Il recupero degli importi indebitamente percepiti dal pensionato

Il recupero delle somme percepite dal pensionato e non dovute

Nei casi in cui l'indebito consegua alla omessa o incompleta segnalazione, da parte dell'interessato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già a conoscenza dell'Istituto, L'INPS procede al recupero delle somme indebitamente percepite, senza alcuna limitazione temporale, in quanto la omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo, il che ne consente in ogni caso la recuperabilità.

Ed infatti, i termini di prescrizione decennali del credito decorrono, qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dal pensionato, dalla data della comunicazione stessa.

Vengono ricompresi nel comportamento doloso - oltre ai casi di attività illecita dell'interessato, come tali rilevanti anche in sede penale con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria - anche l'indicazione di dati incompleti o l'omissione di denuncia di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, purché l'omissione non riguardi atti o fatti già noti all'Istituto.

Il dolo va escluso nei casi in cui l'indebita erogazione sia dovuta ad errore dell'Istituto.

Gli indebiti pensionistici vengono recuperati attraverso una delle seguenti modalità:

  1. compensazione con crediti, relativi a quote di prestazioni pensionistiche o assistenziali, vantati nei confronti dell'Istituto;
  2. recupero mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche;
  3. pagamento, anche rateale, mediante rimesse in denaro.

Importi indebitamente percepiti dal pensionato - Recupero tramite compensazione

Nel caso in cui nei confronti di un soggetto titolare di un diritto di credito nei confronti dell'Istituto per quote di prestazioni pensionistiche o assistenziali sia stato accertato un indebito pensionistico, il recupero delle somme indebitamente erogate può essere effettuato mediante compensazione con le somme arretrate dovute all'interessato.

Non possono essere oggetto di compensazione i crediti dovuti all'interessato a titolo di assegni al nucleo familiare, pensione o assegno sociale e i trattamenti di invalidità civile se non per somme erogate per titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere operata la compensazione.

Importi indebitamente percepiti dal pensionato - Recupero tramite trattenute mensili

Il recupero delle somme indebitamente erogate può essere operato indistintamente su tutte le prestazioni pensionistiche di cui il debitore è titolare al momento della notifica dell'indebito. Devono, comunque, essere rispettati i seguenti limiti:

  1. l'ammontare delle trattenute sulle prestazioni pensionistiche deve essere limitato ad un quinto dell'importo della prestazione medesima;
  2. il recupero sulle prestazioni pensionistiche deve far salvo in ogni caso l’importo corrispondente al trattamento minimo;
  3. le somme da recuperare non possono essere gravate da interessi salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato;
  4. nel caso in cui il debitore sia titolare di più trattamenti pensionistici la trattenuta di un quinto deve essere operata su ciascun trattamento, fermo restando il limite del trattamento minimo, che deve essere salvaguardato sul totale delle prestazioni.

Anche con questa modalità di recupero dell'indebito, non possono essere oggetto di trattenuta le somme dovute a titolo di assegni al nucleo familiare, pensione o assegno sociale e i trattamenti di invalidità civile se non per somme erogate per titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere operata la trattenuta.

Importi indebitamente percepiti dal pensionato - Recupero tramite riscossione coattiva

Qualora il debitore non risulti titolare di crediti verso l’INPS o non sia più titolare di prestazioni pensionistiche, oppure sia titolare di prestazioni pensionistiche il cui importo non consenta il recupero mediante trattenuta sulla prestazione pensionistica, l'INPS invia la richiesta di pagamento (mediante bollettino di conto corrente o assegno) con l’avvertimento che, scaduto infruttuosamente il termine di 30 giorni (60 per i residenti all'estero), sarà dato corso all'azione legale per il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate.

Quando, invece, sia stata concordata la dilazione del pagamento e il debitore interrompe il versamento delle somme dovute alle scadenze stabilite, l'INPS avverte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se non viene effettuato il versamento rateale entro il termine di 30 giorni (60 per i residenti all'estero) sarà dato corso all'azione legale per il recupero coattivo delle somme ancora dovute.

21 Marzo 2013 · Simone di Saintjust


Commenti e domande

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14 risposte a “Il recupero degli importi indebitamente percepiti dal pensionato”

  1. bender ha detto:

    ne deduco che l’assegno ordinario di invalidità essendo diverso dall’assegno di invalidità civile (articolo 13, legge 118/1971, che è invece una prestazione assistenziale, slegata dai contributi versati) è soggetto a sanatoria. dico bene?

  2. bender ha detto:

    ultima domanda, ma la sanatoria ex art. 13 legge 412/91 è applicabile in relazione all’assegno ordinario di invalidità?

  3. bender ha detto:

    Buongiorno, nell’ipotesi di ripetizione indebito da parte dell’inps (assegno ordinario di invalidità/integrazione al minimo non dovuta) chi è competente, il giudice del lavoro o la corte dei conti?

  4. bender ha detto:

    A prescindere dalla prescrizione, l’articolo 13 della legge 412/91 è applicabile nelle ipotesi in cui vi è stato un pagamento indebito da parte dell’INPS, nella specie integrazione al minimo non dovuta in assenza di dolo del pensionato?

  5. bender ha detto:

    Ho ricevuto, nel mese di marzo 2015, una comunicazione dall’INPS in cui mi si dice che nel periodo che va dal 1.01.2012 al 31.12.2012 sono stati pagati circa 4.000 euro in più sulla mia pensione (in pratica,non mi spettava l’integrazione al minimo). è prevista una sanatoria in questo caso, visto che la richiesta è pervenuta solo nel 2015? Io ho sempre comunicato i miei redditi, in quanto lavoratore dipendente.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Purtroppo il credito non è prescritto, cadendo nella finestra temporale che dalla data di notifica della richiesta di restituzione si estende, all’indietro, per cinque anni. Mi spiace.

  6. maximax ha detto:

    Ho ricevuto dall’inps un piano di recupero crediti relativo alla riscossione di pensione di mia suocera morta il 16/10/2000 fino ad aprile 2001 parte di mia moglie morta 23/5/2011, che io non ho concordato con l’inps non essendo a conoscenza del fatto, negli anni successivi fino al 12/2/2015 non è pervenuto nessun avviso di debito. Alla richiesta scritta di prendere visione dei riferimenti e causali tramite raccomandata inviata il 9/3/2015 a tutt’oggi 16/4/2015, non è stata data risposta.

  7. felice1941 ha detto:

    In relazione al recupero da parte dell’Inps delle somme percepite dal pensionato e non dovute e successiva decadenza del debito, vorrei cortesemente sapere la norma di legge che disciplina questo caso di decadenza.

    La cosa mi interessa personalmente perché qualche anno fa l’Inps mi aveva notificato l’indebita percezione degli assegni familiari, per alcuni anni, per aver superato il limite di reddito e mi comunicava che mi avrebbero fatto un addebito rateizzato.

    Tale addebito è avvenuto solo il primo mese successivo alla notifica ricevuta e poi è cessato senza darmi alcuna spiegazione di questo mancato addebito, nonostante successivamente io abbia chiesto spiegazioni in merito.

    Chiarisco che quella notifica risale al maggio 2012 e l’unica rata del credito da recuperare è stata quella addebitatami nella pensione di giugno 2012. Da allora in poi silenzio assoluto.

    • L’articolo 2033 del codice civile stabilisce che chi esegue un pagamento non dovuto ha diritto di ottenere indietro quanto corrisposto indebitamente.

      Per i pagamenti indebiti di pensione effettuati a partire dal 1° gennaio 2001 trova applicazione la disciplina di regime di cui all’articolo 13, legge 412/1991.

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