Indennizzo diretto » Vademecum per l’automobilista

Indennizzo diretto » Vademecum per l'automobilista

L'indennizzo diretto è una speciale procedura di liquidazione dei danni che derivano da un sinistro stradale introdotta dal Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209) che può essere attivata in presenza di determinate condizioni. L'indennizzo diretto consente al danneggiato di richiedere il risarcimento direttamente presso la propria Compagnia assicuratrice secondo un meccanismo che dovrebbe garantire un risarcimento in tempi ristretti.

Si tratta sempre e comunque di una procedura facoltativa per il danneggiato.

Quando è applicabile l'indennizzo diretto

L’articolo 149 del codice delle assicurazioni elenca in maniera precisa le condizioni necessarie all'applicabilità dell'indennizzo diretto:

  1. il sinistro deve risolversi in un urto tra due veicoli;
  2. entrambi i veicoli devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;
  3. entrambi i veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati;
  4. entrambe le Compagnie assicurative devono aver aderito alla convenzione CARD.

A contrario, sono esclusi dalla procedura dell'indennizzo diretto:

  1. sinistri senza urto ( sinistro da turbativa);
  2. sinistri in cui sono coinvolti più di due veicoli;
  3. sinistri avvenuti con un veicolo straniero;
  4. sinistri con un ciclomotore che non sia munito della “nuova targa” (ex DPR 6 marzo 2006 numero 153);

La procedura dell'indennizzo diretto trova dei limiti di applicabilità anche con riferimento alle tipologie di danni risarcibili.

Ai sensi dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni, i danni risarcibili con l’indennizzo diretto sono:

  • quelli subiti dal veicolo assicurato;
  • quelli a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente;
  • le lesioni di lieve entità subite dal conducente, intendendosi come tali quelle che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiore o uguale al 9 % ( micropermanenti), giusta tabella speciale sorta a seguito della legge numero 57/01;

In tutti i casi in cui non sia applicabile l’indennizzo diretto, il risarcimento deve essere richiesto nei confronti della Compagnia che compre la rc auto del responsabile, utilizzando l’iter risarcitorio ordinario previsto dall'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni.

La richiesta di indennizzo diretto

La richiesta di indennizzo deve essere presentata, unitamente alla denuncia e al Modulo Blu, alla compagnia assicurativa (anche attraverso il proprio Broker) a mano, via lettera raccomandata a. r., via fax o via posta elettronica. È importante, per lo svolgimento delle operazioni richieste, che la domanda sia compilata con esattezza in ogni sua parte.

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento completa in ogni sua parte, l’assicuratore è tenuto a presentare l’offerta di indennizzo:

  • entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, per i danni al veicolo e alle cose (questo limite viene ridotto a 30 giorni nel caso in cui entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole);
  • entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, per i danni alle persone.

Se l’assicurato dichiara di accettare la proposta di risarcimento, questo deve essere effettuato entro 15 giorni.

Qualora la richiesta presentata non fosse completa, la Compagnia assicurativa è tenuta a richiedere le integrazioni necessarie entro 30 giorni. In caso di rifiuto di indennizzo, la Compagnia è tenuta a inviare entro 30 giorni via raccomandata con ricevuta di ritorno le ragioni dell'avvenuta esclusione.

23 Dicembre 2013 · Giovanni Napoletano


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