Interpello – la richiesta di chiarimento ed interpretazione sull’applicazione delle norme fiscali

Cosa è l'istanza di interpello

Attraverso la presentazione di un'istanza di interpello il cittadino ha la possibilità di interpellare l'Amministrazione finanziaria per conoscere la soluzione da dare al suo caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza.

L'interpello è uno strumento prezioso per migliorare il rapporto con l'Amministrazione finanziaria: il contribuente non deve più agire "al buio", con il rischio di andare incontro all'attività di controllo, ma può acquisire, prima di mettere in atto un certo comportamento, il parere dell'amministrazione sul significato da attribuire alle norme che disciplinano la materia tributaria.

L'interpello ordinario è soggetto a determinate condizioni e deve svolgersi secondo precise procedure.

Cosa può riguardare l'istanza di interpello

Il contribuente, quando sussistono "obiettive condizioni di incertezza" circa l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, può inoltrare un quesito all'Amministrazione finanziaria che fornisce un parere entro 120 giorni.

In mancanza di una risposta entro il termine predetto, si intenderà che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata dal richiedente (silenzio-assenso).  Le istanze di interpello di competenza dell'Agenzia delle Entrate possono riguardare in particolare:

  • le imposte sui redditi;
  • l'imposta sul valore aggiunto;
  • l'Irap;
  • l'imposta di registro;
  • l'imposta di bollo;
  • le tasse sulle concessioni governative;
  • l'imposta sugli intrattenimenti ed altri tributi minori.

Per i tributi che non sono di competenza dell'Agenzia delle Entrate il contribuente potrà presentare istanza di interpello all'ente che li gestisce (ad es. l'Agenzia delle Dogane per le accise, i Comuni per l'Ici e per gli altri tributi locali, le Province per i tributi provinciali e le Regioni per quelli regionali). Per quanto riguarda l'IRAP la competenza a gestire l'interpello spetta alla stessa Amministrazione che esercita i poteri di accertamento.

In linea generale, la potestà di accertamento in materia di IRAP è attribuita all'Agenzia delle Entrate, salvo che non sia diversamente previsto dalle leggi regionali e dalle convenzioni intervenute in materia.

Quando si può presentare istanza di interpello

Il contribuente può presentare istanza di interpello (vedi fac-simile in appendice) all'Amministrazione finanziaria quando:

  • è interessato a conoscere l'interpretazione di determinate disposizioni in quanto deve applicarle "al proprio caso concreto e personale";
  • esistono obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma che si deve applicare.Queste condizioni mancano se l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione interpretativa di casi analoghi a quello prospettato nell'istanza di interpello mediante circolare, risoluzione o altro provvedimento portato a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nella sezione "Circolari, Risoluzioni, Comunicati" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero dell'economia e delle finanze;
  • non ha dato ancora attuazione alla norma oggetto di interpello o posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.

A CHI SI PRESENTA L'ISTANZA DI INTERPELLO

L'istanza, redatta in carta libera non richiede l'adozione di particolari forme. Essa va presentata alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, mediante consegna o spedizione a mezzo posta, in plico senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento.

Fanno eccezione le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale nonché i contribuenti che hanno conseguito, nel precedente periodo di imposta, ricavi per un ammontare superiore a 258.228.449,54 euro, che presentano l'istanza alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.

Se l'istanza è inviata ad una Direzione non competente, questa è tenuta a trasmetterla tempestivamente a quella competente, dandone contestualmente notizia al contribuente. In questo caso, il termine per la risposta decorre dalla data di ricezione dell'istanza da parte della Direzione competente.

I non residenti possono presentare l'istanza di interpello direttamente all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Ufficio del Direttore Centrale, via Cristoforo Colombo 426, 00145 Roma, oppure alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del proprio rappresentante o incaricato, presso il quale eleggono domicilio per la ricezione dell'atto di risposta, conferendo allo stesso procura speciale secondo le modalità indicate nell'articolo 63 del DPR numero 600 del 1973.

COSA DEVE CONTENERE L'ISTANZA DI INTERPELLO

L'istanza di interpello deve indicare, innanzitutto, i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante.Poi vanno riportati i seguenti elementi:

  • la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza;
  • il domicilio del contribuente o del suo legale rappresentante;
  • la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

In mancanza di questi requisiti l'istanza è inammissibile e non produce gli effetti tipici dell'interpello.

Tuttavia l'Amministrazione comunicherà, entro i termini di legge, l'inammissibilità dell'istanza al contribuente e nel caso in cui non ricorrano le obiettive condizioni di incertezza indicherà la circolare o la risoluzione contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Nel caso in cui l'istanza non sia stata sottoscritta dal contribuente, la stessa istanza può essere regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento del relativo invito da parte della Direzione competente dell'Agenzia delle Entrate. Il termine entro il quale l'Agenzia è tenuta a rispondere decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'interpello.

LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI INTERPELLO

Se la documentazione allegata all'istanza di interpello non è sufficiente per consentire il corretto inquadramento della questione, l'Amministrazione può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione.

In questo caso, il termine per la risposta si interrompe ed inizia a decorrere ex novo dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate di tutti i documenti richiesti.

L'ISTANZA DI INTERPELLO NON SOSPENDE LE SCADENZE

La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sul decorso dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Pertanto il contribuente non potrà rinviare l'adempimento tributario oggetto dell'istanza (ad esempio versamento Iva, presentazione delle dichiarazioni) alla data in cui l'Agenzia avrà risposto all'interpello.

RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE ALL'ISTANZA DI INTERPELLO

Entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di interpello, la Direzione competente deve rendere al contribuente una risposta scritta e motivata.

La risposta può essere notificata mediante la procedura prevista per gli avvisi di accertamento, oppure comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento o anche per via telematica, al recapito di telefax o di e-mail indicato nell'istanza.

Qualora vengano formulate più istanze di interpello concernenti la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Agenzia può fornire una risposta collettiva mediante circolare o risoluzione, da pubblicare nella sezione "Circolari, Risoluzioni, Comunicati" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero dell'economia e delle finanze.

In tal caso l'amministrazione è comunque tenuta a fornire risposta scritta a ciascun contribuente per comunicare gli estremi della circolare o della risoluzione contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Qualora il contribuente non ottenga una risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di 120 giorni, si intende che l'Agenzia concorda con la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente (silenzio-assenso).

Tuttavia affinché si formi il silenzio-assenso è necessario che:

  • il contribuente abbia esposto in modo chiaro ed univoco il comportamento e la soluzione interpretativa che intende adottare;
  • l'istanza sia ammissibile.

EFFETTI DELL'ISTANZA DI INTERPELLO

La risposta dell'Agenzia delle Entrate ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale prospettato.

Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate non impegna il contribuente ad adeguarsi. Questi, infatti, è libero di adottare un differente comportamento.

Viceversa, limitatamente alla questione oggetto di interpello, la risposta fornita vincola l'operato degli Uffici, i quali non potranno emettere atti di accertamento con essa contrastanti.

EVENTUALE RETTIFICA DELLA RISPOSTA ALL'ISTANZA DI INTERPELLO

L'Agenzia può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente fornita (in forma esplicita o implicita).

A tal fine è opportuno individuare le differenti situazioni che potrebbero verificarsi.

Se il contribuente, prima della rettifica, ha già messo in atto il comportamento oggetto dell'istanza di interpello, uniformandosi all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero, in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza), nessuna pretesa può essere avanzata dall'amministrazione né per le imposte né per le sanzioni.

Se, invece, il contribuente alla data di ricezione della risposta rettificativa abbia già posto in essere il comportamento, ma nell'istanza di interpello abbia omesso di indicare la soluzione interpretativa, l'Agenzia recupererà il tributo e gli interessi, escluse le sanzioni.

Infine, qualora il contribuente non abbia ancora attuato il comportamento conforme alla prima risposta e, nonostante la mutata interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, dà attuazione alla soluzione interpretativa originaria, lo stesso contribuente sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa, escluse le sanzioni.

SCHEMA DI ISTANZA DI INTERPELLO (IN CARTA LIBERA)

Di seguito uno schema di istanza di interpello, in carta libera, utilizzabile da chiunque voglia contattare l'Amministrazione finanziaria per conoscere la soluzione da dare al suo caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza.
RACCOMANDATA a/r (1)  ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (2)

Direzione Regionale di .. Via ..

Oggetto: istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, Legge 27/07/2000 n° 212.

Il  sottoscritto ..  nato  a .. il .. residente in .. via ..  C.A.P. .....  telefono ..  e-mail(3) ..   codice fiscale(4) ..  espone il seguente caso concreto e personale(5):
..

Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente(6):
..

e pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:
..

Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto lo sottopone a codesto Ufficio, con l’avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'articolo 11 legge 212/2000, si atterrà all'interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.

NOTE

1. L’istanza, predisposta su carta semplice, può essere consegnata presso la Direzione competente a mano ovvero spedita mediante plico raccomandato
(senza busta) con avviso di ricevimento.

2. Nel caso di istanza proposta da amministrazioni centrali dello Stato, da enti pubblici a  rilevanza nazionale, o da contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo d’imposta ricavi per un ammontare superiore a 258.228.449,54 euro, indirizzare alla competente  Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.

Per i tributi di competenza dell'Agenzia delle Dogane e del Territorio, scrivere alla Direzione Compartimentale competente per territorio della relativa Agenzia. Per i tributi di competenza degli enti locali, rivolgersi all'ente interessato (ad esempio al Comune per l’ICI).

3. È opportuno indicare anche il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica per un più sollecito invio della risposta.

4. Eventualmente, inserire qui “partita IVA...................”, e, sempre eventualmente, "rappresentante legale della società .....................  con sede in ................................................... codice fiscale .................. e partita IVA .......................”.

5. Descrivere in modo circostanziato e specifico il caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza da trattare ai fini tributari.

6. Esporre la propria soluzione interpretativa.

Per fare una domanda sull'interpello,  sul contenzioso tributario, su fisco e tasse in genere, sulle cartelle esattoriali clicca qui.

20 Agosto 2013 · Giorgio Valli


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