Prestiti facili a chi non può rimborsarli? L’induzione al sovraindebitamento è un danno risarcibile

Prima della conclusione del contratto di credito, la banca (o la finanziaria o Poste Italiane) ha l'obbligo di valutare il merito creditizio di chi richiede il prestito sulla base di informazioni adeguate, fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

La valutazione del merito creditizio del richiedente non va riportata esclusivamente all'esigenza di tutelare il mercato del credito, evitando che il denaro ottenuto dalle banche mediante la raccolta del risparmio sia vincolato in impieghi troppo rischiosi e che il mancato rimborso da parte dei soggetti beneficiati possa aggravare irragionevolmente il rischio assunto da eventuali terzi garanti.

La valutazione del merito creditizio va inquadrata anche nella necessità di comprendere se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla situazione finanziaria di chi richiede il prestito e, dunque, in un’ottica non soltanto prudenziale, ma anche di tutela di colui che ha formulato la richiesta di finanziamento.

Nella realtà attuale dell’ordinamento giuridico, l’informazione del cliente nella fase delle trattative che precedono la stipulazione di un contratto di finanziamento non può conseguentemente essere più considerata come una sorta di consiglio amichevole, ma costituisce ormai la prestazione di un vero e proprio servizio di consulenza professionale, e in ogni caso l’adempimento di uno specifico dovere di protezione nei confronti dell’altra parte contraente

Non vi è quindi dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli.

Queste, in sintesi, le conclusioni a cui è giunto l'Arbitro Bancario Finanziario, così come emergono dalla lettura della decisione 4440/13, in cui veniva esaminato il ricorso presentato da un cliente a cui, seppure con un contratto di lavoro part time a tempo determinato, erano stati concessi tre finanziamenti, da due banche diverse, a condizioni inique e vessatorie, che, evidentemente, il cliente non sarebbe mai stato in grado di rimborsare, inducendolo, peraltro, in una situazione di sovraindebitamento nonché compromettendo la sua capacità economica di sostentamento personale e familiare.

28 Novembre 2014 · Carla Benvenuto




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