Ipoteca Equitalia illegittima sotto gli 8 mila euro – una sentenza tombale

Nuovo e, forse, definitivo colpo alla vessatoria pratica di Equitalia di iscrivere ipoteca per importi bagatellari è arrivato dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza numero 5771/2012.

Come noto, l’articolo 77, DPR 602/1973, quello che autorizza esplicitamente Equitalia a iscrivere ipoteca sui beni immobili dei contribuenti per crediti “pubblici” (fiscali e non solo), è stato per lungo tempo oggetto di molte contese, in quanto il precedente articolo 76 autorizza l’espropriazione e, quindi, la vendita forzosa dei medesimi beni immobili soltanto se il credito azionato è superiore a € 8.

000,00. Ci si chiedeva, infatti, se fosse possibile iscrivere ipoteca nei casi in cui concretamente non si sarebbe potuto procedere esecutivamente sullo stesso immobile.

Il contrasto pareva risolto nel 2010, quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza numero 4077 aveva esplicitamente affermato che “rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 Euro”.

Tuttavia, il co. 2 ter dell'articolo 3, decreto legge 40/2010 ha creato qualche confusione, in quanto, ponendo esplicitamente il divieto di iscrizione ipotecaria per debiti inferiori al limite degli 8.000,00 ma tacendo sulla sorte delle iscrizioni precedenti la sua entrata in vigore, è stato letto come un riconoscimento implicito della legittimità di queste ultime. Del resto, un simile procedimento interpretativo era già stato efficacemente proposto con riferimento all'indicazione del responsabile del procedimento sulle cartelle relative a ruoli emessi prima del 1/06/2008.

Per tale ragione, la stessa Equitalia ha continuato a resistere nei contenziosi aperti da numerosi contribuenti difendendo strenuamente il proprio operato.

Al contrario, come anticipato, la recentissima sentenza numero 5771/2012 si è opposta con forza alla condotta del concessionario della riscossione ribadendo il suo fermo “no” ad una ipoteca iscritta per crediti inferiori al menzionato limite. Ciò che è importante sottolineare, però, è che il diniego è arrivato considerando proprio la predetta modifica normativa e dichiarando infondata l’interpretazione di essa che ne aveva dato Equitalia.

La Suprema Corte, infatti, senza alcun tentennamento ha affermato che, per accettarsi la linea dell'agente erariale, “il decreto legge numero 40 del 2010, articolo 3, co. 2 ter, avrebbe dovuto stabilire il contrario e, cioè, che a partire dal momento della emanazione della legge di conversione non sarebbe più stato possibile iscrivere ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare; che il decreto legge succitato non ha, però, detto nulla di simile, in quanto non ha fatto cenno al predetto collegamento, ma si è limitato a fissare in modo autonomo il presupposto per le future iscrizioni dell'ipoteca, indicandolo in un importo che seppure coincidente con quello minimo all'epoca previsto per l’espropriazione, non può essere per ciò solo apprezzato come indiretta dimostrazione della inesistenza di limiti per il passato”.

Per concludere, quindi, pare proprio potersi affermare che la perentorietà e la decisione con cui il Giudice di legittimità ha dichiarato l’illegittimità del comportamento esecutivo di Equitalia siano tali da aver definitivamente chiuso la questione.

26 Aprile 2012 · Anonimo


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2 risposte a “Ipoteca Equitalia illegittima sotto gli 8 mila euro – una sentenza tombale”

  1. Annapaola Ferri ha detto:

    Sono illegittime le ipoteche sugli immobili da parte di Equitalia se il credito erariale è inferiore alla soglia minima degli 8mila euro stabilita dalla legge.

    Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 5771 del 12 aprile 2012. Il ricorso di Equitalia è stato dunque rigettato e ha avuto la meglio una spa di Catanzaro che non aveva pagato una cartella esattoriale di 2.028 euro. La società non aveva versato i contributi dovuti per opere irrigue realizzate dal Consorzio di bonifica e così si è ritrovata una ipoteca su due terreni di proprietà.

    Secondo i giudici l’iscrizione, però, non poteva essere fatta per importi inferiori alla soglia minima per la quale l’agente della riscossione è autorizzato ad espropriare l’immobile (8 mila euro, appunto).

    E sempre la Cassazione sottolinea che l’ipoteca costituisce «un atto preordinato all’espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti» dall’articolo 76 del Dl 602/1973.

    Equitalia si era appellata al fatto che il decreto 40 del 2010 (poi convertito in legge 73/2010) aveva vietato di iscrivere ipoteca sotto gli ottomila euro ma solo a decorre dall’entrata in vigore della legge di conversione. Ma per i giudici ciò non autorizza a ritenere che per il periodo pregresso non esistesse alcun limite.

    «Quello che conta ai fini dell’interpretazione di un atto normativo», si legge ancora nella sentenza, «non è l’intenzione del legislatore ma la volontà oggettiva della legge che nel caso di specie depone, per l’appunto, nel senso della non iscrivibilità dell’ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare»
    «Bene ha fatto», scrive la Cassazione, «il giudice a quo a confermare l’annullamento dell’ipoteca perché iscritta per un credito di appena 2.028 euro».

    Adesso con questa sentenza sono a ‘rischio’ migliaia di ipoteche sugli immobili che dovranno essere cancellate da Equitalia.

  2. Piero Ciottoli ha detto:

    Una boccata d’ossigeno, dalla Cassazione, a favore dei contribuenti che hanno piccoli conti in sospeso con il fisco: per debiti inferiori agli ottomila euro, infatti, secondo le Sezioni unite civili della Suprema Corte, sono illegittime tutte le ipoteche iscritte per debiti con Equitalia, comprese quelle annotate prima del varo della legge 40 del 2010 che fissa esplicitamente il tetto minimo degli ottomila euro. In particolare, con le motivazioni della sentenza 5.771, depositate nei giorni scorsi, è stata bocciata la tesi di Equitalia che sosteneva che solo a partire dell’entrata in vigore della legge 40 era stato introdotto il ‘tetto’ minimo sotto il quale non si poteva iniziare il primo atto – l’iscrizione ipotecaria, appunto – verso l’espropriazione del bene del debitore insolvente. In sostanza, secondo i supremi giudici, la norma del 2010 introduce una sorta di ‘limite’ che vale anche per il passato e che coincide con il tetto dell’espropriazione, anch’esso fissato in ottomila euro.

    Con il suo verdetto, la Cassazione ha liberato dall’ipoteca su due terreni, iscritta per poco più di duemila euro di debito per contributi non versati per la realizzazione di opere irrigue da parte del Consorzio di bonifica “Alli Copanello” negli anni 2000-2003, una azienda agricola calabrese della provincia di Catanzaro. Equitalia aveva già perso i precedenti gradi di giudizio innanzi alle Commissioni tributarie regionali. La società di riscossione, senza successo, fa presente alla Suprema Corte che ben due circolari della Agenzia delle Entrate, e una interrogazione parlamentare, ritenevano iscrivibili, prima della legge 40, le ipoteche anche per debiti sotto quota ottomila per i quali non esisteva alcun limite. Tanto è vero che questo tetto – sostiene Equitalia – è stato appositamente introdotto dalla legge del 2010.

    Diverso il parere dei giudici: la legge 40, scrivono, si è limitata a “fissare in modo autonomo il presupposte per le future iscrizioni dell’ipoteca, indicandolo in un importo che seppure coincidente con quello minimo all’epoca previsto per l’espropriazione, non può essere per ciò solo apprezzato come indiretta dimostrazione della inesistenza di limiti per il passato”.

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