L’invalidità permanente non implica necessariamente una riduzione della capacità di guadagno

Danno biologico e danno patrimoniale derivanti da invalidità permanente

In caso di illecito lesivo dell’integrita’ psico fisica della persona, la riduzione della capacita’ lavorativa generica, quale potenziale attitudine all’attivita’ lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attivita’ produttive di reddito e’ risarcibile quale danno biologico.

Il danno biologico, infatti, ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in se’ considerato.

Qualora, invece, a detta riduzione della capacita’ lavorativa generica si associ una riduzione della capacita’ lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacita’ di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non puo’ farsi discendere in modo automatico dall’invalidita’ permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidita’ che abbia prodotto una riduzione della capacita’ lavorativa specifica.

Quando sussiste il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per riduzione della capacità di guadagno (lucro cessante)

Il danno patrimoniale da lucro cessante deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un’attivita’ lavorativa produttiva di reddito; ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l’infortunio, di una capacita’ generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell’infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e puo’ essere anche presuntiva, purche’ sia certa la riduzione della capacita’ di guadagno.

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non puo’ farsi discendere in modo automatico dall’accertamento dell’invalidita’ permanente, poiche’ esso sussiste solo se tale invalidita’ abbia prodotto una riduzione della capacita’ lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato e’ tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un’attivita’ produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l’infortunio, una capacita’ generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali.

Queste le considerazione svolte dai giudici di legittimità nella sentenza della Corte di cassazione numero 2758/15.

28 Febbraio 2015 · Ornella De Bellis




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