Iscrizione di ipoteca esattoriale – guida e normativa

La base dell'ipoteca esattoriale - il ruolo e/o la cartella di pagamento

Se non c'è anche una cartella di pagamento (sostanzialmente riproduzione dettagliata del ruolo esattoriale, atto interno dell'agente i cui effetti sono assimilabili a quelli di un decreto ingiuntivo) non può esserci ipoteca esattoriale. Stesso principio vale per tutti quei casi in cui la cartella sia affetta da vizi relativi, ad esempio, di notifica, di intervenuta prescrizione o decadenza del diritto, etc.

Tutto questo perché? Esiste un principio in campo di riscossione e, più in generale, in diritto tributario secondo cui la pretesa tributaria si forma legittimamente solo nel rispetto di una sequenza legislativamente e tassativamente prevista dalla legge.

Significa che il procedimento ha l'anatomia di una catena, per cui, se uno degli anelli manca o è debole si spezza.

Ecco una sintesi di un iter che precede una ipoteca esattoriale. Ogni punto è presupposto logico e giuridico del successivo.

  1. Formazione e notifica di avviso di accertamento e liquidazione (termine per opporsi) - definitività dell'accertamento;
  2. Formazione del ruolo esattoriale - formazione e notifica cartella di pagamento (termine per opporsi);
  3. Decorsi 60gg dalla notifica della cartella diventa titolo esecutivo;
  4. Iscrizione dell'ipoteca.

Perchè Equitalia può iscrivere ipoteca esattoriale - la legge

All'interno della folta normativa che disciplina il diritto tributario vi è l'articolo 49 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, numero 46, il quale testualmente stabilisce che: "Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo [...] il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore".

Il testo indica chiaramente che all'Agente di riscossione sono legislativamente attribuite delle funzioni proprie di organismi pubblici.

Basti pensare che in fatto di crediti fra privati per avere un titolo esecutivo, quindi di pari efficacia della cartella scaduta, è necessario, dapprima e come condizione di procedibilità, inviare atto di diffida e costituzione in mora, indi poi presentare ricorso al giudice per ottenere (previa documentazione esaustiva del credito medesimo) il decreto ingiuntivo che, solitamente, non essendo provvisoriamente esecutivo non permette l'immediata aggressione dei beni del debitore. Lo si deve poi notificare al debitore, attendere quindi i 40 giorni previsti per legge affinché il debitore possa esercitare la facoltà di opporsi.

Trascorso tutto questo tempo, sempre se non interviene né opposizione né il pagamento, si deve formare il atto di precetto con cui si intima il pagamento, sempre con termine di minimo 10 gg dalla notifica. Solo dopo si può richiedere il pignoramento al tribunale. Tutta una procedura che richiede tempi non brevi e, chiaramente, l'assistenza di un legale.

Se il credito è di un ente pubblico che da mandato all'agente di riscossione i tempi saranno diversi.

FASE 1 formazione del ruolo - notifica cartella (gg. 60) - trasformazione automatica in titolo esecutivo

FASE 2 iscrizione ipoteca ex articolo 77 sulla base del ruolo, notifica intimazione pagamento (assimilabile al precetto) con termine gg 5, pignoramento. Il tutto senza l'intervento del Giudice nella formazione degli atti impositivi.

Come controllare l'eventuale esistenza di ipoteca esattoriale

Si tratta di un'operazione semplicissima: tramite ispezione/visura presso l'Agenzia del territorio ed anche online.

Solitamente la si scopre in occasione di consultazioni presso studi notarili propedeutiche di compravendite immobiliari. Per evitare brutte sorprese, specialmente se si è intenzionati ad entrare in trattative immobiliari, è opportuno rivolgersi agli uffici predetti prima di intavolare trattative, a prescindere se acquirente o venditore.

È inoltre necessario effettuare un accesso presso l'Agente di riscossione (Equitalia.it) per conoscere l'eventuale esistenza di ruoli/cartelle di pagamento che, possibilmente, non sono state notificate, ovvero, non si ha memoria di averle ricevute.

In poche parole, se si hanno dei dubbi (magari dopo una eredità o prima di un acquisto) e' possibile via internet conoscere nel dettaglio la propria posizione.

Purtroppo le procedure via internet richiedono competenze, pazienza e qualche nozione. Bisogna sapersi districare tra mappali, codici fiscali, password ricevute a pezzi e da ricostruire. Tutto sommato la fase del pagamento, a prezzi contenuti, e' la più' semplice.

Ma e' possibile, e solo pochi anni fa era impensabile.

avvocato Rosario Stilo

Ipoteca esattoriale - riepilogo alla luce delle recenti norme di legge e delle ultime pronunce di giurisprudenza

  1. Con il Decreto Sviluppo (Articolo7, comma 2, decreto legge 2011/70, convertito con modificazioni nella legge 2011/106) Equitalia, qualora intenda iscrivere un’ipoteca nei confronti del contribuente moroso, ha l’obbligo di inviare, al debitore proprietario dell'immobile, una comunicazione preventiva: tale comunicazione deve contenere l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme entro trenta giorni, si procederà ad iscrivere l’ipoteca.
  2. La Corte di cassazione ha stabilito che l'articolo Articolo7, comma 2, decreto legge 2011/70 (Decreto Sviluppo) non può considerarsi retroattivo. In altre parole la disciplina afferente l'obbligo di invio al debitore di un preavviso di iscrizione ipotecaria esattoriale, non si applica alle ipoteche già iscritte al 13 luglio 2011. Pertanto, per le esecuzioni già iniziate vale il regime precedente, che l'obbligo di notifica non prevedeva a meno che l'ipoteca non fosse il preludio ad un'azione espropriativa.
  3. A partire dal 2 marzo 2012, così come previsto dal decreto legge numero 16/2012, Equitalia può iscrivere ipoteche solo per debiti superiori a 20.000 euro.
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20 Febbraio 2011 · Andrea Ricciardi


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