Indennizzi minimi per ritardi e disservizi delle compagnie telefoniche

AGCOM ed indennizzi compagnie telefoniche - Quali sono?

Ho letto da qualche parte che l'AGCOM ha fissato gli indennizzi minimi previsti per eventuali ritardi e disservizi da parte delle "famigerate" compagnie telefoniche.

Vorrei sapere, quali sono gli indennizzi previsti dall'Autorità per la definizione delle controversie fra utenti e operatori?

L'Autorità può decidere anche sull'eventuale diritto dell'utente ad essere risarcito dei danni subiti a causa della condotta dell'operatore?

E’ previsto il rimborso delle spese di procedura all'utente?

AGCOM ed indennizzi compagnie telefoniche - Chiarimenti

Gli indennizzi che sono stati previsti, si applicano nella definizione amministrativa delle controversie fra utenti e operatori.

Si attueranno davanti alla stessa Autorità delle telecomunicazioni, solo dopo che è stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Non si applicano nei casi in cui l'operatore abbia già corrisposto gli indennizzi ai sensi delle norme contrattuali prima dell'instaurazione della controversia.

Oppure quando, all'esito della fase conciliativa, dal relativo verbale risultino l'impegno dell'operatore al riconoscimento degli indennizzi e le concrete modalità di corresponsione degli stessi.

Gli indennizzi sono proporzionati alla gravità dei disservizi provocati agli utenti da parte degli operatori di comunicazione elettronica.

Per i disagi più gravi, come il ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine previsto dal contratto, o la sospensione o cessazione amministrativa del servizio senza preavviso (articolo 3, comma 1 e articolo 4 del regolamento), l'indennizzo è automatico: dovrà essere accreditato direttamente in bolletta in seguito alla sola segnalazione del disservizio da parte dell'utente (dal 1 gennaio 2012).

Gli importi sono riportati nello schema seguente:

  1. Ritardata attivazione del servizio/ritardo trasloco (Indennizzo Automatico e per utenze "affari" importi doppi):
    1. €7,50/giorno di ritardo e non rispetto oneri informativi;
    2. €1,50 per ritardo procedure cambio operatore.
    3. Per giorno ritardo su servizi accessori » il maggiore tra ½ del canone o €1,00, fino max €300;
    4. Per servizi gratuiti: €1,00 fino max €100,00;
  2. Sospensione o cessazione del servizio (Indennizzo Automatico e per utenze "affari" importi doppi):
    1. €7,50/giorno interruzione;
    2. Per giorno interruzione di servizi accessori » il maggiore tra: ½ del canone o €1,00, fino max €300;
    3. Per servizi gratuiti €1,00 fino max €100,00;
  3. Malfunzionamento del servizio (Per utenze "affari" importi doppi):
    1. €5,00/giorno interruzione servizio;
    2. €2,50/giorno servizio irregolare, discontinuo, scarsa qualità.
    3. Su servizi accessori » il maggiore tra ½ del canone o €1,00, fino max €300;
    4. Per servizi gratuiti » €1,00 fino max €100,00;
  4. Omessa o ritardata portabilità numero (Per utenze "affari" importi doppi):
    1. €5,00/giorno ritardo;
    2. €2,50/giorno ritardo utenza mobile;
  5. Attivazione o disattivazione non richiesta di CS o CPS » €2,50/giorno + storno addebiti operatore responsabile e rimborso oneri aggiuntivi;
  6. Attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti:
    1. €5,00/giorno per servizi;
    2. €1,00/giorno per servizi accessori o profili tariffari;
  7. Perdita della numerazione per causa imputabile all'operatore » €100,00/anno precedente utilizzo del numero fino max €1000,00 (utenze "affari" importi quadrupli);
  8. Omessa/errata indicazione negli elenchi telefonici o non aggiornamento » €200,00/anno di disservizio (utenze "affari" importi quadrupli);
  9. Mancata o ritardata risposta ai reclami » €1,00/giorno ritardo fino max €300,00.

Il risarcimento del danno non costituisce oggetto del provvedimento di definizione della controversia.

L’utente, tuttavia, dopo l’adozione del provvedimento di definizione della controversia, può far valere in sede giurisdizionale il maggior danno eventualmente subito.

Nel provvedimento di definizione, l'Autorità o i Co.Re.Com. possono riconoscere anche il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità.

Questo secondo la delibera numero 173 del 2007 più precisamente all'articolo 19, comma 6.

30 Gennaio 2013 · Marzia Ciunfrini




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