Per gli interessi da omesso versamento di tributi serve l’avviso di accertamento
Nel caso di cartella di pagamento per omesso versamento di tributi, è nulla la pretesa degli interessi maturati senza la previa notifica di un avviso di accertamento. Infatti, “il DPR numero 600 del 1973, articolo 36 bis, va interpretato nel senso che i casi nello stesso indicati, in relazione ai quali è consentito all'Ufficio tributario l'iscrizione a ruolo di tributi, senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento, devono ritenersi tassativi e non suscettibili di ampliamento, in quanto comportanti una compressione dei diritti di difesa del cittadino e che tra e ipotesi previste nelle lettere da a) a e) dell'articolo in esame non sono certamente ricompresi gli interessi e le sopratasse” (C.
Cass. sent. numero 17613, del 28 luglio 2010).
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