo 2, secondo comma, della legge 241/90.

Tale norma prevede che i procedimenti iniziati d’Ufficio dagli enti pubblici nazionali debbano concludersi, in mancanza di disposizioni diverse, entro novanta giorni dal loro inizio.

Per conclusione, deve intendersi anche la comunicazione.

La mancata comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, dunque, comporta l’illegittimità dell'iscrizione stessa e, conseguentemente, la sua annullabilità.

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13 Luglio 2010 · Antonella Pedone




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