Pignoramento presso terzi e informazioni sulla notifica al debitore

Pignoramento presso terzi e notifica al debitore

Il pignoramento presso terzi quando si notifica al debitore?

Nell’atto notificato devono esserci entrambe le relate di notifica (debitore e terzo)?

Pignoramento presso terzi e notifica - Circolare di Mingiustizia

Il Ministero della Giustizia, proprio in questi giorni, ha risposto ad un quesito formulato da un Ufficio NEP (Notifiche Esecuzioni Protesti) proprio sul tema della notifica del pignoramento presso terzi ed in particolare:

  1. l’ordine in cui procedere alle notifiche del terzo e del debitore;
  2. il momento in cui si concretizza il pignoramento, se con la notifica al terzo o al debitore e, quindi, quando effettuare il deposito dell'atto alla cancelleria del Tribunale competente;
  3. come procedere, in caso di mancata notifica al terzo, ai fini della notifica al debitore.

  4. Innanzitutto il Ministero ricorda che la disciplina della notifica dell'atto nell’espropriazione presso terzi non fissa un ordine di priorità tra terzo e debitore, ma che è preferibile notificare il pignoramento prima al terzo, nella finalità di garantire il credito da sottrazioni o atti pregiudizievoli.

Per quanto riguarda il secondo quesito, in tema di deposito da parte dell'Ufficiale giudiziario dell'originale dell'atto notificato al terzo presso la Cancelleria del Tribunale, per la formazione del fascicolo, il Ministero raccomanda agli Ufficiali Giudiziari, qualora manchi la notifica al terzo, di restituire l’atto all'avvocato del creditore “per le eventuali ulteriori indicazioni in merito, essendo venuto meno l’avvio effettivo del procedimento espropriativo”.

Infine, il Ministero chiarisce come procedere quando il creditore identifica più debitori del suo debitore che risiedono in circoscrizioni differenti, e vorrebbe citarli davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza di uno di questi. Circa le modalità di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, viene precisato che esistono due diverse prassi operative: notificare l’atto per posta fuori dal circondario di competenza dell'Ufficio NEP presso il quale è stato intrapreso il procedimento di espropriazione, ovvero respingere la notifica per posta. La prima prassi, per il Ministero, non deve essere condivisa.

In base a quanto disposto dall'articolo 28 codice di procedura civile, infatti, la competenza attribuita dal secondo comma dell'articolo 26 codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata (“per l’espropriazione di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore”) è esclusiva nonché inderogabile.

All'inderogabilità consegue l’inapplicabilità al processo esecutivo dell'articolo 33 codice di procedura civile in tema di connessione soggettiva. Pertanto non è derogabile la competenza per territorio in ipotesi di connessione di cause proposte contro più soggetti. Da ciò consegue che il numero delle procedure sarà pari ai circondari di residenza dei terzi debitori del proprio debitore.

9 Novembre 2012 · Simone di Saintjust


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