Insinuazione al passivo per crediti erariali – Non è necessaria la preventiva notifica della cartella esattoriale al curatore

I crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto dalla legge per gli altri crediti concorsuali, legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore.

In difetto di notifica della cartella esattoriale non resta precluso al curatore fallimentare di contestare la sussistenza del credito dinanzi al giudice tributario, così che il credito possa essere ammesso con riserva.

L'organo del fallimento, infatti, è pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione e che ha da quel momento la possibilità di opporsi a detta pretesa impugnando il ruolo dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, senza alcuna necessità che gli venga previamente intimato il pagamento.

Quello appena riportato è, in sintesi, il contenuto della sentenza della Corte di cassazione numero 655/16.

24 Gennaio 2016 · Ludmilla Karadzic


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