Ipoteca esattoriale ed espropriazione immobiliare – limiti di importo e condizioni per procedere

Ipoteca esattoriale ed espropriazione immobiliare - limiti di importo e condizioni per procedere

In tema di iscrizione di ipoteca esattoriale ed espropriazione immobiliare, la legge numero 16/2012 (approvata il 2 marzo 2012) è intervenuta per fissare gli importi minimi dei debiti tributari per ipoteca ed espropriazione immobiliare.

Iscrizione di ipoteca esattoriale

L'ipoteca è una misura cautelare che garantisce il credito, attribuendo all'ente creditore il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione.

L'ipoteca può riguardare beni del debitore o del coobbligato (ipoteca legale) o di un terzo (ipoteca volontaria). Si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

Dal 13 luglio 2011, prima di iscrivere ipoteca, Equitalia è tenuta a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avvertimento che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione d'ipoteca.

Il preavviso deve essere notificato esclusivamente al proprietario dell'immobile e non a persone diverse, anche se le stesse vantano sull'immobile diritti di altra natura (per esempio, l'usufrutto).

Fino al 1° marzo 2012, non si poteva iscrivere ipoteca quando l'importo complessivo del debito era inferiore a:

  • 20 mila euro, se il debito iscritto a ruolo era stato contestato in giudizio o erano ancora aperti i termini per la contestazione, e l'immobile costituiva per il debitore (e proprietario) la sua abitazione principale
  • 8 mila euro, negli altri casi.

Dal 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge numero 16/2012) l'Agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria solo se

  1. l'importo complessivo del credito per cui si procede non è inferiore, complessivamente, a 20.000 euro;
  2. i beni, venduti all'asta, avrebbero valore non inferiore a 20.000 euro (5° comma dell'articolo 3 decreto legge 16/2012).

I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all'asta.

Pignoramento immobiliare dopo iscrizione di ipoteca esattoriale

Successivamente all'iscrizione d'ipoteca, se il contribuente continua a non pagare il debito, Equitalia può procedere al pignoramento immobiliare, ossia l'atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all'asta dell'immobile.

Con l’articolo 3 del decreto legge 16/2012 è stato introdotto un nuovo comma 1-bis all'articolo 77 del Dpr 602/73 che individua la soglia unica di 20mila euro al di sotto del quale l'agente della riscossione non può iscrivere la garanzia ipotecaria né può procedere all’espropriazione immobiliare.

Più precisamente, il 5° comma dell'articolo 3 decreto legge 16/2012 esclude l’espropriazione immobiliare per i crediti riscuotibili a norma del DPR 602/1973 attraverso esattore nel caso in cui i beni, venduti all'asta, hanno valore inferiore a 20.000 euro. Sugli stessi beni, pertanto, non è possibile iscrivere ipoteca a decorrere dal 2 marzo 2012.

Espropriazione immobiliare esattoriale

Il dl 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 numero 214, ha introdotto delle novità anche sulla vendita dei beni: il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 del dpr 602/73, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.

7 Novembre 2011 · Rosaria Proietti


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