Infrazioni del codice della strada » No agli interessi sulle sanzioni

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Infrazioni del codice della strada » Gli interessi semestrali non sono dovuti?

Non devono essere applicati gli interessi semestrali, del 10%, alle sanzioni irrogate per violazione del codice della strada. In questi casi, la cartella esattoriale che contiene la maggiorazione è illegittima. Dopo la pronuncia emessa dalla Corte di cassazione, poco conosciuta e male applicata, nell'ormai lontano 2007, oggi parla l'Avvocatura dello Stato.

Il chiarimento, arrivato in risposta ad un quesito presentato dalla prefettura di Novara, è stato ora inviato ai comandi della Polizia stradale di Torino, Biella, Alessandria, Vercelli, Asti e Verbania, per far sì che aggiornino i propri sistemi informatici che operano il ricalcolo in automatico.

E' chiaro, però, che la questione riguarda tutto il paese, e che questa precisazione potrebbe fare da innesco per un'immensità di ricorsi.

Sanzioni ed interessi: il problema

L’ufficio del governo di Novara, a fronte di una giurisprudenza di merito titubante, forse proprio perché la pronuncia della Suprema corte non è molto nota, aveva chiesto un parere in merito all'applicazione della maggiorazione alle sanzioni irrogate con verbali di contestazione relativi a infrazioni in materia di circolazione stradale. Questo, perchè, l’articolo 203, comma 3, del Codice della strada, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 689/1981, dispone che ove non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta ex articolo 202 C.d.S., il verbale di accertamento costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale, oltre le spese di procedura. Fin qui dunque sembrerebbe tutto chiaro. In materia di riscossione, però, c'è anche il successivo articolo 206, comma 1, C.d.S., il quale rinvia all'articolo 27 sempre della legge 689/1981. Esso prevede per l’appunto che la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa sia maggiorata di un decimo per ogni semestre, a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, e fino a quando il ruolo sia stato trasmesso all'esattore. Ecco perchè, visti i conflitti normativi, diversi comandi si sono mossi in modo autonomo.

L'ormai lontana pronuncia della Suprema Corte su interessi e sanzioni

La Corte di Cassazione, dal canto suo, con sentenza depositata il 16 febbraio 2007 (protocollo 3701) aveva ritenuto illegittimi gli interessi del 10 per cento semestrali applicati da Equitalia per cartelle esattoriali originate da multe e comunque da sanzioni amministrative. Nella sentenza i giudici di Piazza Cavour avevano spiegato che non è un diritto dello Stato incassare interessi su sanzioni amministrative che si configurano come vera e propria tassa aggiuntiva. In caso di ritardi o omissione del pagamento della sanzione va applicata l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche gli aumenti semestrali del 10 per cento. E siccome da parte del Supremo collegio non si registrano cambi di fronte, l’Avvocatura conclude: Allo stato non vi sono motivi per non dare corso a quanto stabilito dalla Cassazione

La giurisprudenza ed il fatto del 2007: sanzioni ed interessi

Il caso prendeva le mosse da un ricorso contro una cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di sanzioni amministrative, dove Equitalia aveva applicato maggiorazioni ed interessi semestrali in ragione del 10%, per un importo complessivo pari a ben 3.292 euro.

La parte ricorreva dinanzi al Giudice di Pace per l’annullamento di una cartella esattoriale inerente una sanzione irrogata a causa di una violazione del Codice della Strada. La maggiorazione per interessi dell'importo dovuto veniva dichiarata illegittima dal Giudice di Pace il quale, interpretando restrittivamente l’articolo 27 della legge 681/1981, annullava la cartella di pagamento.

La Cassazione, rigettando il ricorso dell'Ufficio Territoriale, aveva quindi stabilito che alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’articolo 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla legge numero 689 del 1981, articolo 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza - ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%.

Ecco come impugnare la cartella esattoriale maggiorata di interessi sulle sanzioni

Dalla pronuncia esaminata conviene che la cartella esattoriale può essere impugnata e deve essere annullata in quanto è illegittima l’applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 numero 689. E' possibile procedere con opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile. Infatti l'aggravio non è giustificato, né legittimo poiché la norma che il creditore ha ritenuto di poter applicare, attiene, in realtà, ad una fattispecie del tutto diversa, ovvero quella riguardante l’ipotesi in cui sia stata emessa una ordinanza ingiunzione.

19 Novembre 2013 · Giuseppe Pennuto




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