Interessi usurari e soglia di usura secondo Bankitalia, giurisprudenza e normativa vigente

Interessi e usura - Istruzioni Bankitalia normativa e giurisprudenza

L’usura nei tribunali è una storia a tappe successive, tormentata da innovazioni legislative, norme interpretative, dichiarazioni di incostituzionalità e continuamente alimentata dalla forte pressione di interessi economici.

Ogni decisione o modifica normativa virtualmente sposta capitali ingenti. In tal senso, può ricordarsi come il Governatore della Banca d’Italia il 4 dicembre del 2000, dopo le tre pronunce di quell’anno della Corte di Cassazione sull’usura sopravvenuta, che sancivano l’applicabilità della legge 108/1996 anche ai contratti bancari conclusi in data anteriore alla sua entrata in vigore stimò in una missiva al Ministero del Tesoro in 15.

000 miliardi di lire il costo per le banche di tale interpretazione, nel caso di sostituzione del tasso contrattuale con il tasso soglia ed in 50.000 miliardi di lire la trasformazione dei contratti in finanziamenti gratuiti per l’applicazione della norma sanzionatoria prevista dall’art. 1815 cod. civ., comma 2.

In tal contesto, la storica sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 2013 ha statuito che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 cod. Pen., e dell’art. 1815 cod. Civ., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi e comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di intessi moratori”. Sempre secondo la Corte, deve ritenersi che assumono rilevanza ai fini della disciplina anti-usura e del superamento del tasso soglia qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito, quali a titolo esemplificativo, oltre agli interessi anche le commissioni, le remunierazioni a qualsiasi titolo e le spese connesse.

Inoltre, come precisato nelle Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto del 2009, al fine del calcolo dei TEGM, bisogna considerare, in particolare, oltre alla commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito, anche «le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente».

Per l’’Arbitro Bancario e finanziario, Collegio di Roma, dec. n. 1419/2012, secondo l’interpretazione più accreditata della norma, le spese assicurative rappresentano una componente del costo del finanziamento e devono essere incluse nel conteggio del Tasso annuo effettivo globale, quando sono considerate obbligatorie dal creditore. Ove invece queste siano meramente facoltative, non concorrono al suddetto calcolo.

La legge, sia penale che civile, punisce il semplice fatto (giuridico) della conclusione (stipula) del contratto con cui si chiedono interessi usurari, cioè dei corrispettivi per il finanziamento concesso superiori al tasso di soglia. Questi interessi, ai quali vanno sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese connesse, ma anche gli interessi di mora (che, pur essendo in un certo senso risarcitori o sanzionatori, non perdono la funzione remuneratoria dell’interesse che va ad arricchire – in maniera sproporzionata – la banca), sono (o possono essere) usurari quando complessivamente sono (o possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia) oppure inferiori, ma sproporzionati rispetto alla controprestazione e considerati i tassi medi.

Verifica del superamento della soglia di usura - Interessi semplici, moratori ed oneri collegati al credito

Pertanto, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, bisogna considerare sia gli interessi semplici (o corrispettivi) sia gli interessi moratori, oltre ovviamente a tutte gli altri oneri collegati al credito.

Ma, tale impostazione non risulta condivisa dalla Banca d’Italia, la quale nei Chiarimenti del 3 luglio 2013 delle “Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, afferma che gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo» devono essere esclusi dal calcolo del TEGM.

Questa nettezza di posizione della Banca d’Italia sfuma, però, nella misura in cui, nelle stesse Istruzioni, l’Istituto afferma che gli interessi di mora “non sono estranei all’usura”. Poco lineare, infatti, è il “chiarimento” secondo cui in ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Il che quasi a dire che da una parte gli interessi di mora non si calcolano insieme agli altri oneri ai fini dell’usura, ma, dall’altro lato si devono tenere in considerazione ai fini della normativa anti usura. Insomma, due pesi e due misure.

In linea con la tesi della Banca d’Italia, parte della dottrina esclude, ai fini dell’usura, la rilevanza nel tasso contrattuale degli interessi moratori in quanto gli interessi moratori intervengono solo in una fase patologica ed eventuale del rapporto ed, inoltre, vi è una diversità funzionale tra interessi convenzionali ed interessi moratori. A conferma è intervenuta la sentenza del 17.02.2015 del Tribunale di Bologna, per il quale “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente”. Continua il Tribunale, deve escludersi, in conformità alla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente […] l’affermata cumulabilità dei tassi corrispettivi e moratori ai fini dell’accertamento dell’eventuale superamento del tasso soglia.

Pertanto, secondo questo orientamento, qualora in corso di verifica del superamento del tasso soglia di usura, non si dovrebbero considerare tutti gli oneri annessi al credito così come previsto dalla storica sentenza 350 del 2013, ma si dovrebbe escludere la cumulabità fra interessi semplici (o corrispettivi) e interessi di mora, in quanto quest’ultimi sono solo eventuali e dipesi da inadempimento del cliente.

Tale orientamento non risulta condivisibile.

In primo luogo, è lo stesso testo della legge 108/96 all’articolo 1 che depone a sfavore del summenzionato orientamento. In particolare l’art. 1 della l. 108/1996 prevede che: Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni e continua: Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Il legislatore parla di “interessi o altri vantaggi”, usa il plurale perché ben consapevole che nel rapporto che si instaura con l’operazione di prestito si possono presentare, oltre al fisiologico rimborso delle rate previste nel piano di ammortamento, anche altre situazioni di rimborso che devono comunque essere disciplinate nel contratto. L’interesse di mora viene previsto proprio per disciplinare una di queste situazioni e per dare contenuto determinabile al costo di una eventuale inadempienza nel puntuale pagamento di una o più rate da parte del prestatario.

All’interno della stessa legge di interpretazione autentica della legge 108/96, il DL 394/2000, si riporta chiaramente: ... ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art 1815, secondo comma c.c, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualsiasi titolo ... ; è evidente anche qui l’uso del plurale a riprova di come sia pacificamente condiviso ed assodato che tutte le condizioni promesse o convenute nel contratto di prestito debbano sottostare al limite previsto dalla soglia stabilita per la tipologia di credito contrattualizzata.

Non solo, ma nella relazione governativa che accompagna il summenzionato decreto 394 del 2000 si legge chiaramente al punto 4 che “Viene chiarito che,quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio), il momento al quale rifarsi per verificarne l’eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile, è quello della conclusione del contratto,a nulla rilevando il pagamento degli interessi”. Il che a significare che è lo stesso legislatore a non porre alcuna differenza, ai fini dell’usura, fra le varie tipologie di interessi.

Anche altra parte della giurisprudenza avalla questo orientamento.

Oltre alla già citata sentenza della Cassazione n. 350 del 2013, vi depone anche la pronuncia n. 29 del 25.02.2002 della Corte Costituzionale dove si legge: “Va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sè decisivo – che il riferimento contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 394 del 2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”.

Il giudice di pace di Crapanzano sentenza n. 88 del 2014 ha dato pienamente conferma a quanto si sta sostenendo, “statuendo che gli interessi di mora devono essere tenuti in considerazione ai fini del superamento o meno del tasso soglia di cui alla Legge 108/1996”.

Da ultimo ed in termini ancora più incisivi, il Tribunale di Udine nella sentenza del 26.09.2014 Orbene, nemmeno ciò basta di per se a far concludere per una immediata applicazione dell’art. 1815 secondo comma c.c., perché, pur essendo importante il momento della pattuizione di clausole che debordano la soglia d’usura, si deve pur sempre verificare se esse creano condizioni contrattuali globali che, riferite all’entità del credito erogato, determinano un tasso effettivo globale, richiesto, al cliente, superiore alla soglia di legge.

La verifica del superamento della soglia secondo le disposizioni in materia di usura

La verifica dell’usura, secondo la legge n° 108/96, va infatti condotta determinando il tasso effettivo globale annuo concretamente pattuito, non i tassi semplici indicati in contratto. Il tasso di mora, in questo senso, costituisce solo uno di tali tassi semplici, riferito alla rata e/o al capitale scaduto e non pagato; mentre quello che, al momento pattizio, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato, sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell’inadempimento ad una o più scadenze, con l’applicazione del maggiore interesse di mora ed a fronte del mutamento che interviene nel piano di rimborso, si modifica conseguentemente il tasso effettivo annuo del credito erogato. II tasso di mora, dunque, non è un tasso effettivo in se’ per se’ rilevante per la soglia d’usura, ma è un tasso semplice che integra il tasso corrispettivo, come riflesso del mutamento determinatosi nel piano di ammortamento, e concorre ad individuare il costo effettivo del credito ai fini antiusura”. Il Tribunale, condivisibilmente, sostiene che l’interesse moratorio è uno di quei costi che devono concorrere insieme ad altri a determinare il costo unico e complessivo dell’operazione di prestito, costo che deve essere vagliata ai fini della disciplina antiusura.

In conclusione, se il cumulo degli interessi e polizza assicurativa in un mutuo o leasing, oppure degli interessi e commissioni di varia natura, insomma se il cumulo di tutti gli oneri connessi al credito comporta uno sforamento del tasso usurario, il cliente sarà tenuto, in applicazione alla summenzionata normativa, alla sola restituzione della somma ricevuta in prestito (capitale).

24 Marzo 2015 · Rosaria Proietti


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!