Il Trust non è dotato di personalità giuridica – Il pignoramento dei beni ad esso conferiti va effettuato esclusivamente nei confronti del fiduciario (il trustee)

I beni conferiti in trust, per giurisprudenza consolidata, sono semplicemente posti sotto il controllo di un fiduciario (il trustee) e formalmente a questi intestati, anche se destinati ad un fine determinato, nell'interesse di uno o più beneficiari. Il trust
non è dotato di specifica personalità giuridica.

Secondo quanto prevede la Convenzione dell'Aja del 1985 (resa esecutiva in Italia con la legge 16 ottobre 364/1989) il vincolo di destinazione mantiene i beni in trust distinti dal patrimonio del trustee, cui è demandato il compito di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni proprie del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

Pertanto, nonostante il trust non abbia personalità giuridica, il trustee è l'unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, non in quanto legale rappresentante del trust, ma in quanto soggetto che dispone in esclusiva del patrimonio vincolato ad una predeterminata destinazione.

Di conseguenza, va escluso che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti e tanto meno destinatario di un pignoramento che abbia ad oggetto i beni ad esso conferiti, che devono essere pignorati al trustee.

Infatti, un pignoramento che colpisca beni che si prospettano nella titolarità di un trust prospetta una fattispecie giuridicamente impossibile secondo il vigente ordinamento e, quindi, insanabilmente nulla per impossibilità di identificare un soggetto sottoposto ad esecuzione.

Insomma, secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza 2043/2017) il pignoramento eseguito nei confronti del trust, invece del trustee non è valido.

In particolare, la nota di trascrizione (che univocamente identifica nel solo trust il soggetto contro cui e’ eseguita la formalità) non lascia dubbi in ordine all'identificazione del soggetto sottoposto ad esecuzione nel trust come se fosse soggetto di diritto, mentre le esigenze di rigore formale che permeano il regime di pubblicità immobiliare non consentono di interpretare il pignoramento e la relativa nota di trascrizione come riferiti al trustee.

5 Marzo 2017 · Lilla De Angelis




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