Acquisti via internet » Dal 13 giugno 2014 al via le nuove disposizioni

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

La nuova normativa dell'UE per gli acquisti a distanza

A partire dal 13 giugno 2014, partirà la nuova normativa europea a difesa e garanzia di chi acquista: il cambiamento interesserà anche gli acquisti effettuati tramite internet.

Acquisti via internet: cambiano le regole. La data definitiva sarà quella del prossimo 13 giugno 2014, quando diventeranno operative le nuove regole per il commercio elettronico dettate dalla direttiva europea entrata in vigore lo scorso 26 marzo.

Una direttiva nata con l’obiettivo di dare delle regole universali e omogenee a tutti i Paesi e che offre maggiori garanzie su tutti i contratti a distanza con un controvalore superiore ai 50 euro.

La nuova direttiva dell'Unione Europea si pone il fine anche di creare le premesse di fiducia, trasparenza e sicurezza per permettere anche lo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero.

L’incremento del commercio transfrontaliero potrebbe infatti portare a una crescita del Pil europeo, diventando dunque un propellente dell'economia del Vecchio Continente.

E le premesse ci sono tutte, soprattutto considerando che negli ultimi due anni in Italia i consumatori che hanno fatto acquisti via Internet sono quasi raddoppiati, passando da 9 a 16 milioni.

Come cambiano gli acquisti via internet con le nuove direttive

Il consumatore avrà più tempo a disposizione per restituire la merce per cui non è soddisfatto.

Il termine per il recesso passa, infatti, a 14 giorni, a decorrere dal momento in cui si riceve il prodotto, contro i precedenti 10 .

Inoltre, dopo aver comunicato la volontà di voler restituire la merce, il consumatore ha altri 14 giorni a disposizione per spedire i prodotti acquistati al negoziante.

L’elemento più rilevante, però, è che nel momento in cui il consumatore dichiara di aver spedito la merce, il negoziante è obbligato nei 14 giorni successivi al ricevimento dell'informativa a restituire la somma.

E questo crea una sorta di disagio, in quanto il venditore potrebbe essere costretto a rimborsare il dovuto anche se i prodotti acquistati non sono stati ancora recapitati.

Un altro cambiamento importante a tutela del consumatore è la maggiore trasparenza delle spese, con il negoziante che è obbligato a dichiarare i costi che il consumatore dovrà sostenere in caso di restituzione della merce. E se le spese non sono state palesate in anticipo, allora i costi di restituzione saranno a carico del venditore.

In più, in fase pre-contrattuale è richiesta la massima trasparenza con riferimento alla descrizione dei beni e servizi, all'identità del venditore e al prezzo del bene.

Pertanto, devono essere chiaramente indicate tutte le voci di spesa e anche le imposte, oltre alle diverse modalità di pagamento. Tutte informazione che se dovessero mancare darebbero un potere immediato di rivalsa al consumatore.

Che cosa cambia per i contratti a distanza con le nuove disposizioni Ue

Cambio di rotta anche per i contratti formulati a distanza: si parla, pertanto, di tutte le vendite fatte fuori da un punto commerciale, come le vendite a catalogo e telefoniche.

In queste due fattispecie, la vendita si finalizza soltanto se c’è una conferma contrattuale della proposta commerciale formulata dal venditore.

In parole povere, prima di spedire un prodotto o abilitare un servizio, il venditore deve mandare un contratto in forma cartacea da far firmare al cliente. Solo allora la vendita potrà intendersi valida a tutti gli effetti.

Anche l’aspetto sanzionatorio è stato intensificato.

Il commerciante che non rispetterà le nuove regole andrà incontro a una sanzione che può oscillare da un minimo di 5000 euro (50000 in caso di gravi violazioni) a un massimo di 5 milioni.
-

6 Giugno 2014 · Gennaro Andele


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!