Ipoteca esattoriale per debiti inferiori ad 8 mila euro – illegittima anche se iscritta prima del 26/5/10

L'ipoteca esattoriale è illegittima se iscritta per un credito inferiore ad 8 mila euro, anche se anteriore all'entrata in vigore della legge numero 73/2010

Con sentenza del 10 aprile 2012, numero 5771 la Cassazione a Sezioni Unite ha annullato l'iscrizione di ipoteca esattoriale dell'Agente della Riscossione in quanto relativa ad un debito inferiore ad 8 mila euro.

E questo anche se si trattava di ipoteca iscritta prima del  26 maggio 2010, data di 'entrata in vigore della Legge numero 73/2010, che ha vietato espressamente l'iscrizione di ipoteca per debiti inferiori alla soglia di 8 mila euro.

La Cassazione, richiamando l'orientamento già consolidato, ha ribadito la non iscrivibilità di ipoteca esattoriale per un importo inferiore ad 8 mila euro, poichè - essendo l'ipoteca esattoriale preordinata e strumentale all’espropriazione immobiliare - soggiace anch'essa al limite stabilito per l’espropriazione immobiliare, che è appunto di 8 mila euro.

Ipoteche esattoriali illegittime - se il responsabile del procedimento dichiara di aver ricevuto ordini superiori, Equitalia è tenuta ad esibire gli atti

Questa, in sintesi la pronuncia del TAR Lazio (02660/2013) che ha sancito il diritto del debitore, sull’immobile di proprietà del quale Equitalia iscrive ipoteca esattoriale per crediti inferiori ad 8 mila euro (valore indicato dalla Cassazione come soglia al di sotto della quale l’agente della riscossione non può scendere per le iscrizioni pregiudizievoli) ad ottenere l’ostensione di tutta la documentazione sottesa all'iscrizione ipotecaria laddove il responsabile del procedimento penale, incardinato a seguito di querela di parte, dichiari di aver ricevuto “ordini superiori”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha ordinato ad Equitalia di esibire al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notifica della sentenza, i seguenti documenti già da lui richiesti:

  1. tutti gli atti e/o provvedimenti anche di estremi ignoti, sottesi all'iscrizione ipotecaria;
  2. gli atti e/o documenti dell'istruttoria nel tempo svolta al fine di verificare se dei dati detenuti da Agenzia delle Entrate e da tutti gli Enti impositori, quanto richiesto con le cartelle sottese al’’iscrizione ipotecaria, fosse effettivamente ancora dovuto;
  3. gli atti e/o i documenti dai quali si possono evincere i nomi dei responsabili del o dei procedimenti sottesi a detta iscrizione;
  4. tutte le circolari e/o atti interpretativi comunque denominati, che a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 40 del decreto legge 30 settembre 2005, modificativo dell'articolo 76 del dpr 602 del 1973 hanno avuto ad oggetto l’analisi del divieto dell'iscrizione ipotecaria ex articolo 77 del citato dpr per crediti tributari inferiori ad ottomila euro;
  5. tutte le circolari e/o atti interpretativi, comunque denominati, contenenti istruzioni e/o indicazioni di Agenzia delle Entrate e/o del Ministero dell'Economia e delle Finanze diretti all'Agente della Riscossione - Equitalia Sud S.p.A. circa le modalità di applicazione del combinato disposto degli articoli 76 e 77 del dpr 602 del 1973.

Il giudice amministrativo ha osservato che “il diritto d’accesso è conformato dalla legge per offrire al titolare, più che utilità finali (caratteristica, questa, ormai riconoscibile non solo ai diritti soggettivi, ma anche agli interessi legittimi), poteri autonomi di natura procedimentale volti ad implementare la tutela d’un interesse (o bisogno) giuridicamente rilevante”, il relativo giudizio, devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, “ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto in questione, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell'atto amministrativo”.

In pratica,  come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa in materia (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7.8.12, numero 4530), “ il soggetto che detiene la documentazione oggetto di istanza di ostensione non deve delibare la fondatezza della pretesa sostanziale per la quale occorrano tali atti o sindacare sulla utilità effettiva di questi”, ma la sua valutazione deve limitarsi alla sussistenza d’un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso ai documenti e, in definitiva, “si sostanzia solo nel giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo bisogno differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i documenti”.

Il tutto perché l’avvocato-debitore aveva denunciato il funzionario responsabile del procedimento che ha portato all'iscrizione di ipoteca illegittima e nell’ambito del procedimento penale l’imputato ha invocato, a sua discolpa, la presenza di direttive superiori per procedere.

13 Aprile 2013 · Antonella Pedone


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4 risposte a “Ipoteca esattoriale per debiti inferiori ad 8 mila euro – illegittima anche se iscritta prima del 26/5/10”

  1. valina rossi ha detto:

    Salve, sono erede di mio padre venuto a mancare ad aprile 2009. Nel marzo 2009 Equitalia iscrive ipoteca sull’immobile oggi di mia proprietà per debiti di mio padre per INPS, AGENZIA ENTRATE, MULTE per un totale di 10.133 €. Vorrei pagare quanto di mia competenza ma non riesco a farlo. Inoltre vorrei liberare la casa dall’ipoteca. Ho scritto ai singoli creditori (come richiesto da Equitalia) per lo sgravio di quanto non dovuto in qualità di erede, ma nessuna risposta.Dal 2009 mai nessun atto è stato notificato a me erede nè ancora a nome di mio padre, anche se in equitalia ho visto con l’estrazione che continuano ad aprire cartelle a suo nome mai notificate a nessuno. Vorrei capire come procedere.
    posso pagare direttamente a nome di mio padre almeno la cartella INPS all’equitalia (di cui se non sbaglio non posso ricevere sgravi) e a questo punto chiedere l’illegittimità dell’ipoteca che a quel punto ammonterebbe a circa 6000€? Se si a chi devo chiedere la cancellazione in questo caso? inoltre per gli importi iscritti a debito ipotecario relativi a multe posso fin da ora chiederne la decurtazione visto che se non ho letto male per le multe non andrebbe iscritta ipoteca?

    Vi ringrazio in anticipo per una vostra risposta e per il buon lavoro che state offrendo a tutti noi.
    valentina

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Sarebbe meglio, a questo punto, acquisire da Equitalia tutte le posizioni aperte a nome di suo padre, recarsi personalmente presso le agenzie di INPS ed ADE territorialmente competenti, ribadire l’avvenuta di successione, e presentare (per ADE) istanza di sgravio parziale in autotutela per le sanzioni tributarie, dettagliando, per ciascun creditore, i numeri di ruolo.

      Dovrà invece pagare gli importi relativi ad omessi e/o insufficienti pagamenti di tributi e contributi riconducibili a suo padre.

      Analoga procedura dovrà essere eseguita presso i creditori delle sanzioni amministrative, per le quali potrà richiedere lo sgravio integrale.

      Solo dopo aver concluso questa via crucis, potrà ottenere la cancellazione dell’ipoteca iscritta da Equitalia.

      Con le comunicazioni, anche in piego e con raccomandata AR, non si riesce ad ottenere molto dalla PA. Inoltre le suggerisco di seguire l’iter delle pratiche.

  2. ignazio ha detto:

    ciao ho un problema ….la serit nel 2005 febbraio mi ha messo un ipoteca nella casa dove abito (prima casa ed unica) per un importo di 7 mila euro da quanto ho letto ho visto che equitalia ha tolto le ipoteche per quei debiti inferior a 8 mila euro (addirittura prima casa sino a 20 mila euro) ma questo vale per le ipoteche iscritte dal 2 dicembre 2005 quindi io non ci dovrei far parte…è vero questa notizia, anche perchè non mi sembra giusto che chi ha un debito esattoriale dopo il 2005 lo trattano in un modo e chi ha la sfortuna come me di aver un ipoteca di alcuni mesi prima non vi rientro come se ci sono cittadini con diritti di serie a e cittadini con diritti di serie b.potete chiarmi questo dubbio?

    Scusi ancora vorrei dirle un’altra cosa oltre al problema dell’ipoteca devo dirle che a me già tolgono 1/5 della mia pensione per quel debito è normale che mi hanno messo l’ipoteca visto che pago 1/ 5 trattenuta dalla mia pensione?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      L’ipoteca esattoriale è illegittima se iscritta per un credito inferiore ad 8 mila euro, anche se anteriore all’entrata in vigore della legge n. 73/2010.

      Con sentenza del 10 aprile 2012, n. 5771 la Cassazione a Sezioni Unite ha annullato l’iscrizione di ipoteca esattoriale dell’Agente della Riscossione in quanto relativa ad un debito inferiore ad 8 mila euro.

      E questo anche se si trattava di ipoteca iscritta prima del 26 maggio 2010, data di ‘entrata in vigore della Legge n. 73/2010, che ha vietato espressamente l’iscrizione di ipoteca per debiti inferiori alla soglia di 8 mila euro.

      La Cassazione, richiamando l’orientamento già consolidato, ha ribadito la non iscrivibilità di ipoteca esattoriale per un importo inferiore ad 8 mila euro, poiché – essendo l’ipoteca esattoriale preordinata e strumentale all’espropriazione immobiliare – soggiace anch’essa al limite stabilito per l’espropriazione immobiliare, che è appunto di 8 mila euro.

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