Ipoteca esattoriale volontaria legale e giudiziale

La legge attribuisce efficacia di titolo esecutivo al ruolo – vale a dire, l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute – formato dalla Pubblica Amministrazione ai fini della riscossione a mezzo concessionario; cosi’ consentendo la formazione del detto titolo sulla base di un atto della stessa amministrazione, senza la necessita’ di ulteriore vaglio da parte dell’autorita’ giudiziaria.

Il ruolo costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore, allo scopo di costituire una garanzia reale a favore del creditore in ragione di provvedimento autonomamente emesso dall’amministrazione, senza contraddittorio preventivo e senza il controllo successivo da parte del giudice.

L’iscrizione di ipoteca esattoriale sugli immobili del debitore e dei coobbligati non e’ riconducibile all’ipoteca legale, ne’ all’ipoteca giudiziale, né, tantomeno, all'ipoteca volontaria, ma si fonda su un provvedimento amministrativo.

L'ipoteca legale spetta innanzitutto all'alienante, sopra gli immobili alienati, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti, a carico dell'acquirente, dall'atto di alienazione (ad esempio, per il pagamento del prezzo).

Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore.

Dunque, l'ipoteca esattoriale non può essere ricondotta a nessuna di queste tre figure: la volontaria perche’ evidentemente difetta il consenso del debitore, la legale in quanto iscritta in modo automatico su beni immobili, la giudiziale perche’ la richiesta di iscrizione ipotecaria non e’ sorretta da provvedimento giudiziale ma, piuttosto, da un provvedimento amministrativo.

Le differenze fra le varie tipologie di iscrizione ipotecaria sono state ribadite dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 7140/15.

29 Aprile 2015 · Lilla De Angelis


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