Ipoteca esattoriale » Illegittima senza comunicazione preventiva al contribuente

E' da ritenersi illegittima l'iscrizione dell'ipoteca esattoriale senza che il Fisco abbia prima inviata la comunicazione preventiva al contribuente.

Incombe sull'amministrazione finanziaria un generale obbligo di attivare sempre il contraddittorio preventivo rispetto all'adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente. In caso contrario l'atto è nullo.

Questo, in estrema sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 19667/2014 .

La pronuncia in esame è di particolare importanza poiché afferma che il diritto al contraddittorio costituisce principio generale applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo tributario.

Tra le righe delle lunghe motivazioni che si possono leggere in sentenza, gli Ermellini chiariscono un concetto molto semplice: anche prima della riforma entrata in vigore nel 2011, l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine (di 30 giorni) perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provvedere al pagamento del dovuto.

In parole povere, l’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla previa comunicazione al contribuente è da considerarsi illegittima: l’amministrazione fiscale ha l’obbligo di avvisare il contribuente della imminente adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui suoi diritti, come, appunto, la casa.

19 Settembre 2014 · Andrea Ricciardi


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